Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione, anche in presenza di attività amministrativa legittima per via di autotutela, qualora il comportamento dell'Amministrazione sia stato idoneo ad ingenerare la legittima aspettativa nell’aggiudicazione definitiva e nella stipula del contratto, nei soli limiti del c.d. interesse negativo.