La legge n. 10 del 2011, all’art. 2 comma 51, statuisce: “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”. La norma pone fine ai dubbi che si erano venuti a creare in ordine alla prescrizione delle azioni restitutorie instaurate dagli utenti delle banche a seguito delle sentenze 2374/1999 e 3096/1999 della Cassazione, confermate in seguito dalle Sezioni Unite (21095/2004), con le quali era stata dichiarata l’illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrarietà di tale uso bancario all’art. 1283 c.c., il quale richiede, al contrario, un uso normativo. Le Sezioni Unite avevano sancito che la prescrizione dovesse decorrere dalla chiusura del conto, mentre le periodiche annotazioni negli estratti conto dovevano reputarsi soltanto mere operazioni contabili. L’art. 2935 c.c. tuttavia appare erroneamente richiamato, in quanto l’intervento normativo appare piuttosto riferirsi alla regolamentazione delle operazioni in conto corrente, mentre non richiama gli artt. 1823 e 1831 c.c., i quali, con riferimento al contratto di conto corrente, prevedono l’esigibilità del saldo alla chiusura del conto. Alla luce di ciò, previa declaratoria di prescrizione in ordine alle pretese restitutorie anteriori al decennio, si dichiara l’illegittimità dell’applicazione di interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale da parte della banca convenuta, nonché l’illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto.