Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento, ma, l’obbligo di concludere il procedimento assume rilevanza giuridica solo se il rapporto instaurato tra P.a. e privato è munito di perdurante validità ed efficacia.
TAR Puglia - Lecce, sez II, n. 744/2012 reg.prov.coll.
Avv. Antonello Tamborrino
di Taranto, TA
Letto 794 volte dal 15/05/2012
, L’art 31 del c.p.a. offre al privato uno specifico rimedio per contrastare il comportamento deliberatamente omissivo della pubblica amministrazione, la quale abbia disatteso letteralmente la richiesta di adottare un provvedimento , rivoltale dall’interessato. Il Collegio, nella sentenza in esame, precisa che il presupposto che legittima il ricorso al rito del silenzio è senz’altro quello del contegno inerte della P.a. Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere , il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a, Tuttavia, il Tar chiarisce che l’obbligo di concludere il procedimento assume rilevanza giuridica solo se il rapporto instaurato tra P.a. e privato è munito di perdurante validità ed efficacia. Quando, invece, la P.a. , procedendo ad una ricognizione e alla contestazione dell’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario, manifesta la volontà di avvalersi dello specifico rimedio della risoluzione di diritto del contratto, preannunciata da diffida ad adempiere appositamente comunicata alla parte privata, l’obbligo di concudere il procedimento di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 – presupponendo che il rapporto si svolga fisiologicamente – non è più ravvisabile in capo alla P.a. In definitiva, detto obbligo non ha più ragion d’essere e diventa senz’altro recessivo rispetto al contraddittorio che le parti hanno avviato in ordine alla sussistenza di fattispecie di grave inadempimento di tale natura da dare vita ad uno scioglimento del vincolo contrattuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2011, proposto da:
omissis, rappresentato e difeso dagli avv. omissis, con domicilio eletto presso omissis;
contro
omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Tamborrino, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulle n. 22 istanze presentate dalla omissis al omisiss, per il rilascio dei provvedimenti di assegnazione definitiva dei suoli ricadenti nel nuovo cimitero comunale nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di omissis di procedere alla conclusione del procedimento mediante l'assegnazione definitiva dei suoli ricadenti nel nuovo cimitero comunale e della fondatezza della pretesa fatta valere nel presente giudizio e la conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale di omissis ad adottare n. 22 provvedimenti di assegnazione definitiva dei suoli ricadenti nel nuovo cimitero comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di omissis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avv.ti G. Caroli Casavola, B. a. Pasqualone e A. Tamborrino.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente- nella veste di affidataria della progettazione , costruzione e ampliamento del cimitero di omissis in regime di finanza di progetto - si rivolge al Tar per conseguire la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale su n. 22 istanze presentate al comune di omissis dal 22.11.2010 al 15.11.2011, per il rilascio dei provvedimenti di assegnazione definitiva dei suoli ricadenti nel nuovo cimitero comunale.
L’istanza si fonda, secondo l’impostazione difensiva prescelta, sugli obblighi statuiti nella convenzione stipulata il 26.1.2004 con il comune (in particolare, sull’art. 29), confermati nel successivo atto aggiuntivo intercorso tra le parti il 19 febbraio 2010.
La società , sul presupposto del perdurante contegno inerte della P.a. locale, assume che detto comportamento si pone in contrasto con l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, sancito dall’art.2 della legge 241 del 1990.
All’azione in esame è connessa anche la domanda rivolta ad accertare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, in ordine alla quale la società ricorrente sostiene la tesi della insussistenza di margini di discrezionalità per la P.a. procedente, la quale sarebbe dunque vincolata alla emanazione del provvedimento di cui si discute, ai sensi dell’art. 64 del regolamento locale di Polizia mortuaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di omissis , il quale ha sostenuto la tesi della infondatezza della pretesa azionata dalla società ricorrente, a motivo della risoluzione di diritto del contratto intercorso con la omissis.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 febbraio 2012
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto .
L’art 31 del c.p.a. offre al privato uno specifico rimedio per contrastare il comportamento deliberatamente omissivo della pubblica amministrazione, la quale abbia disatteso letteralmente la richiesta di adottare un provvedimento , rivoltale dall’interessato.
Il Collegio ritiene doveroso precisare, in proposito, che il presupposto che legittima il ricorso al rito del silenzio è senz’altro quello del contegno inerte della P.a.
Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere , il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a.
Occorre, tuttavia, precisare, che l’obbligo di concludere il procedimento assume rilevanza giuridica solo se il rapporto instaurato tra P.a. e privato è munito di perdurante validità ed efficacia.
Quando, invece, la P.a. , procedendo ad una ricognizione e alla contestazione dell’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario, manifesta la volontà di avvalersi dello specifico rimedio della risoluzione di diritto del contratto, preannunciata da diffida ad adempiere appositamente comunicata alla parte privata, l’obbligo di concudere il procedimento di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 – presupponendo che il rapporto si svolga fisiologicamente – non è più ravvisabile in capo alla P.a.
In definitiva, detto obbligo non ha più ragion d’essere e diventa senz’altro recessivo rispetto al contraddittorio che le parti hanno avviato in ordine alla sussistenza di fattispecie di grave inadempimento di tale natura da dare vita ad uno scioglimento del vincolo contrattuale.
Si osserva, in proposito, che la p.a. locale ha notificato alla società ricorrente, come già detto, una diffida ad adempiere in data 23 marzo 2011, nel cui ambito è stata preannunciata la volontà di considerare il contratto risolto di diritto qualora, nei 15 giorni successivi alla data della notifica, non si fosse dato corso alla richiesta di produzione documentale precedentemente formulata dalla p.a. proprio per dare riscontro alle istanze di assegnazione dei suoli inoltrate dalla ricorrente.
E non possono esservi dubbi che l’effetto della risoluzione di diritto si sia verificato alla data del 7 aprile 2011, conformemente alla previsione normativa di cui all’art. 1454 c.c., atteso che l’intimazione di provvedere entro un congruo termine, nel che si è sostanziata la diffida ad adempiere, è rimasta inascoltata, abilitando la P.a. locale a considerare sciolto di diritto il vincolo contrattuale.
La tesi secondo la quale la stessa P.a. è incorsa in un comportamento contraddittorio non è convincente.
Essa muove dal fatto che l’amministrazione ha comunicato, in epoca successiva alla intervenuta risoluzione di diritto, una nota (datata 19 maggio 2011) con la quale si dà avviso dell’avvio del procedimento amministrativo di verifica delle inadempienze contrattuali.
Dalla circostanza in questione la società ricorrente ha tratto argomento per ritenere che il contratto non fosse sciolto di diritto.
La tesi non può essere condivisa.
La intervenuta risoluzione di diritto tra le parti non preclude affatto l’avvio di una fase in cui le parti stesse procedono ad una verifica, in contraddittorio, circa la gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c.
L’accertamento relativo alla gravità dell’inadempimento non è precluso dal meccanismo della diffida ad adempiere, diversamente da quanto accade nelle altre due ipotesi codicistiche di risoluzione di diritto del contratto (termine essenziale e clausola risolutiva espressa) le quali presuppongono una preventiva e consensuale valutazione compiuta dalle parti circa la rilevanza da accordare all’adempimento di un’obbligazione contrattuale nell’economia complessiva del regolamento di interessi.
Il ricorso è conclusivamente da respingere.
Le spese possono essere compensate in considerazione dell’avvio del procedimento di subentro ex art. 159 codice appalti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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