In applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e della manifestazione delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge ad substantiam, la comunicazione ai fini della prelazione di cui agli articoli 8 legge 590/1965 e 8 della legge 817/1971, al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione a terzi, non essendo prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere v