Indice
Capitolo I Previsioni Generali (Articoli 1 – 11)
Capitolo II Norme di base (Articoli 12 – 22)
Capitolo III Programma di promozione sulla creazione, sulla protezione e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale (Articolo 23)
Capitolo IV Sedi Amministrative della Proprietà Intellettuale (Articoli 24 – 33)
Previsioni Supplementari


Capitolo I Previsioni Generali

Articolo 1
(Scopo)

Lo scopo di questa legge è, nell'intento di realizzare un'economia e una società dinamica, basata sulla creazione di valori aggiunti tramite la creazione di nuove proprietà intellettuali e tramite l'efficace sfruttamento di tali proprietà intellettuali, alla luce della crescente necessità di intensificazione della competitività internazionale dell’industria giapponese e in risposta ai cambiamenti delle realtà economiche e sociali nel paese ed all'estero, di promuovere provvedimenti per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale in maniera chiara e pianificata tramite la concretizzazione di idee di base relative alla creazione, alla protezione ed allo sfruttamento della proprietà intellettuale e delle misure di base per realizzarle, individuando le responsabilità dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle università, ecc. e delle imprese, individuando la costituzione di sedi di amministrazione delle proprietà intellettuali, permettendo lo sviluppo di un programma di promozione sulla creazione, sulla protezione e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Nell'ambito della presente legge, il termine "proprietà intellettuale" si riferisce alle invenzioni, dispositivi, nuove varietà di piante, disegni, impianti ed altre proprietà che sono il prodotto dell'attività creativa dagli esseri umani (incluse le scoperte e le leggi o i fenomeni naturali, applicabili su scala industriale), marchi, denominazioni commerciali ed altri contrassegni che sono usati per indicare le merci o servizi nelle attività economiche, i segreti commerciali ed altre informazioni tecniche o commerciali utili per le attività economiche.
2. Nell'ambito della presente legge, "diritto di proprietà intellettuale" si riferisce ad un diritto di brevetto, un diritto su un modello di utilità, un diritto del coltivatore, un diritto sul design, un copyright, un diritto regolato dalla legge relativo ad altra proprietà intellettuale o un diritto concernete un interesse protetto dalla legge.
3. Nell’ambito della presente legge, "università, ecc." si riferisce alle università ed alle università di tecnologia (università e università di tecnologia di cui all’articolo 1 della legge sull’educazione scolastica [legge No. 26 del 1947 ]; è altresì applicabile l'articolo 7(3) di questa legge), centri di ricerca inter-universitari (centri di ricerca inter-universitari di cui all’articolo 9bis(1) della legge Nazionale sulle Istituzioni scolastiche [legge No. 150 del 1949 ]), istituzioni amministrative indipendenti (le istituzioni amministrative indipendenti sono regolate dall’articolo 2(1) della legge sui Principi Generali concernenti le Istituzioni Amministrative Indipendenti [ legge No. 103 del 1999 ]; è anche applicabile l'articolo articolo 30(1) di questa legge) che sono impegnate nella sperimentazione e attività di ricerca, le società di capitali (società direttamente previste dalla legge o da società appositamente costituite da una legge speciale, di cui alla disposizione dell’articolo 4(15) della legge sull'Istituzione del Ministero dell'Amministrazione Pubblica, dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni [ legge No.91 del 1999 ] è anche applicabile l'articolo 30(1) di questa legge) che sono impegnate in attività di Ricerca e Sviluppo e i centri di sperimentazione e ricerca che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici territoriali.


Articolo 3
(Sano sviluppo dell’economia nazionale e creazione di coltura ricca)

Le misure per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale saranno promosse con l'obiettivo di realizzare una società in cui il pubblico possa godere del beneficio della proprietà intellettuale e di stabilizzare i presupposti per la creazione di nuova proprietà intellettuale in futuro, quindi contribuendo al sano sviluppo dell’economia nazionale ed alla crescita della cultura, attraverso lo sviluppo di un ambiente essenziale per sviluppare le risorse umane ricche di creatività, che esercitano efficacemente tale creatività, assicurando una rapida ed adatta protezione della proprietà intellettuale in risposta al progresso dell’innovazione tecnica nel paese ed all’estero, sfruttando attivamente la proprietà intellettuale nell’ambito economico e sociale, e sfruttando il relativo valore aggiunto.

Articolo 4
(Intensificazione della competitività internazionale e dello sviluppo sostenibile dell’industria giapponese)

Le misure per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale saranno promosse con l'obiettivo di realizzare un'intensificazione delle possibilità tecniche dell'industria giapponese e una rivitalizzazione dell'industria, dell’economia locale e un aumento delle occasioni di lavoro, il che contribuirà all'intensificazione della competitività internazionale ed allo sviluppo sostenibile dell'industria giapponese che risponde precisamente ai cambiamenti dell'ambiente economico del paese ed all’estero, tramite l'incoraggiamento alla semplice divulgazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo in ambito commerciale e promuovendo lo sviluppo di nuovi settori di investimento, innovazione aziendale e avviamento commerciale, basati sulla proprietà intellettuale.


Articolo 5
(Responsabilità dello Stato)

Lo Stato avrà la responsabilità di formulare ed implementare i provvedimenti per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale in conformità ai principi di base sulla creazione, sulla protezione e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale previsti nelle disposizioni dei due articoli precedenti (qui di seguito citati come "principi di base").

Articolo 6
(Responsabilità degli Enti Pubblici Territoriali) .

Gli Enti Pubblici Territoriali avranno la responsabilità di formulare ed adottare autonomi provvedimenti che riflettono le caratteristiche peculiari dei (diversi) territori, relativamente alla creazione, alla protezione ed allo sfruttamento della proprietà intellettuale in conformità con le idee di base, dividendosi i ruoli con lo Stato nella maniera più appropriata.


Articolo 7
(Responsabilità delle Università, ecc.)

1. Le università, ecc., in considerazione del fatto che la loro attività deve contribuire alla creazione della proprietà intellettuale nell'intera società, dovranno sostenere con iniziative volontarie e positive lo sviluppo delle risorse umane, effettuare la ricerca e diffondere i risultati della ricerca.
2. Le università, ecc. dovranno assicurare l’adeguato trattamento ai ricercatori ed agli assistenti tecnici e stabilire e migliorare le risorse per la ricerca in modo che l’oggetto del lavoro e le condizioni di lavoro di tali ricercatori ed assistenti tecnici siano attraenti e adaguate alla loro importanza.
3. Nella formulazione e nell’adozione dei provvedimenti per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale che coinvolgono università, le università di tecnologia e i centri di ricerca inter-universitari, lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali rispetteranno l'indipendenza dei ricercatori e presteranno attenzione alle caratteristiche della ricerca che è effettuata presso le università, le università di tecnologia e nei centri di ricerca inter-universitari.


Articolo 8
(Responsabilità delle imprese)

1. Alla luce dell'importanza del ruolo che la proprietà intellettuale svolge nello sviluppo dell’industria giapponese, le imprese, in conformità con le idee di base, attueranno gli sforzi per il positivo sfruttamento della proprietà intellettuale prodotta da esse e da altre imprese e dalle università, ecc. come pure per l’adeguato sfruttamento della loro propria proprietà intellettuale per aumentare la loro produttività e rinforzare il loro giro di affari attraverso vigorose iniziative economiche.
2. Le imprese si sforzeranno di assicurare un adeguato trattamento agli inventori ed agli altri impiegati che sono impegnati nelle attività creative in modo che l'oggetto del loro lavoro diventi attraente ed adeguato all’importanza che possiedono.


Articolo 9.
(Rafforzamento della cooperazione)

Lo Stato, considerando che la cooperazione e la collaborazione reciproche fra lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali, le università, ecc. e le imprese possono efficacemente agevolare la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, adotta i necessari provvedimenti idonei a rinforzare la cooperazione fra questi soggetti.


Articolo 10.
(Cura della promozione della concorrenza)

Sarà dedicata particolare attenzione nel promuovere misure per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, al fine di assicurare il corretto uso della proprietà intellettuale e gli interessi pubblici e per promuovere la giusta e libera concorrenza.


Articolo 11
(Provvedimenti legali, ecc.)

Il governo adotterà le azioni legale, fiscali e tutte quelle necessarie per implementare i provvedimenti relativi alla creazione, protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale.

Capitolo II – Norme di base


Articolo 12
(Promozione della ricerca e dello sviluppo) .

Considerando che la creazione di proprietà intellettuale ad alto valore aggiunto nelle università ecc., è una fonte di sviluppo sostenibile per l’economia e la società Giapponese, lo Stato adotterà le necessarie misure per promuovere la ricerca e lo sviluppo, quali garantire ed accrescere le conoscenze di ricercatori ricchi di creatività, migliorare le risorse per la ricerca, facendo uso efficace del fondo per la ricerca e lo sviluppo, prestando contemporaneamente attenzione alla politica sull’avanzamento della scienze e della tecnologia prevista nell’Articolo 2 della legge quadro sulla scienza e la tecnologia (legge No. 130 del 1995).


Articolo 13.
(Promozione della Condivisione della ricerca e dello sviluppo)

Considerando che i risultati della ricerca e sviluppo raggiunti dalle università, ecc. sono utili per lo sviluppo di nuovi campi di affari ed il miglioramento della tecnologia industriale, lo Stato adotterà le misure necessarie per incoraggiare le università, ecc. ad utilizzare correttamente i loro risultati su ricerca e sviluppo e trasferire uniformemente i risultati alle imprese, oltre a migliorare il sistema universitario, ecc. per utilizzare le risorse umane che hanno conoscenza tecnica in ambito della proprietà intellettuale, migliorando gli strumenti quali il registro per l'affermazione della proprietà intellettuale, effettuando ricerche di mercato ed indagini e fornendo le informazioni sul mercato.

Articolo 14
(Rapida assegnazione dei diritti, ecc.) .

1. Lo Stato adotterà le misure necessarie, come migliorare il sistema di valutazione, per permettere alle procedure di essere condotte rapidamente ed efficacemente, in modo che le imprese possano facilmente e velocemente svolgere le loro attività economiche, ottenendo i diritti concernenti la proprietà intellettuale tramite la registrazione, per invenzioni, nuove varietà di piante, disegni e marchi.
2. Nella preparazione delle misure accennate nella precedente disposizione, lo Stato adotterà i giusti provvedimenti per ottenere la comprensione e la cooperazione delle imprese, allo scopo di assicurare l’efficace esecuzione di tali misure.


Articolo 15
(Efficaci e rapide azioni giudiziarie.)

Considerando che le autorità giudiziarie svolgeranno il ruolo più importante nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale durante l'esercizio dello sfruttamento della proprietà intellettuale nell’economia e nella società, lo Stato adotterà le misure necessarie per assicurare le azioni giudiziarie più efficaci e più rapide, migliorare il sistema procedurale della corte e rinforzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, con riferimento alle cause sui diritti di proprietà intellettuale.


Articolo 16
(Misure contro l’infrazione dei diritti, ecc.)

1. Lo Stato adotterà le misure necessarie contro le infrazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno e contro l’importazione dei prodotti che infrangono i diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, tramite il controllo di tali infrazioni dei diritti di proprietà intellettuale e la confisca di tali prodotti, in stretta collaborazione e cooperazione con le imprese, le associazioni di imprese ed le altre associazioni interessate.
2. Nel caso in cui la proprietà intellettuale sia posseduta da persone giuridiche ed altre associazioni, costituite secondo le leggi giapponesi o da persone che hanno cittadinanza giapponese (qui di seguito chiamata "persone giuridiche giapponesi, ecc."; anche nel prossimo articolo) e non sia adeguatamente protetta in un paese straniero, lo Stato adotterà le misure necessarie, come raggiungere l’adeguato rafforzamento dei diritti sottoposti ai trattati internazionali sulla proprietà intellettuale, in collaborazione con il governo del paese straniero interessato, con le organizzazioni internazionali e le associazioni interessate, a seconda della situazione.


Articolo 17
(Istituzione di sistemi internazionali, ecc.)

Lo Stato si sforzerà di adottare i sistemi internazionali concernenti la proprietà intellettuale, collaborando con i governi di altri paesi tramite la cooperazione intellettuale con le organizzazioni internazionali competenti sulle proprietà intellettuali e con altre strutture internazionali, ed adotterà le necessarie misure per sviluppare un ambiente in cui le persone giuridiche giapponesi, ecc. possano rapidamente e con sicurezza ottenere o rafforzare i diritti di proprietà intellettuale in paesi o in regioni dove il sistema di protezione della proprietà intellettuale sia già sufficientemente sviluppato.


Articolo 18
(Protezione della proprietà intellettuale in nuovi settori, ecc.)

1. Considerando che la creazione di nuovi commerci sarà prevista con attività di avviamento commerciale quando i risultati della ricerca e dello sviluppo saranno prontamente e correttamente protetti come diritti di proprietà intellettuale nei relativi settori, quali le scienze biologiche, dove si nota l’eccezionale progresso dell’innovazione tecnologica, lo Stato adotterà le misure necessarie, prendendo i relativi provvedimenti legali sulla base dell’esame della portata dei diritti che hanno bisogno di adeguata protezione.
2. Lo Stato adotterà le misure necessarie, come il riesame del contenuto dei diritti ed il sostegno alle imprese nell’elaborazione e nell’utilizzazione dei loro mezzi tecnici, per garantire la protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale che rispondano alle diverse applicazioni della proprietà intellettuale, tramite la diffusione per mezzo di Internet ed il cambiamento delle situazioni sociali ed economiche.


Articolo 19
(Sviluppo di un ambiente in cui le imprese possano sfruttare efficacemente e correttamente la proprietà intellettuale)

1. Lo Stato adotterà le misure necessarie a sviluppare un'ambiente in cui le imprese possano sfruttare efficacemente e correttamente la proprietà intellettuale, come la stabilizzare i metodi per la giusta valutazione della proprietà intellettuale e disporre linee guida di riferimento dell’amministrazione, che sarà esempio utile per le imprese, per permettere ad esse di intraprendere nuovi commerci ed esercitarli tramite lo sfruttamento della proprietà intellettuale.
2. Nella preparazione delle misure accennate nella disposizione precedente, lo Stato dovrà preoccuparsi specialmente dell’avviamento commerciale dei soggetti individuali e dello sviluppo di nuovi commerci per le piccole e medie imprese, tenendo conto del fatto che le piccole e medie imprese sono le affidatarie di un'importante missione di mantenimento e di rafforzamento della vitalità dell'economia giapponese.


Articolo 20
(Divulgazione delle informazioni)

Lo Stato condurrà ricerche e analisi sulle tendenze nazionali ed internazionali riguardo alla proprietà intellettuale, redigerà le statistiche necessarie ed altri dati, svilupperà archivi dedicati alla proprietà intellettuale e adotterà le misure necessarie per fornire prontamente le informazioni alle imprese, alle università, ecc. ed agli altri soggetti interessati tramite l’accesso ad Internet e ad altre reti avanzate di informazione e telecomunicazione.


Articolo 21
(Promozione della formazione, ecc.)

Lo Stato adotterà le misure necessarie per promuovere la formazione e l’apprendimento in materia di proprietà intellettuale e fornire conoscenza sulla proprietà intellettuale tramite attività di pubbliche relazioni, ecc. per sviluppare una società in cui i diritti di proprietà intellettuale siano rispettati, attraverso l’informazione del pubblico ed approfondendo l’interesse per la proprietà intellettuale.


Articolo 22
(Garanzie per le risorse umane, ecc.)

Lo Stato adotterà le misure necessarie per promuovere la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, come l’assicurazione e lo sviluppo delle risorse umane che hanno conoscenza tecnica in materia di proprietà intellettuale, migliorando la loro capacità di cooperazione e di collaborazione con le università, ecc. ed imprese.

Capitolo III Programma di promozione sulla creazione, sulla protezione e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale

Articolo 23.

1. Le sedi amministrative della proprietà intellettuale svilupperanno un programma di promozione in ossequio alle disposizioni presenti in questo capitolo.
2. I seguenti argomenti saranno decisi nell’ambito del programma di promozione:
(i) Politica di base concernente le misure che il governo dovrebbe adottare, in modo preciso e pianificato per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale;
(ii) Misure che il governo dovrebbe adottare in modo preciso e pianificato per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale;
(iii) Misure che il governo dovrebbe adottare in modo preciso e pianificato per promuovere la formazione ed la comprensione della proprietà intellettuale e per garantire le risorse umane, ecc.
(iv) Provvedimenti, oltre a quelli previsti nelle disposizioni precedenti, richiesti al Governo per promuovere le misure in modo preciso e pianificato per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale.
3. Gli obiettivi e le scadenze specifiche per la realizzazione di questi obiettivi, in linea di principio, saranno decisi con provvedimenti determinati nell’ambito del programma di promozione.
4. Quando le sedi amministrative della proprietà intellettuale svilupperanno il programma di promozione di cui al n. 1, pubblicheranno senza ritardo il programma via Internet e con altri mezzi appropriati.
5. Le sedi amministrative della proprietà intellettuale approfondiranno le circostanze per la realizzazione degli obiettivi disposti nella disposizione di cui al n. 3 e pubblicheranno senza ritardo i risultati via Internet e con altri mezzi appropriati.
6. Le sedi amministrative della proprietà intellettuale, alla luce dei cambiamenti delle circostanze relative alla situazione della proprietà intellettuale e basandosi sulla valutazione dell’efficacia delle misure per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, revisioneranno almeno una volta all’anno il programma di promozione ed emenderanno il programma se considerano tale correzione necessaria.
7. La disposizione di cui al n. 4 si applicherà, mutatis mutandis, agli emendamenti al programma di promozione.

Capitolo IV Sede Centrale amministrativa della Proprietà Intellettuale


Articolo 24
(Istituzione)

Per promuovere le misure per la creazione, la protezione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale nel modo descritto e previsto, le sedi amministrative della proprietà intellettuale (qui di seguito citate come "Sedi amministrative") saranno istituite dal Governo.


Articolo 25
(Funzionamento della giurisdizione delle sedi)

Le sedi amministrative avranno giurisdizione sulle seguenti attività:
(i) Sviluppo di un programma di promozione (qui di seguito citato come "programma di promozione") e promozione dell’esecuzione di tale programma; e
(ii) oltre a quelli accennati nella disposizione precedente, sulle indagini e sulla delibera di misure di pianificazione sulla creazione, protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale, e la promozione e i provvedimenti contenenti tali misure di implementazione.

Articolo 26
(Organizzazione)

Le sedi saranno organizzate in accordo con il Direttore Generale delle sedi amministrative , con i Vice Direttori-Generali delle sedi amministrative e con i membri delle sedi amministrative della proprietà intellettuale.


Articolo 27
(Direttore Generale delle sedi amministrative della proprietà intellettuale) .

1. Le sedi saranno dirette dal Direttore Generale delle sedi amministrative (qui di seguito citato come "il Direttore Generale"), l’incarico sarà comunicato dal Primo Ministro.
2. Il Direttore Generale sarà incaricato del coordinamento generale ed il funzionamento delle sedi e dirigerà e sorveglierà i funzionari.


Articolo 28
(Vice Direttore Generale delle sedi amministrative della proprietà intellettuale) .

1. I Vice Direttori Generali delle sedi amministrative (qui di seguito citato come "il Vice Direttore Generale") saranno assegnati alle sedi; gli incarichi saranno comunicati dai Ministri.
2. I Vice Direttori Generali aiuteranno il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni.


Articolo 29
(Membri delle sedi amministrative della proprietà intellettuale) .

1. I membri delle sedi amministrative (qui di seguito citate come "i membri") saranno assegnati alle Sedi.
2. L'incarico di Membro sarà comunicato alle seguenti persone:
(i) tutti i Ministri eccezion fatta per il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale; e
(ii) coloro che hanno superiori competenze nella creazione, nella protezione e nello sfruttamento della proprietà intellettuale, nominate dal Primo Ministro.


Articolo 30
(Presentazione di materiali ed altre forme di cooperazione) .

1. Le sedi amministrative possono, se lo considerano necessario per implementare il funzionamento della propria giurisdizione, domandare la presentazione di materiali, dichiarazioni di scopo, spiegazioni ed altre richieste di cooperazione alle sedi centrali degli organi amministrativi interessati, enti pubblici territoriali ed istituzioni amministrative indipendenti ed ai rappresentanti delle società pubbliche.
2. Le sedi amministrative possono anche richiedere cooperazione ad altri soggetti oltre a quelli indicati nella disposizione precedente, se lo considerano particolarmente necessario per implementare il funzionamento della propria giurisdizione.


Articolo 31
(Provvedimenti)

I provvedimenti relativi alle sedi amministrative saranno elaborati dalla Segreteria del Governo ed amministrati dalla Segreteria della Sotto Commissione di Assistenza al Delegato Capo.


Articolo 32
(Ministro Competente)

Il Ministro competente, come disposto nel decreto del Governo (legge No.5 del 1947) per le materie relative agli uffici amministrativi, sarà il Primo Ministro.


Articolo 33
(Decreti del Governo)

I necessari provvedimenti concernenti le sedi amministrative, tranne quelli previsti nella presente legge, saranno regolati da Decreti Governativi.

Previsioni Supplementari


Articolo 1
(Data di applicazione)

Questa legge entrerà in vigore entro tre mesi dalla data della pubblicazione del Decreto Governativo.


Articolo 2
(Revisioni)

Il Governo rivedrà le condizioni di esecuzione di questa legge entro tre anni dall'entrata in vigore e dovrà implementare le misure alla stregua dei risultati ottenuti.