Ai fini del superamento del tasso soglia si deve valutare l'usurarietà originaria degli interessi convenuti, o comunque promessi, a qualunque titolo e, quindi, anche degli interessi di mora. In questo caso, l'accertata nullità originaria di detti interessi moratori, comporta la gratuità dell’intero rapporto di credito ex art. 1815, co.2, c.c., con obbligo del cliente di rimborso del solo capitale