Norme per l'arte negli edifici pubblici
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.)) ((7))
((Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.)) ((7))
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.
Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.
A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni. (4) (5)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 24 luglio 1962, n. 1073 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 luglio 1967, n. 641 ha disposto (con l'art. 48) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 agosto 1975, n. 412 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54 ha disposto (con l'articolo unico, comma 22) che "Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio".
Art. 2.
((1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di
cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima)).
Art. 2-bis.
((Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge)).
Art. 3.
Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo
comma dell'art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verra' trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.
Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad
acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti
verra' fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Art. 4.
E' abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
- SCELBA - PELLA -
TUPINI - LOMBARDO
- FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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