Abusivismo edilizio, limiti del concessionario di un progetto di finanza e natura delle opere cimiteriali private.
TAR PUGLIA - Sez. Lecce, n. 575 del 2013
Avv. Antonello Tamborrino
di Taranto, TA
Letto 260 volte dal 15/04/2013
Le Cappelle,le edicole ed i tumuli privati, risultano privi della connotazione del soddisfacimento dei bisogni dell'intera collettività, in quanto primariamente destinatial soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi singolari, pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non possono essere, dunque, definite opere ‘stricto sensu’ pubbliche e come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <
Le Cappelle,le edicole ed i tumuli privati, risultano privi della connotazione del soddisfacimento dei bisogni dell'intera collettività, in quanto primariamente destinatial soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi singolari, pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non possono essere, dunque, definite opere ‘stricto sensu’ pubbliche e come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <>).
N. 00575/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 350 del 2012, proposto dalla:
- ...., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ..., con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. .., in Lecce al
viale De Pietro 23;
contro
- il Comune di .., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonello
Tamborrino, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
peerr ll’’annullllameenttoo
- del provvedimento in data 31 gennaio 2012, n. 5/2012, del Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici del Comune di...;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ivi compresa la nota
prot. n. 1145/int. del 20 ottobre 2011.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ...
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 13 dicembre 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti P..,L..., e Tamborrino.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Nel ricorso si espone che:
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 5 settembre 2003 il Comune di... affidava in concessione alla società B..., soggetto promotore ex art. 37 bis l. n. 109 del 1994, la “progettazione della costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di ...”.
- in data 26 gennaio 2004 Società e Comune stipulavano la relativa
convenzione.
- alla B... subentrava poi nel rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 37 quinques l. n. 109 citata, la società di progetto ....
- con deliberazione n. 61 del 21 aprile 2004 il Consiglio Comunale adottava la necessaria variante al p.r.g. (ai fini della destinazione urbanistica ‘cimiteriale’ dell’area interessata dall’ampliamento, nella disponibilità del soggetto promotore).
- con delibera di Giunta n. 542 del 25 agosto 2004 veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento.
- con deliberazione n. 37 del 16 febbraio 2005 il Consiglio Comunale
approvava la citata variante di piano.
- con d.d. n. 53 del 15 marzo 2005, all’esito del procedimento di validazione ex art. 47 d.p.r. n. 554 del 1999, veniva approvato il progetto esecutivo.
- con atto rep. n. 46249 del 10 ottobre 2007 la ... cedeva l’area
interessata dal progetto al Comune di ..., che per l’effetto riconosceva
alla prima il diritto di gestire il complesso cimiteriale durante il periodo della concessione.
- in data 19 febbraio 2010 le parti stipulavano un “Atto aggiuntivo al
contratto avente n. 7941 del 26 gennaio 2004. Revisione della concessione”.
- in data 20 ottobre 2011 il RUP, a seguito di apposito sopralluogo,
redigeva la nota protocollo n. 1145, nella quale si dava atto della
realizzazione, da parte di Erregiesse, di una serie di edicole funerarie,
cappelle gentilizie e tumuli privi di titolo edilizio: di tali opere abusive, infine, si ordinava la demolizione con alcune ordinanze dirigenziali, la cui n. 5 del 31 gennaio 2012, relativa alle edicole, veniva impugnata con il ricorso in esame.
2.- Erano in specie formulati i seguenti motivi di gravame:
A) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 d.p.r. n. 380 del 2001).
Violazione e falsa applicazione di legge (art. n. 3 l. n. 241 del 1990: difetto assoluto di motivazione). Eccesso di potere per violazione del principio dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241 del 1990 e art. 97 Cost.). Eccesso di potere per erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e travisamento. Eccesso di potere per perplessità. Persecuzione procedimentale. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, par. B, lett. H) del regolamento di polizia mortuaria. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 241 del 1990: difetto assoluto di motivazione). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 41 Cost.). Eccesso di potere per erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e travisamento. Eccesso di potere per perplessità. Persecuzione procedimentale. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.
Contraddittorietà e abnormità.
C) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 ss. l. n. 241 del 1990 ss.mm.ii.: violazione dei principi in materia di partecipazione al
procedimento). Eccesso di potere per erroneo e omesso apprezzamento dei
presupposti di fatto e di diritto. Violazione di legge (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione.
3.- Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il ricorso è infondato e va, quindi, respinto: in particolare, come subito si esporrà, il Collegio ritiene che le opere edilizie realizzate dalla ricorrente esorbitassero dai contenuti della convenzione stipulata con il Comune di ... e non avessero i caratteri delle opere pubbliche comunali, e, pertanto, non potessero dalla prima essere realizzate al di fuori di un ordinario procedimento edilizio e in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione ne riteneva l’abusività e ne
ordinava la demolizione.
4.- Esaminando, appunto, i contenuti della richiamata Convenzione, può osservarsi come la stessa prevedesse da un lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per ossari, campi di inumazione, aree servizi e uffici, parcheggio, ecc.), e, dall’altro, la “cessione in concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per la realizzazione di cappelle private, cappelle per confraternite e per la realizzazione di edicole” (pag. 6).
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, la ricorrente doveva soltanto
provvedere alla necessaria “infrastrutturazione” (v. art. 6 della Convenzione), ottenendo poi un corrispettivo dalla loro “concessione” ai privati (pagg.6/7).
L’accordo fra Amministrazione e Concessionaria, dunque, non
contemplava in alcun modo la diretta realizzazione da parte di quest’ultima delle edicole private, delle cappelle e dei tumuli, ma, soltanto, la predisposizione dei suoli a siffatte opere destinati.
Il ‘concetto’ veniva quindi ribadito all’art. 6 bis dell’atto aggiuntivo (oltre che alla sua pag. 4), denominato “Oggetto Convenzione”, nel quale, in linea con le disposizione della originaria Convenzione, si prevedeva per.. la costruzione di 2208 loculi, di 192 loculi a fronte lungo, di 2400 cellette ossario (oltre che di uffici, servizi cimiteriali, box per fiorai e un parcheggio), e, soltanto, l’infrastrutturazione delle aree destinate alle 22 cappelle per confraternite, alle 370 cappelle famigliari, alle 112 edicole private e ai 264 tumuli privati.
Coerentemente, d’altronde, il medesimo atto aggiuntivo ricollegava i ricavi in questa parte spettanti alla ...alla “concessione dei suoli” per
l’edificazione di edicole funerarie, tumuli e cappelle e non alla vendita di tali manufatti (v. pag. 5).
Del medesimo tenore, ancora, risultavano gli atti con i quali il Comune provvedeva a fissare, revisionandoli, i contenuti della concessione, nei quali, sul punto, esclusivamente si faceva riferimento alla infrastrutturazione delle “aree per la costruzione di n. 22 Cappelle Confraternite, n. 100 Cappelleprivate e n. 80 Edicole private”, invece disponendo la diretta costruzione daparte del Promotore dei ‘Colombari’ contenenti i loculi e le cellette, deicampi di inumazione, di un edificio per il culto e di un edificio da destinareai servizi cimiteriali (v. delibere di Giunta Comunale n. 292 dell’8 luglio2005 e n. 73 dell’11 giugno 2009).
4.1 E’ dunque da questi atti, amministrativi e convenzionali, che potevano e dovevano ricavarsi i contenuti dell’intervento in progetto e, per quello che qui più interessa, distinguerne le parti direttamente riferibili all’immediata iniziativa della ricorrente, in quanto oggetto della concessione, da quelle invece rimesse alla futura ed eventuale volontà dei privati assegnatari dei suoli (ove realizzare, autonomamente, cappelle, edicole e tumuli):
distinzione, questa, non soltanto rilevante quanto alla valutazione della condotta di ... sul piano contrattuale, ma, anche, ai nostri fini,
incidendo la stessa sulla natura delle opere in parola.
4.2 In questa prospettiva, difatti, solo le opere oggetto della concessione erano destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la collettività, indistintamente considerata, e risultavano perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da una oggettiva natura di opera pubblica (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 10 giugno 2009, n. 534): non a caso, d’altronde, la Convenzione e l’Atto aggiuntivo ne affidavano la realizzazione in via diretta e immediata al soggetto promotore.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto autonomamente
realizzabili dagli assegnatari dei suoli, eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi singolari (quelli degli assegnatari cui la loro realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non si trattava, dunque, di opere ‘stricto sensu’ pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: […] c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554>>).
4.3 Legittima, per conseguenza, la valutazione della loro abusività effettuata dal Comune.
5.- Ai rilievi fin qui articolati, infine, debbono soltanto aggiungersi alcune considerazioni finali, e in particolare:
- i provvedimenti demolitori di abusi edilizi costituiscono atti doverosi e vincolati nel contenuto, la cui adozione non richiede di essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (fra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, VII, 11 gennaio 2013, n. 255).
- non si ravvisa nel procedimento alcun deficit istruttorio, avendo l’Amministrazione svolto articolate verifiche, delle quali si dava formalmente atto, insieme ai relativi esiti, nell’ordinanza impugnata, nella nota prot. n. 1145 del 20 ottobre 2011 e nella nota prot. n. 1096 del 6 ottobre 2011.
- l’attuale impiego delle opere in parola non incide, ovviamente, sul tema della loro abusività e della conseguente loro sanzionabilità, tema del quale in questa sede il Tribunale era solo investito (il Comune potrà semmai valutare, ove vi fossero richieste in tal senso, l’eventuale sanabilità degli interventi).
6.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere
respinto.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di
Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 350 del 2012 indicato in Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 350 del 2012 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2012, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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