«L’elemento centrale della controversia è rappresentato dalla circostanza dell’inserimento nel regolamento contrattuale della clausola con la quale le parti hanno escluso la revisione dei prezzi contrattuali. Inserimento avvenuto con l’atto aggiuntivo sottoscritto dalla CASTALIA il 30 settembre 1993. Si tratta di stabilire se la validità di tale clausola debba essere indagata alla luce dell’art. 2, della legge 22 febbraio 1973, n. 37 (ai sensi del quale «Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga») e dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986; ovvero ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 333/1992, che ha abrogato queste ultime disposizioni. 8. - In via preliminare, in ordine alla affermazione che la società CASTALIA avrebbe a suo tempo sottoscritto la clausola nell’esclusiva convinzione della applicabilità della norma sopravvenuta (di cui al citato art. 3 del d.l. n. 333/1992), e quindi in assenza dell’animus novandi (elemento essenziale per poter discorrere di novazione del rapporto), occorre semplicemente rilevare che sul punto nessun elemento probatorio viene fornito dalla ricorrente SOGEDICO. 9. - Il dubbio deve essere risolto, allora, sulla base della giurisprudenza della Cassazione che si è occupata della applicabilità ai contratti in corso (in costanza, quindi, del rapporto contrattuale) della legge sopravvenuta. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, recentemente, la questione in tema di contratti di mutuo, con riferimento alla applicazione ai contratti in corso del secondo comma dell’art. 1815 del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (testualmente: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»). In particolare, secondo la Corte (cfr. la sentenza della sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899, che richiama le pronunce precedenti nn. 5286/2000 e 1126/2000), pur dovendosi ritenere in via di principio che il giudizio di validità del contratto vada condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della sua conclusione, «non si può continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi eventualmente divenuti usurari, a fronte di un principio introdotto nell’ordinamento con valore generale ed assoluto e di un rapporto non ancora esaurito. Quest’ultimo profilo, in particolare, è stato oggetto di esame da parte della sentenza n. 1126-2000, secondo cui “si può ben ritenere che la sopravvenuta legge 106-96, di per sé evidentemente non retroattiva e dunque insuscettibile d'operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso”, quindi, per l'appunto, la corresponsione degli interessi. Ne deriva che (...) in presenza di un rapporto non ancora esaurito all'entrata in vigore della legge n. 108-96, per il perdurare dell'obbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma capitale, anche gli interessi (quantomeno, per il periodo di vigenza del rapporto, fino alla sua eventuale risoluzione), la Corte di merito non poteva escludere radicalmente la rilevabilità d'ufficio della dedotta nullità della clausola relativa agli interessi, sol perché la pattuizione era intervenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 ... ». Considerato che il contratto di mutuo non è, per opinione comune, riferibile allo schema qualificatorio dei contratti di durata, così come – d’altronde - il contratto di appalto, appare di particolare rilievo l’affermazione secondo cui il punto di riferimento non è (più) costituito dall’atto contrattuale ma dagli effetti giuridici prodotti dal contratto, cioè dal rapporto. Se, nel momento in cui entra in vigore la norma astrattamente applicabile al regolamento contrattuale, continuano a prodursi le conseguenze giuridiche collegate al contratto stipulato antecedentemente, la norma sopravvenuta diventa applicabile al rapporto. 10. - Nel caso di specie, l’applicazione dei principi ricavabili dall’orientamento giurisprudenziale sarebbe sufficiente a far concludere nel senso della applicabilità al rapporto, sorto con il contratto di concessione dei lavori stipulato il 27 novembre 1991, dell’art. 3 del decreto-legge n. 333 del 1992 (che ha disposto la soppressione dell'istituto della revisione prezzi). Si deve, in definitiva, sostenere, traendo le logiche conseguenze da quanto sopra esposto, che la norma imperativa sopravvenuta (di cui al decreto legge citato) si applica anche in assenza della clausola inserita con l’atto aggiuntivo sottoscritto il 30 settembre 1993. Ma accanto alla circostanza della vigenza del rapporto e delle conseguenze giuridiche riconducibili all’originario contratto, nella fattispecie in esame il dato rilevante da cui muovere è costituito dalla constatazione che il fatto costitutivo dell’eventuale diritto alla revisione dei prezzi (o del diritto al compenso revisionale) si è sicuramente verificato sotto la vigenza della norma sopravvenuta, posto che è pacifico in causa che l’atto aggiuntivo contenente la clausola di esclusione della revisione prezzi è stato stipulato prima dell’inizio della esecuzione dei lavori (contestualmente alla approvazione del progetto degli stessi, come si è esposto sopra). Il che conferma la conclusione cui si è giunti, della immediata applicabilità della norma sopravvenuta indipendentemente dalla clausola contestata, proprio perché il fatto costitutivo del diritto alla revisione dei prezzi non è direttamente riferibile all’atto negoziale concluso nel 1991; e quindi la norma giuridica sopravvenuta, disciplinando le conseguenze giuridiche ricollegabili ad un fatto costitutivo che si verifica sotto la sua vigenza, svolge pienamente e semplicemente la sua funzione». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it