La Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità della CONSOB per non avere adeguatamente vigilato su una SIM che operava senza i necessari requisiti di legge
Corte di Cassazione, sez. III, 23.3.2011 n. 6681
Avv. Emanuela Sacchi
di Milano, MI
Letto 1471 volte dal 25/03/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza che si pubblica, ha statuito che la CONSOB deve esercitare i poteri di controllo e vigilanza che le competono, oltre che nel rispetto delle norme specifiche che la regolano, anche secondo il generale principio del neminem laedere e dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 97 Cost. Pertanto, secondo la Corte, laddove - come nel caso specifico - sia stato adeguatamente provato che la CONSOB non ha esercitato efficacemente i poteri di vigilanza che le sono propri, tale comportamento determina il sorgere in capo alla medesima della responsabilità extracontrattuale per il danno patito dai risparmiatori ad opera degli intermediari sui quali la CONSOB non ha adeguatamente vigilato, e dunque essa deve essere condannata a risarcire loro il danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..
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