La Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di irretroattività della legge penale, di cui al terzo comma dell' art.2 c.p., non è applicabile al caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato ma comportino una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando.
Ne consegue, con riferimento al reato di usura di cui all' art.644 c.p., che la modifica dei presupposti per l' applicazione della norma incriminatrice, operata con D.L. n°70 del 2011, che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito, non influisce sul disvalore sociale della condotta posta in essere nella vigenza della normativa precedente, con la conseguenza che a tale fattispecie non sarà applicabile la normativa sopravvenuta più favorevole bensì quella pregressa, non potendo incidere su situazioni preesistenti regolate dalla legge precedente.
La norma di cui all' art.644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacchè rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale, con carattere di temporaneità, con la conseguenza che la punibilita' della condotta non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la decisione, ma da quella vigente al momento in cui avviene l' accertamento, con l' esclusione dell' applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole ( sentenza n° 43829/2007).
Deve, quindi,concludersi che la modifica della normativa secondaria,avvenuta con D.L. n°70/2011, poi convertito in legge,non trova applicazione retroattiva ex art.2, comma 2,c.p., non modificandosi la norma incriminatrice,essendo il tasso soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usuraio, per l' arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo successivo.
Non ricorre infatti l' ipotesi di cui all' art.2, terzo comma,c.p., qualora il fatto sia punito in base al limite stabilito dalla legge, per il periodo di riferimento,oltre il quale gli interessi vanno considerati usurai, stabilito, in relazione alle operazioni in oggetto,dall' art.2, comma4, L. n°108/1996 che prevedeva che " il limite previsto dal terzo comma dell' art.644 c.p. oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, è stabilito dal tasso medio risultante dall' ultima rilevazione pubblicata nella G.U., ai sensi del comma primo,relativamente alla categoria di operazione in cui il credito è compreso, aumentato della metà". La Suprema Corte ha statuito, tra l' altro, che la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usuraio tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all' utilizzo del credito e cio' indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d' Italia nelle quali si prevedeva che la cms non deve essere valutata ai fini della determinazione del TAEG, perchè le circolari della Banca d' Italia non rappresentano una fonte di diritti e obblighi, pertanto non può essere esclusa la sussistenza del reato di cui all' art.644 c.p., nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione contenuta in una circolare della Banca d' Italia. Le circolari o direttive, ove illegittime o in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia, neppure quale mezzo di interpretazione.
La Corte ha ritenuto, quindi,illegittimo lo scorporo dal TEGM della cms ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle istruzioni impartite dalla Banca d' Italia nella circolare del 30-09-1996 in vigore fino al secondo trimestre 2009.
Deve,comunque,ritenersi corretto il criterio della cms-soglia per accertare i casi di sforamento, in periodi anteriori alla entrata in vigore del D.L.n°70/2011,individuandoli in concreto ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato della metà, non potendosi applicare i nuovi criteri di calcolo ( tasso medio aumentato di un quarto con un margine di ulteriori quattro punti percentuali),  sebbene più favorevoli per le banche, a condotte precedenti alla entrata in vigore del D.L. citato.