I Giudici ammininistrativi, con la sentenza in esame, intervengono, in primo luogo, respingendo l’eccezione circa il proprio difetto di giurisdizione. Riprendendo, infatti, giurisprudenza cristallizzata in una nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2001 e ribadita in arresti più recenti del medesimo Collegio, il Tribunale barese chiarisce che il rapporto di sub concessione radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando, alla stregua della vicenda in esame, è connotato dalla partecipazione attiva dell’Amministrazione che lo ha previsto ed autorizzato. Pertanto, anche in linea con il dettato normativo di cui all’art. 133 – 1’ co. lett. c) C.p.A. che attribuisce alla giurisdizione amministrativa “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, il Giudice territoriale conferma la propria giurisdizione, afferendo la questione concreta – ovvero la sicurezza dei voli e dei passeggeri – ad un aspetto della concessione aeroportuale che, indubbiamente, è esercizio di un pubblico servizio. Il Collegio prosegue, poi, nel condividere la revoca, disposta in autotutela dall’Amministrazione appaltante, dell’aggiudicazione del servizio di sicurezza dei passeggeri, a causa di gravi inadempimenti commessi dalla ditta sub concessionaria, che finirebbero con il configurare l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 – lett. f) del D. Lgs. 163/06. E’, infatti, giurisprudenza pacifica – acutamente richiamata dal Collegio in questa sede – che il venir meno dell’elemento fiduciario, alla base del rapporto di concessione o sub – concessione, giustifichi il venir meno dell’aggiudicazione di una gara. Peraltro, la natura discrezionale della valutazione compiuta, al riguardo, dalla stazione appaltante, esula ogni sindacato se non per eccesso di potere; ed è, in una simile vicenda, avallata dalla natura degli inadempimenti addebitati al soggetto sub concessionario che, colpevole di gravi mancanze nella gestione del servizio di sicurezza bagagli e passeggeri, ha indubbiamente causato, con la propria condotta, il venir meno di quella “affidabilità professionale” che è essenziale in un rapporto simile a quello quivi scrutinato. In considerazione di ciò, è evidente l’avvenuta compromissione del rapporto di fiducia e, pertanto, la fondatezza della valutazione unilaterale della stazione appaltante, al punto da rendere legittima la decadenza dell’aggiudicatario del servizio per culpa in eligendo". Esso, infatti, in forza di una responsabilità oggettiva ex artt. 1228 e 2049 cod. civ., risponde per una presunzione assoluta di colpa che, in quanto tale, giustifica la risoluzione del contratto – epilogo di un’aggiudicazione a buon diritto revocata.