La fideiussione è caratterizzata dall'accessorietà, il che rende evidente la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il negozio fideiussorio. Ne deriva che deve individuarsi un unico foro competente per entrambe le cause. Ciò detto, nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 c.p.c., atteso che il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 c.p.c.