Il contribuente destinatario di un preavviso di fermo amministrativo illegittimo non ha diritto al risarcimento danni se il provvedimento non è stato messo in esecuzione. Con la sentenza del 22 settembre 2011 emessa dalla 5^ Sez. Tributaria, la Corte di Cassazione inaugura un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia. In primo grado il Giudice di Pace aveva riconosciuto al ricorrente la somma di 900 Euro a titolo di risarcimento danni. La Suprema Corte, davanti alla quale la società di riscossione ha impugnato la sentenza, ha accolto il ricorso, precisando che non ha diritto al risarcimento danni chi è destinatario di un preavviso di fermo amministrativo illegittimo, perchè il credito della società di riscossione è inesistente. Per avere diritto al risarcimento, infatti, non basta ricevere la comunicazione di preavviso relativa al fermo amministrativo - che nel caso di specie era stata erronemante notificata dalla società di riscossione -, ma è necessario che il provvedimento sia eseguito. Nella sentenza si legge, in particolare, che "la sentenza impugnata, dopo aver dato conto che il provvedimento di fermo non è mai stato eseguito, essendo solo stata data comunicazione del preavviso, ha, ciononostante, ritenuto l’esattore responsabile per non aver revocato detto provvedimento (la permanenza dei cui effetti è stata fatta ritenere valida sino al deposito della comparsa di risposta), e l’ha condannata al risarcimento del danno, così violando i principi informatori della responsabilità aquiliana, che ricollegano il risarcimento alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico". In sostanza, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione manca la condotta lesiva che dà titolo al risarcimento dei danni, perchè in realtà il provvedimento di fermo amministrativo non è stato mai emesso. Di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte viene meno la fonte dell'obbligo risarcitorio, che è stata fondata sulla mancata revoca del provvedimento. Roma, 23 settembre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA