Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, confermata più volte, che ritiene non efficaci rinunce al diritto di prelazione effettuate prima che sorga il diritto; l’eventuale rinuncia è pertanto inutiliter data. Non essendo valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora noto al titolare nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare alla prelazione a lui spettante in forza delle leggi 26 maggio 1965 n°590 e