La legge 203 del 3 maggio 1982 stabilisce che la risoluzione contrattuale possa essere richiesta dal concedente soltanto in caso di grave inadempimento contrattuale; nella raccomandata sono elencati alcuni casi di inadempimento. La stessa norma, art.5., prevede altresì che il grave inadempimento venga contestato antecedentemente all’inizio della eventuale causa e che se il conduttore sana l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione non si dà luogo alla risoluzione.