Procedura di gara – Lex specialis – Autovincolo per l’Amministrazione – Principi di imparzialità e della par condicio. L’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria è meramente facoltativa, atteso che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto non costituisce un atto meramente confermativo, ma ha carattere provvedimentale e, anche quando recepisce i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sotto stanti, tanto che l’eventuale impugnativa proposta avverso l’aggiudicazione provvisoria diventa improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse se l’aggiudicazione definitiva non è essa stessa impugnata, eventualmente attraverso lo strumento dei motivi aggiunti nell’ambito del medesimo giudizio. Le previsioni della “lex specialis” vincolano non solo i concorrenti ma la stessa Amministrazione appaltante che non può fornirne, in corso di gara, un’interpretazione tale da violare il legittimo affidamento dei concorrenti e il fondamentale principio della “par condicio” (Cons. di St., sez. V, 28 maggio 2012, n. 3121). Custodia dei plichi contenenti le offerte - è sufficiente che dalle risultanze processuali emerga che, per inosservanza di norme precauzionali, la documentazione di gara sia rimasta esposta al rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara, senza che a carico dell’interessato possa configurarsi un onere - del resto impossibile da adempiere - di provare un concreto evento di danno