L’art.46 della legge 203 del 3 maggio 1982 prevede che, prima di iniziare qualsiasi controversia in materia di contratti agrari, debba essere esperito obbligatoriamente un tentativo di conciliazione che deve essere tenuto presso l’Ispettorato agrario competente per territorio. In mancanza di tale adempimento l’eventuale causa iniziata sarà dichiarata improcedibile dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale.