Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. * * * * * * Con la massima in oggetto la corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'art. 2, comma 61, prima parte del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e s.m.i. che prevedeva, con effetto retroattivo, che il termine di prescrizione del diritto a ripetere gli interessi anaotcistici ed usurari decorre dalla data di annotazione sul conto corrente, ribaltando di fatto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui detto termine decorre invece dalla chiusura del rapporto di conto corrente.