Poiché l'aggiudicazione provvisoria non esclude la possibilità che ad essa non segua l'aggiudicazione definitiva, essa è inidonea a ingenerare un affidamento tutelabile, a prescindere da clausole di gara. Pertanto, prima dell'aggiudicazione definitiva, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria non è esercizio del potere di autotutela con i connessi oneri motivazionali che esso richede.