Gli interessati al trattamento dei propri dati personali in ambito bancario, possono richiedere agli intermediari tutte le informazioni sulla quantità, qualità, finalità e logica adottata al trattamento, in relazione ai propri dati, così come previsto dagli artt. 7, 8 e 10 D.Lgs. 196/2003. Trattandosi in particolare di dati relativi ai rapporti bancari, i diritti degli interessati sono regolati e garantiti anche dall'articolo 119 comma 4 TUB: i clienti possono ottenere a proprie spese entro congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa ad una o più operazioni effettuate dalla banca. Oltretutto, il diritto all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona fede, che e` clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c. e dall'obbligo di solidarietà (principio costituzionalizzato, art. 2 Costituzione), che e` accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alle parti di conseguire ogni utilita` programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso l'esecuzione di una prestazione cui ognuno e` tenuto, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.). Il termine congruo (e comunque non superiore a 90 giorni) al quale fa riferimento l'art. 119 TUB non va però confuso con il termine entro il quale i titolari del trattamento dei dati personali devono fornire riscontro alla richiesta da parte degli interessati, ai sensi degli artt. 7, 8 e 146 D.lgs. 196/2003. La richiesta di accesso ai propri dati personali deve essere soddisfatta "senza ritardo" da parte del soggetto destinatario, titolare del trattamento. Costituisce quindi un congruo "spatium deliberandi" il termine di 15 giorni, previsto dall'art. 146, Legge Privacy con riguardo l'interpello preventivo da parte del Garante, ma evidentemente non limitato a quell'ipotesi.