Con una recentissima Ordinanza del 19 ottobre 2015, il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti più dibattuti del momento, ribadendo la necessità di computare, nella verifica dell’usurarietà del tasso, anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora. E ciò in virtù dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013. Ebbene la predetta Ordinanza statuisce che “ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Bisogna pertanto «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata». Tale Ordinanza fa anche una precisazione molto importante, affermando che il calcolo va effettuato con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l’estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno. Pertanto, nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva attivata nei confronti del mutuatario. L’usurarietà del tasso convenuto “dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata”, infatti, determina la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. e pertanto, “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.