Nel caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda di accesso agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da processo, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c. p. a., che ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un indennizzo per il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l’esistenza e la durata del Giudizio, da liquidarsi in via equitativa. L'indennizzo in questione andrà calcolato secondo il criterio della “percentuale sulle spese di lite” (Cons. St. , V, sent. n. 3083/11), tenendo anche presente la natura del giudizio.