Il Consiglio di Stato ha espresso i seguenti tre principi sull’accesso ai documenti amministrativi: «(a) il diritto all’accesso ove ne ricorrano i presupposti e non sussistano altre cause ostative (quale ad es. una previsione espressa nell’apposito regolamento dell’ente), può essere esercitato anche con riferimento ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento; (b) la disamina della rilevanza e dell’attualità dell’interesse dell’istante ad ottenere l’accesso si giustifica essenzialmente qualora l’istante chieda di accedere ad atti i cui destinatari primari siano terzi ovvero ad atti rivolti strutturalmente a soddisfare primariamente interessi non identificabili con quelli dell’istante; la questione si pone invece in termini diversi qualora l’istante chieda di accedere ad atti che appartengono ad un procedimento iniziato a sua domanda per ottenere dall’ente l’adempimento delle sue pretese (nella fattispecie: domanda presentata dall’interessato per ottenere il pagamento delle sue spettanze per attività professionali rese all’ente medesimo); in tale ipotesi invero l’interesse all’accesso – in costanza di inadempienza della p.a. – è in re ipsa e l’istante non ha l’onere di fornirne altra spiegazione o dimostrazione, né vi sono spazi perché l’ente possa sostenere il contrario; (c) non vi è preclusione a ricorrere al giudice amministrativo qualora l’istanza di accesso, già rigettata con un diniego non impugnato, sia stata riproposta e nuovamente rigettata con un diniego diversamente motivato (principio della impugnabilità dell’atto non meramente confermativo)». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it