Il contratto di mutuo e il contratto di apertura di credito su conto corrente spesso sono collegati tra loro: infatti, molto spesso, nello stesso momento in cui la Banca eroga la somma oggetto del mutuo, questa (detratte le spese e competenze varie) viene depositata sul conto corrente, ripianandone le presunte posizioni debitorie. Presunte, perché, molte volte, nei contratti di apertura di credito, (stipulati ante delibera CICR del 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile del 2000 e ante Legge 154/92 entrata in vigore l’8 luglio 1992), effettuando la ricostruzione dell’esatto dare-avere a seguito dell’epurazione derivante dalle nullità originarie parziali, il correntista è o a credito o a debito di somme estremamente ridotte rispetto a quelle pretese dalla banca fino a quel momento. Nel caso di specie risolto con la sentenza in oggetto, il contratto di conto corrente con scoperto presentava, durante il rapporto, vari saldi passivi extrafido che venivano consolidati con quattro differenti mutui che, di volta in volta, riportavano lo scoperto nei limiti del fido. Ebbene la sentenza in oggetto, riportandosi alla consolidata Giurisprudenza in materia, ribadisce il principio secondo il quale, ricalcolando le poste passive di un conto corrente depurato dalle clausole invalide (interessi ultralegali determinati secondo il c.d. uso piazza, anatocismo, cms,), il nuovo saldo che si viene a configurare a favore del correntista deve essere compensato con le rate di mutuo, essendo quest’ultimo negozio stipulato esclusivamente al fine di ripianare il presunto scoperto. Questo perché la Banca, in questo e in tanti altri casi, non consegna al mutuatario la somma oggetto di mutuo ma la accredita sul conto corrente per se stessa, andando a consolidare una posizione creditoria illegittima, molte volte abbinata al conseguimento di garanzie immobiliari. Il mutuo, però, è un contratto reale e la reale consegna della cosa mutuata al mutuatario è l’elemento principale che perfeziona il contratto. Per cui se non c’è la reale “traditio” delle somme mutuate il contratto di mutuo perde le sue caratteristiche basilari e tipiche e diventa altro. Tra l’altro, la maggior parte delle volte ci troviamo ad avere a che fare con contratti di mutuo simulati e pertanto inefficaci tra le parti, ai sensi dell’art. 1414, comma 1, c.c., in quanto gli stessi sono finalizzati soltanto alla concessione di una garanzia reale, pretesa dalla Banca, per un presunto debito preesistente. Infatti la Banca usa tale espediente per beneficiare del più favorevole regime riservato ai titolari di garanzie reali. Sul punto si è espressa più volte la Giurisprudenza la quale, nel caso di contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca su un bene del terzo proprietario, con il quale una banca concede al cliente la disponibilità di una somma di denaro che il mutuatario utilizza immediatamente per adempiere un preesistente debito del terzo datore di ipoteca verso la banca stessa, ha ritenuto ricorrere la simulazione qualora risulti che l'effettiva volontà delle parti era diretta non alla conclusione di un mutuo fondiario ipotecario ma alla conclusione di una diversa operazione, assistita da costituzione di garanzia reale in favore esclusivamente della banca. Tutto ciò, pertanto, comporta la nullità degli impugnati contratti di mutuo per simulazione nonché, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1325, 1343 e 14182 c.c., per difetto ovvero illiceità della causa, con la conseguente non debenza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca. Quindi, correttamente il Tribunale di Taranto opera d’ufficio la c.d. compensazione impropria trattandosi di una ricostruzione contabile del dare ed avere relativa ad un unico rapporto anche se complesso in quanto dato da mutuo e da conto corrente.