Con la sentenza n.340 del 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010), nella parte in cui prevede un diritto di proroga, con conseguente rinnovo tacito, in favore del titolare di concessione di stabilimento balneare. La disposizione, secondo la Corte, viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.