Relativamente all'applicazione dell'art. 1194 c.c, si registrano due opposti orientamenti giurisprudenziali; l'uno che opta per il meccanismo dettato dalla norma suindicata, l'altro che ne ritiene la inapplicabilità anche alla luce del fatto che le varie operazioni di prelievo e di versamento, in esecuzione di un unico regolamento negoziale, non individuirebbero un credito certo liquido ed esigibile finoo alla chiusura del conto.