CASSAZIONE: Se gli interessi di mora sono usurari il mutuo è gratuito. Ma resta inammissibile la mera sommatoria di interessi convenzionali e moratori
Cass., Sez. VI, ord. n. 23192/17 del 04.10.2017
Avv. Fabio Filograsso
di Foggia, FG
Letto 474 volte dal 08/10/2017
Ai fini del superamento del tasso soglia si deve valutare l'usurarietà originaria degli interessi convenuti, o comunque promessi, a qualunque titolo e, quindi, anche degli interessi di mora. In questo caso, l'accertata nullità originaria di detti interessi moratori, comporta la gratuità dell’intero rapporto di credito ex art. 1815, co.2, c.c., con obbligo del cliente di rimborso del solo capitale
La S.C., innanzi tutto, ha enunciato il principio per cui «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore».
Peraltro, questo principio si inserisce nel solco di una serie di provvedimenti con cui negli anni la Cassazione aveva già avuto modo di sancire l’assoggettabilità alla disciplina antiusura gli interessi moratori partendo dalla lettura dell’art. 644 c.p. e della Legge 24/2001 in base ai quali “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”[1].
Ma questa ordinanza, rispetto ai precedenti provvedimenti di legittimità, ha il merito di aver chiarito quale sia la sanzione da comminare in questi casi: la nullità integrale del contratto, con conseguente obbligo per il cliente di rimborsare esclusivamente il capitale ricevuto (art. 1815 comma 2 c.c.)[2]
Infatti, la pronuncia in commento richiama espressamente quest’ultima norma chiarendo un dibattito sempre molto acceso.
In questo modo, sicuramente, viene superato quell’orientamento sancito dai Tribunali di Roma[3] e Milano[4] (ma anche da altri Giudici di merito) secondo cui l’usurarietà degli interessi moratori comporterebbe la nullità della sola clausola che li disciplina, con conseguente riconduzione degli stessi entro la soglia dell’usura.
Ad ogni buon conto, è doveroso precisare che l'ordinanza in commento, nel richiamare la precedente ord. 5598/2017, non afferma che è ammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi a quelli moratori.
Pertanto, per verificare se il tasso praticato dalla banca sul mutuo è usurario, occorre prendere in considerazione il costo complessivo del finanziamento tenendo conto degli interessi convenzionali, delle spese (richiesti dalla banca come corrispettivo per il prestito), degli interessi di mora (Cass. Civ. n. 350 del 09.01.2013, 2593 del 20 febbraio 2003 e 5598 del 06.03.2017, Trib. Bari 08.11.2016), della penale per il rimborso anticipato del prestito (Trib. Pescara, 28.11.2014, Trib. Bari 19.10.15 e 27.11.15) e del costo dell’assicurazione (App. Milano 14.03.2014 e 22.08.2013, Trib. Reggio Emilia 09.07.2015, Trib. Bari 14.12.2015, ABF – Collegio di Coordinamento decisione n. 1430 del 13.02.2016 e Cass. 8806 del 05.04.2017).
[1] Infatti, per la Suprema Corte “ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”.
A quella sono seguite numerose altre pronunce fino ad arrivare ad un’altra recentissima sentenza della S.C. secondo cui “orbene, è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. l della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la quantificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi. In direzione contraria non vale quanto osservato nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla banca controricorrente, per la decisiva considerazione che il tribunale non ha affatto ritenuto di porre a fondamento della decisione la consulenza di parte (prodotta in giudizio dall’opponente) dalla quale pure emergerebbe la mancata violazione della legge n. 108 del 1996” (Cass. n. 5598 del 6.3.2017).[2] Tra le pronunce più recenti: Trib. Ravenna, 17.07.2017 n. 685; Trib. Viterbo 14.06.2017; Trb. Como 13.07.2017.[3] Sent. n. 12700 del 21.06.2017; n. 6956 del 06.04.2017; n. 6951 del 05.04.2017; n. 21631 del 16.11.2016.[4] “l’art. 1815, secondo comma c.c., prevede espressamente che, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, la sanzione è quindi chiaramente ricollegata alla clausola, di modo che ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi” (Trib. Milano, 08.03.2016 – G.I. Dott. Stefani).
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