La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza datata 18 luglio 2012 n. 4189, ha accolto un ricorso promosso da un’azienda municipale nei confronti di una società, in riforma della sentenza del T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. I, n. 3260 del 15 ottobre 2007, resa tra le parti, concernente un’aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione della segnaletica stradale. Nello statuire sul punto, il Collegio ha ricordato che ai fini dell’esclusione dalla gara di appalto di due o più imprese collegate, è sufficiente la presenza di significativi elementi rilevatori di un collegamento sostanziale tra le imprese affinché sorga l’onere in capo all’Amministrazione di verificare se esso sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara. Difatti, ha argomentato il Collegio, mentre nelle ipotesi di situazioni di controllo ex art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza della turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi concordanti, tali da ingenerare il pericolo per i principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio dei concorrenti. In applicazione del principio, nella specie è stato ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di alcune imprese (ben 4), per la sussistenza di un collegamento sostanziale tra esse, desunto dai seguenti elementi: a) le imprese interessate avevano offerto una percentuale di ribasso pressoché identica (in particolare superiore al 39% e oscillante tra il 39,889% della prima ed il 39,317% della quinta); b) tutte le imprese avevano sede nello stesso contesto territoriale, tre di esse presso il medesimo comune ed una in un comune limitrofo al primo; c) i plichi della impresa prima classificata, della seconda classificata e della quarta classificata, erano giunti all’Amministrazione appaltante nello stesso momento e a mezzo dello stesso corriere; d) detti plichi riportavano sul frontespizio dati riepilogativi dell’appalto, dati sostanzialmente analoghi tra di loro, la cui indicazione non era stata prevista e tanto meno raccomandata dall’amministrazione appaltante. Ha osservato la Sezione che, anche a voler prescindere dalla pur evidente, significativa e sorprendente circostanza della sostanziale uguaglianza dei ribassi percentuali offerti, tutti superiori al 39%, laddove i ribassi effettuati dalle altre imprese concorrenti, tranne una, si erano attestati intorno al 30%, il recapito dei plichi avvenuto nello stesso giorno da parte dello stesso corriere, la indicazione sui plichi dei dati informativi relativi all’appalto in questione erano tutte circostanze di fatto, gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere ragionevolmente secondo l’id quod plerumque accidit che tali offerte provenissero da un unico centro decisionale, tanto più che le predette ditte avevano sede nello stesso limitato ambito territoriale (comuni limitrofi) ed erano quindi di per sé idonee a compromettere il corretto svolgimento della data sotto il profilo della par condicio, della segretezza delle offerte e la libera concorrenza e ad inficiare la legittima scelta del contraente da parte dell’amministrazione appaltante.