«Come è stato, più volte rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., di recente, questo C.G.A.), se da un lato, il diritto d’accesso vale a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da incontrare solo il limite della giuridicità, esso, al contempo, è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce “principio generale” ex art. 22, comma 2, L. n. 241/1990, e che s’inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e all’attività amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e soverchierie degli apparati pubblici latamente intesi. In questo quadro complesso e moderno di pubblica amministrazione, la nozione di interesse giuridicamente rilevante (anzi, come recita l’art. 22 della legge, un interesse correlato “a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”), si configura, secondo quanto rilevato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 7 del 2006, come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere con l’esercizio di pubbliche funzioni. Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altri termini, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con la legge n. 241 del 1990 caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse, ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi contro interessati. Da qui discende la natura astratta o acausale del diritto d’accesso, il quale può essere fatto valere senza che l’Amministrazione (o il controinteressato) possa sindacare nel merito la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e strumentalmente collegato». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it