Il caso in esame si riferisce all’ipotesi in cui la stazione appaltante, dopo aver bandito e aggiudicato una gara, aveva deciso di non concludere il contratto (e di revocare quindi gli atti di gara) a causa di una sopravvenuta carenza di risorse finanziarie: carenza imputabile non a circostanze eccezionali o estranee alla propria sfera di controllo, ma a una scelta consapevole e volontaria. Tale rinuncia è stata compiuta in un momento in cui già vi era un provvedimento di aggiudicazione e dunque un affidamento meritevole di tutela da parte della società aggiudicataria. Di conseguenza, anche alla pubblica amministrazione si può imputare la violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1337 c.c. durante lo svolgimento delle trattative contrattuali.