Anche per le concessioni di servizi deve ritenersi ammessa la facoltà dei concorrenti di riunirsi in associazione per soddisfare i requisiti di partecipazione ovvero di avvalersi di altri soggetti per conseguire lo stesso effetto.
Tar Molise, sez. I, 23 dicembre 2011, n. 988
Avv. Daniele Majori
di Roma, RM
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«L’articolo 30 del D. Lvo n. 163 del 12 aprile 2006 recante il Codice dei contratti pubblici prevede che alle concessioni di servizi, nozione nella quale rientra pacificamente l’oggetto della gara qui in esame che attiene alla gestione della piscina comunale, non si applichino le norme del medesimo Codice e, quindi, anche dell’articolo 49 che consente in via generale ai concorrenti di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere “economico, finanziario, tecnico, organizzativo“ attraverso il ricorso ad altri soggetti o in associazione o per avvalimento, con salvezza però delle disposizioni di deroga del principio della generale inapplicabilità delle norme del Codice dettate nello stesso articolo. Viene qui in rilievo, in particolare il terzo comma dell’articolo 30 qui richiamato che afferma esplicitamente l’applicabilità dei principi del Trattato e di quelli “generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”. Il rispetto di questi principi generali, in particolare del principio di non discriminazione e di proporzionalità, postula senza dubbio che sia consentita la facoltà di riunirsi in associazione per soddisfare i requisiti di partecipazione ovvero di avvalersi di altri soggetti per conseguire lo stesso effetto. Sul punto specifico della portata generale del principio in questione va considerata, tra le altre numerose decisioni, la sentenza n. 9577 del 29 dicembre 2010 del Consiglio di Stato, sezione sesta, punti 9 e seguenti ove si afferma testualmente che una norma restrittiva dell’avvalimento “sarebbe contraria al diritto comunitario “e che“ non vi sono limiti legali quantitativi al ricorso all’avvalimento, potendo lo stesso essere utilizzato anche per le percentuali di capacità minima richiesti dalla legge per ciascun singolo mandante”». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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