, L’art 31 del c.p.a. offre al privato uno specifico rimedio per contrastare il comportamento deliberatamente omissivo della pubblica amministrazione, la quale abbia disatteso letteralmente la richiesta di adottare un provvedimento , rivoltale dall’interessato. Il Collegio, nella sentenza in esame, precisa che il presupposto che legittima il ricorso al rito del silenzio è senz’altro quello del contegno inerte della P.a. Solo in presenza di una totale omissione di provvedere sulla istanza del privato può ritenersi integrata la fattispecie del silenzio inadempimento , ossia una fattispecie in cui il Giudice amministrativo è posto al cospetto di una manifestazione patologica del potere amministrativo che si atteggia alla stregua di mancato esercizio del potere , il cui scrutinio è appunto affidato al sindacato giurisdizionale del G.a., ex art.31 c.p.a, Tuttavia, il Tar chiarisce che l’obbligo di concludere il procedimento assume rilevanza giuridica solo se il rapporto instaurato tra P.a. e privato è munito di perdurante validità ed efficacia. Quando, invece, la P.a. , procedendo ad una ricognizione e alla contestazione dell’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario, manifesta la volontà di avvalersi dello specifico rimedio della risoluzione di diritto del contratto, preannunciata da diffida ad adempiere appositamente comunicata alla parte privata, l’obbligo di concudere il procedimento di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 – presupponendo che il rapporto si svolga fisiologicamente – non è più ravvisabile in capo alla P.a. In definitiva, detto obbligo non ha più ragion d’essere e diventa senz’altro recessivo rispetto al contraddittorio che le parti hanno avviato in ordine alla sussistenza di fattispecie di grave inadempimento di tale natura da dare vita ad uno scioglimento del vincolo contrattuale.