Nel calcolo dell’usura bancaria ai fini del superamento del tasso soglia vanno conteggiati anche gli interessi di mora.
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 18/02/2013 n. 342
Avv. Giuseppe Giglio
di Lucca, LU
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La Corte D’Appello di Venezia, con la sentenza in oggetto, ha confermato quanto già stabilito in varie decisioni della Corte di Cassazione, in relazione al metodo di calcolo dell’Usura, andando a ribadire che anche gli interessi di mora previsti nel contratto di mutuo o di finanziamento, indipendentemente dall’effettiva applicazione, devono essere sommati alle altre voci previste dalla legge per verificare il superamento del tasso soglia. Questo perché, dice la Corte D’Appello, “l’art. 1815 comma 2 del Cod. Civ. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa ………. (omissis) esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui all’art. 2 comma 4 della Legge 108/96 (tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà)”. Ebbene la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso d’interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall’applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell’entrata in vigore della Legge 108/96. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Orbene, per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.
Questo perché, dice la Corte D’Appello, “l’art. 1815 comma 2 del Cod. Civ. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa ………. (omissis) esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui all’art. 2 comma 4 della Legge 108/96 (tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativa alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà)”.
Ebbene la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso d’interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall’applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell’entrata in vigore della Legge 108/96.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Orbene, per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.
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