La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1 - Autorizzazione alla ratifica


1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.

Articolo 2 - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Articolo 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
Allegato - Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo


Testo in vigore dal 11 novembre 2008
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Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Nuova Zelanda, qui di seguito denominate le "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari di Nuova Zelanda nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana in Nuova Zelanda, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;

II) i figli non sposati di età compresa fra i 18 e i 21 anni;

III) i figli non sposati mentalmente o fisicamente disabili e comunque non autosufficienti.

Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Articolo 2

Procedura di autorizzazione in Italia

L'Ambasciata di Nuova Zelanda invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l'Impiego facenti capo all'Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata di Nuova Zelanda invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

Articolo 3

Procedura di autorizzazione in Nuova Zelanda

L'Ambasciata d'Italia invierà una Nota Verbale alla Divisione del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda informandolo del nome del familiare che desidera intraprendere un'attività lavorativa subordinata o autonoma ed includendo una breve descrizione della natura dell'attività che si intende intraprendere. La Divisione del Cerimoniale, dopo aver verificato che la persona in questione appartenga alle categorie definite in questo Accordo, informerà l'Ambasciata che il familiare è autorizzato ad intraprendere l'attività lavorativa.

Analogamente l'Ambasciata informerà la Divisione del Cerimoniale della conclusione dell'attività lavorativa intrapresa dal familiare ed invierà una nuova richiesta nel caso che il familiare decida di intraprendere una nuova attività lavorativa subordinata o autonoma.

Articolo 4

Applicabilità della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

Articolo 5

Immunità

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6

Limiti all'autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Articolo 7

Durata e termini

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento porre fine ad esso dandone preavviso per iscritto di tre mesi alla controparte.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche e con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma il 4 dicembre 2003 in due originali, ciascuno in italiano e in inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Prot. 150/401011
NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo firmato a Roma il 4 dicembre 2003.

Al fine di superare le obiezioni a suo tempo formulate dal Ministero italiano della Giustizia alla ratifica dell'Accordo stesso, è apparso opportuno chiarire quanto rappresentato all'Articolo 5 paragrafo 2 del Trattato relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che nel caso di familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato richiedente."

A tal uopo, dopo gli opportuni contatti con il Ministero della Giustizia e con codesta Ambasciata della Nuova Zelanda, si è pervenuti alla conclusione che occorrerebbe un'ulteriore precisazione circa i tempi della rinuncia all'immunità e che la norma dell'articolo 5 paragrafo 2 è pertanto da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di proporre che questa Nota, e quella di risposta dell'Ambasciata della Nuova Zelanda costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e la Nuova Zelanda circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per presentare i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda.