L' art.25 del d.lgs 342/1999, terzo comma, conteneva una norma transitoria volta a riconoscere validità alle vecchie clausole anatocistiche ed a disciplinare le modalità attraverso le quali si poteva confermare tale validità anche per il futuro. Demandando ad un atto di normazione secondaria ( la delibera CICR ) il potere di incidere sulla disciplina dell' anatocismo, il decreto legislativo 342/99 assumeva la natura di norma sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell' anatocismo che, altrimenti,quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa che la delibera CIRC può derogare alla legge ( codice civile ) solo nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. L' art.25, terzo comma, del dlgs 342/99, sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Ebbene la delega per l' adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell' art.25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità ( sentenza n°425/2000 ); ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR,di disciplinare l' ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l' adeguamento previsto nella norma dichiarata incostituzionale. L'art. 7 della delibera CICR, nella parte in cui disciplina l' adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche, è divenuta orfana della norma sub - delegante, ossia dell' art.25 comma terzo, del decreto legislativo 342/99. Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l' anatocismo ( purchè siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR ), non è invece possibile una modifica unilaterale. In questo caso, comunque, non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l' inserimento di nuove pattuizioni; modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.