Condannata al risarcimento integrale una banca che aveva proposto ad alcuni clienti un investimento in bond argentini, senza tuttavia averli informati circa i concreti rischi di default dello Stato. Lo ha stabilito il tribunale di Prato con la sentenza del 13 luglio 2011 n. 1432. Il giudice dopo aver riconosciuto la correttezza del comportamento della banca che aveva fatto sottoscrivere ai clienti un contratto quadro ed acquisito le informazioni relative al loro profilo di rischio, che risultava “alto”; ha, tuttavia, ritenuto che fosse carente l’attività di informazione specifica sull’operazione. Infatti, “il fatto che l’investitore avesse un profilo connotato da una elevata propensione al rischio non significa che lo stesso potesse accettare sic et simpliciter qualsiasi operazione di investimento rischiosa che gli si fosse presentata”. Dunque, anche agli investitori “esperti” è necessario che “prima di qualsiasi operazione siano fornite le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento”, come previsto dall’articolo 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998. Mentre, la dicitura “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota della clausole che lo contraddistinguono”, è stata considerata “troppo generica”, rispetto agli obblighi informativi riguardo un titolo “indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso”. Infatti, osserva il giudice “i titoli argentini sono stati comprati nell’ottobre 2001, nell’imminenza del default preannunciato dagli incisivi abbassamenti del rating effettuati dalla maggiori agenzie internazionali”.