La comunicazione ai fini della prelazione
Cassazione Civile 17 gennaio 2001 n°577
Avv. Marco Scalia
di Mantova, MN
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In applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e della manifestazione delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge ad substantiam, la comunicazione ai fini della prelazione di cui agli articoli 8 legge 590/1965 e 8 della legge 817/1971, al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione a terzi, non essendo prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere v
In applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e della manifestazione delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge ad substantiam, la comunicazione ai fini della prelazione di cui agli articoli 8 legge 590/1965 e 8 della legge 817/1971, al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione a terzi, non essendo prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere validamente effettuata dal proprietario-alienante con le indicazioni richieste, anche verbalmente, non ostandovi il disposto dell’art.1351 c.c., atteso che tale comunicazione non h valore di proposta contrattuale sempre che di siffatta conoscenza della proposta da parte del coltivatore si dia prova certa, orale o documentale.
Il diritto di prelazione agraria, pertanto, diviene attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica ai soggetti interessati la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, e dalla data di tale comunicazione, anche verbale, decorre il termine di trenta giorni entro il quale deve essere esercitato il diritto di prelazione o il soggetto preferito può rinunciare espressamente alla prelazione.
ESTREMI:Cassazione Civile 17 gennaio 2001 n°577
COMMENTOLa Suprema Corte di Cassazione, confermando precedenti pronunce,(Cass. 8/7/1991 n°7527) ha affermato che non è necessaria una forma particolare per la comunicazione e l’invito ad esercitare la prelazione: E’ quindi legittima anche una comunicazione verbale. E’ chiaro, peraltro, che esiste in tal caso un problema di ordina probatorio che il proprietario-alienante dovrà superare. E’ quindi preferibile effettuare sempre la comunicazione in modo che ne resti prova documentale o attraverso l’ufficiale giudiziario o con raccomandata con avviso di ricevimento.
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