Con sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 675 del 14/6/2013 è stato respinto un ricorso promosso da una Società nei confronti di una A.S.L. Calabrese e di un'altra società controinteressata, in merito ad una esclusione comminata alla ricorrente, già aggiudicataria della procedura di affidamento della fornitura di reagenti di chimica clinica, strumentazione in locazione compresa, per un P.O.. Con la sentenza in commento è stato chiarito dai giudici calabresi che è fuor di dubbio che le Aziende sanitarie non sono tra i soggetti obbligati ad aderire alle Convenzioni Consip (in tal senso Tar Lazio, Roma, sez. III, 13 luglio 2004, n. 6917), ma è altrettanto vero che non possa negarsi la possibilità di effettuare tale adesione, atteso che detta adesione non integra un'elusione dell'obbligo di individuare il miglior contraente mediante procedure ad evidenza pubblica, visto che nel sistema centralizzato di acquisti il meccanismo del confronto comparativo è assicurato dalla stazione appaltante Consip che gestisce una procedura di gara ed individua il soggetto affidatario, al quale gli altri Enti potranno rivolgersi per ottenere le prestazioni oggetto dell'impegno negoziale assunto (TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 marzo 2013, n. 2260; Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 13 luglio 2012, n. 6393; TAR Sardegna, sez. I, 9 dicembre 2010, n. 2672; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12676; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 novembre 2009, n. 1920; TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2009, n. 1038). E' stato osservato, pertanto, che in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, che ha modificato il quadro normativo di riferimento (in particolare, il comma 449 dell'art. 1 della legge n. 296/2006) a decorrere dall'8.7.2012, la ricordata novella legislativa ha modificato la parte finale del comma 449 dell'art. 1 della legge 296/2006, introducendo, dopo la seguente previsione "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento il seguente inciso ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.", reintroducendo (non una esclusione ma) una limitazione della possibilità, per gli enti del servizio sanitario di ricorrere alle convenzioni Consip, prevedendo appunto che detti enti possano aderire alle convenzioni Consip solo ove le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalle centrali di committenza di riferimento.