Il Tar Sicilia - Palermo, Sez. II attraverso la sentenza n. 1791 del 12 ottobre 2011, ha respinto un ricorso promosso da una società di costruzioni nei confronti di Società partecipata e di controinteressata, in merito all’annullamento di un’aggiudicazione provvisoria in relazione ad un appalto di lavori di costruzione di una nuova rete di distribuzione del gas metano in un comune sicliano. La ricorrente si duoleva del fatto che la sua esclusione era avventua a causa dell’omessa sottoscrizione dell’ultima pagina dell’offerta, opponendo la corretta firma di tutte le precedenti. I Giudici palermitani, in ossequio alla corrente giurisprudenza sul punto, hanno considerato legittima l’esclusione dalla gara. In tal caso, infatti, l’omessa sottoscrizione dell’ultima pagina non è stata considerata mera irregolarità di un documento allegato alla domanda di partecipazione, ma ha configurato la mancanza di un requisito essenziale dell’offerta, che non poteva in alcun modo essere sanata dalla sottoscrizione delle altre precedenti pagine di cui si compone il documento. Difatti è stato osservato nella sentenza in rassegna che nelle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, la sottoscrizione dell'offerta - nella specie omessa con riferimento all'ultima pagina - costituisce condizione di giuridicità della dichiarazione, con conseguente legittima esclusione dell'offerente anche in mancanza di un'esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara, per evidenti esigenze di garanzia sia del principio della par condicio fra i partecipanti, sia dell'esigenza di effettivo conseguimento in modo utile degli obiettivi funzionali perseguiti dall'amministrazione appaltante (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 maggio 2006, n. 3392). Non è infatti configurabile in specie una mera irregolarità formale, suscettibile di sanatoria, considerato che una dichiarazione (rectius: offerta) non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza, con la conseguenza che l'eventuale regolarizzazione si tradurrebbe in un'integrazione dell'offerta proposta, configurandosi perciò come una violazione del principio della par condicio (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 novembre 2005 , n. 10768 ).