PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(seduta del 16 febbraio 2005)

La Commissione Giustizia, esaminato il testo unificato in oggetto, osservato che:

all'articolo 5, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, si prevede che sia punita con la sanzione amministrativa la violazione dell'obbligo di allegare al bilancio delle società italiane quotate controllate da società estere, aventi sede in Paesi che presentano uno scarso grado di trasparenza contabile, la relazione di cui al comma 1 del medesimo capoverso, per cui occorre modificare la clausola premessa alla richiamata fattispecie sanzionatoria amministrativa, chiarendo che questa non si applica nel caso che il fatto costituisca reato e non quando costituisca «reato più grave»; 
l'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), modificando l'articolo 190 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, prevede come illecito amministrativo anche la violazione dell'articolo 115, comma 3, nonostante che questa sia sanzionata anche dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 193, modificato dalla lettera n-ter) dell'articolo 13, per cui è necessario coordinare le due disposizioni;
l'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), nel modificare l'articolo 193 prevede, tra l'altro, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di enti di importo fisso nel minimo e nel massimo, per cui sarebbe opportuno prevedere per questi soggetti il regime sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità degli enti, secondo cui agli enti si applicano sanzioni pecuniarie secondo il sistema delle quote;
l'articolo 13, al comma 1, lettera n-bis), prevede che le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il regresso nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione ovvero di coloro che svolgono funzioni di controllo «ai quali siano imputabili le violazioni» (nonostante che la sanzione sia prevista solamente per coloro che sono obbligati alla comunicazione omessa) e che alla lettera n-quater), nel modificare l'articolo 195, comma 9, stabilisce che le società rispondono in solido con i soggetti sanzionati, per cui andrebbe meglio raccordate le due disposizioni;
l'articolo 13, lettera o)-bis, che introduce nel Testo Unico l'articolo 196-bis, stabilisce che la Consob, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere incarichi nell'ambito di società quotate o controllanti di esse nei confronti di chi sia stato condannato in primo grado per alcuni reati societari o sia stato colpito dalle sanzioni amministrative di cui al Titolo II della parte V;
le misure interdittive di cui sopra appaiono essere eccessivamente gravi rispetto alle ipotesi di riferimento, in quanto, in primo luogo, potrebbe prestarsi a dubbi di costituzionalità l'interdizione di soggetti condannati in primo grado, poiché la presunzione di innocenza permane fino alla condanna definitiva; in secondo luogo, la fattispecie appare non sufficientemente determinata non essendo fissato un limite temporale alla durata dell'interdizione; in terzo luogo, per quanto riguarda gli illeciti previsti dalle lettere a), b), c) e d), non è corretto il riferimento agli articoli 175, 176 e 181, essendo stati abrogati dal decreto legislativo n. 61 del 2002 ed essendo le fattispecie delle falsità nelle comunicazioni delle società di revisione e dell'aggiotaggio ora disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2624 del c.c. (che deve quindi essere richiamato alla lettera a) e 2637 del c.c. (già compreso nel richiamo al Titolo XI del c.c.); non appare, inoltre congruo il riferimento alla fattispecie contravvenzionale di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c) e non anche a quella più grave di natura delittuosa (articolo 2622 c.c.);
per le ragioni di cui sopra ed in considerazione che, secondo la normativa vigente, le pene accessorie interdittive possono già conseguire alle condanne definitive per i reati richiamati dalla lettera o-bis), appare opportuno sopprimere tale lettera;
l'articolo 13-bis è volto ad introdurre una specifica responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sia sul piano civilistico che penale, aggiungendo, tra l'altro, tale figura tra i soggetti responsabili per i reati di cui agli articolo 2621, 2622, 2635 e 2638 del codice civile;
da un punto di vista formale, sarebbe opportuno inserire il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo, sopprimendo quindi le lettere a) e b) al comma 1 dell'articolo 13-bis.
l'articolo 13-ter introduce puntuali adempimenti da parte dei promotori finanziari volti a rendere informati coloro che investono in strumenti finanziari, prevedendo una fattispecie contravvenzionale per la falsa o la omessa comunicazione per iscritto delle informazioni previste dall'articolo, punita una multa fino a cinquantamila euro;
riguardo alla citata disposizione:
appare incoerente l'inciso «salvi i casi di dolo o colpa grave», in quanto sembrerebbe prevedere una ipotesi del tutto particolare di delitto caratterizzata dall'elemento soggettivo circoscritto alla colpa lieve, per quanto, anche in considerazione dell'entità della sanzione pecuniaria prevista, sembrerebbe trattarsi di un illecito amministrativo;
sarebbe, pertanto, opportuno sostituire la parola «multa» con le parole «sanzione amministrativa pecuniaria» ed inserire nella fattispecie una clausola volta a regolare i rapporti con gli illeciti penali previsti dall'ordinamento, stabilendo che la sanzione amministrativa si applica salvo nel caso in cui il caso costituisca reato;
sarebbe, inoltre, opportuno precisare meglio la condotta relativa alla falsa comunicazione, modificando la dizione «il reato di falsa comunicazione» con la dizione «l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1».
appare, inoltre, opportuno rimodulare l'entità della sanzione amministrativa riducendo il limite massimo della sanzione o prevedendo un limite minimo;
l'articolo 15 ha per oggetto il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato ad una società di revisione. Si segnala che al comma 6 del nuovo articolo 159 del decreto legislativo n. 58 del 1998 si dispone che la CONSOB, nel disporre d'ufficio la revoca di tale incarico qualora ricorrano determinate condizioni, inviti gli organi di controllo della società a deliberare il conferimento dell'incarico ad una nuova società di revisione. Sarebbe opportuno sopprimere le parole «agli organi di controllo», in quanto non spetta a questi il compito di conferire tale incarico.
All'articolo 24, comma 5, non sembra corretto il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 per determinare le funzioni del Ministro del Lavoro trasferite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensioni (COVIP), in quanto in tale articolo sono elencate una serie di funzioni ulteriori rispetto a quelle sanzionatorie che non si ritiene che sia intenzione delle commissioni riunite trasferire alla COVIP, per cui sarebbe, quindi, opportuno precisare che si tratta di quelle previste dal comma 5-bis dell'articolo 18-bis;
l'articolo 27, comma 1, prevede l'istituzione di procedure di conciliazione ed arbitrato da svolgersi presso la CONSOB ed un sistema di indennizzo in favore dei risparmiatori per la di controversie relative all'adempimento degli obblighi d'informazione e trasparenza contrattuale a carico degli intermediari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e la possibilità di adire la giurisdizione ordinaria per un risarcimento in misura maggiore rispetto all'indennizzo stabilito nella procedura di conciliazione e la salvaguardia del diritto di agire davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998;
il predetto diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti, per cui occorrerebbe modificare il testo in tal senso;
l'articolo 28, commi 1 e 2, nel riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) introduce una sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», oltre alla sanzione dell'interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche da sei mesi a tre anni, per coloro che, pur fornendo false comunicazioni sociali, non sono puniti ai sensi dei commi 3 e 4 in quanto la falsificazione della realtà non supera certi limiti;
rispetto a tale disposizione, a parte la non chiara formulazione della parte relativa all'interdizione dagli uffici direttivi, si evidenzia che il riferimento alle quote si ricollega al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione di determinati reati nel loro interesse da parte dei dirigenti, per cui non si ritiene opportuno estendere lo stesso sistema delle quote ad una persona fisica, bensì di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria di valore fisso, nel minimo e nel massimo;
l'articolo 28, comma 2, che ha per oggetto l'articolo 2622 c.c. (false comunicazioni sociali nei confronti dei soci e dei creditori), per determinare la gravità del nocumento introduce quale parametro l'entità della riduzione di valore dei titoli quotati rispetto al prodotto interno lordo, senza tuttavia specificare a quale fonte né a quale anno far riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;
l'articolo 30 introduce all'articolo 193 una sanzione amministrativa da applicare, salvo che ricorra il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di pubbliche autorità di vigilanza (articolo 2638, comma 2 c.c.), in caso di violazione, da parte dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, dell'obbligo di comunicazione, alla CONSOB ed al pubblico, degli incarichi di controllo o di amministrazione presso società quotate, per cui sarebbe opportuno sostituire le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;
l'articolo 33, al comma 2, nel prevedere il nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevede nel comma 2 del nuovo articolo 174-bis che la pena prevista al comma 1 è aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso «per denaro o altra utilità promessa ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione», per cui appare opportuno, da un lato, fare riferimento non tanto alla collusione con una società, quanto piuttosto all'ipotesi di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, dall'atro, estendere la punibilità ai «corruttori», sulla falsariga di quanto previsto al comma successivo per il reato di cui al nuovo articolo 174-ter;
l'articolo 33, al comma 2, prevede tra i soggetti attivi del delitto descritto dal nuovo articolo 174-ter, oltre che gli amministratori e i dipendenti della società di revisione anche i «soci responsabili della revisione contabile», la cui categoria appare di dubbia individuazione;
l'articolo 34 introduce un nuovo illecito amministrativo, per cui è necessario sopprimere dall'inciso «Salvo che il fatto costituisca più grave reato» le parole «più grave»;
al medesimo articolo si prevede la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio su almeno due quotidiani a spese delle persone fisiche responsabili o delle società, senza tuttavia chiarire i criteri e le modalità di'imputazione di tali spese, come invece è previsto dal l'articolo 195, comma 9 del Testo unico degli intermediari finanziari;
l'articolo 35 al comma 3 prevede che le sanzioni amministrative previste dal testo unico bancario, dal testo unico della intermediazione finanziaria, dal decreto legislativo sui fondi pensione e dalla disciplina delle assicurazioni, «indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima»;
il riferimento alle sanzioni indicate in misura fissa potrebbe suscitare dubbi interpretativi, anche se pare chiaro che per esse si intendono le sanzioni stabilite in una somma di denaro, in contrapposizione di quelle rapportate al valore di beni, per cui, per rendere più chiara la disposizione, si potrebbero comunque sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;
al comma 4 dell'articolo 35 si interviene sulla legge di semplificazione 2001 per introdurre un ulteriore criterio direttivo relativamente alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di assicurazioni, disponendo che siano raddoppiate le sanzioni penali e quintuplicate nel massimo le amministrative, senza tuttavia considerare che tale disposizione si sovrappone almeno in parte con quelle dei commi precedenti, in cui si aumentano direttamente le sanzioni della legge n. 576 del 1982;
l'ultimo comma dell'articolo 35 raddoppia le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le società nel caso di reati societari commessi nel loro interesse;
l'articolo 36 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per «l'introduzione di sanzioni accessorie» a quelle del Titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico bancario, del testo unico della intermediazione finanziaria, del decreto legislativo sui fondi pensione e della disciplina delle assicurazioni, stabilendo che le sanzioni accessorie dovranno essere rapportate alla gravità della violazione e non superare i tre anni, senza chiarire se la sanzione accessoria si riferisca ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi;

esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 165-sexies», secondo comma, siano soppresse le parole «reato più grave»;
2) all'articolo 13, comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalle lettere n-bis) e n-ter), in relazione alla sanzione della violazione dell'articolo 115 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;
3) all'articolo 13, al comma 1, siano coordinate le disposizioni previste dalla lettera n-bis) con quelle previste dalla lettera n-quater);

4) All'articolo 24, comma 5, sia specificato che il rinvio all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 124 ivi previsto si riferisce al comma 5-bis di tale articolo;
5) all'articolo 30 siano sostituite le parole: «Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato»;
6) all'articolo 33, al comma 2, siano sostituite le parole «in collusione con la società assoggettata a revisione» con le seguenti «in caso di concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione» e sia estesa la punibilità ai corruttori;
7) all'articolo 33, al comma 2, sia specificata la categoria dei «soci responsabili della revisione contabile»;
8) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, siano soppresse le parole «più grave»;
9) all'articolo 35, comma 4, siano coordinate le disposizioni ivi previste con quelle di cui alla legge n. 576 del 1982;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera n-ter), le Commissioni di merito, in ordine alla responsabilità amministrativa ivi prevista a carico di società ed enti, valutino l'opportunità di applicare il regime sanzionatorio sancito dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
b) all'articolo 13, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere lettera o)-bis o comunque di modificarla secondo quanto indicato nella parte motiva del parere;
c) all'articolo 13-bis, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le lettere a) e b), inserendo il riferimento ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari direttamente nella riformulazione degli articoli 2621 e 2622 di cui all'articolo 28 del testo;
d) all'articolo 13-ter le Commissioni di merito valutino l'opportunità di modificare il comma 2 stabilendo che, «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero delle comunicazioni scritte di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria», il cui importo dovrà essere determinato dalle Commissioni in maniera tale da assicurare una effettiva corrispondenza con la gravità della violazione sanzionata;
e) all'articolo 15, comma 6, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere le parole «agli organi di controllo»;
f) all'articolo 27, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di precisare che il diritto di azione di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 non spetta ai risparmiatori e agli investitori «uti singuli» bensì alle associazioni dei consumatori e degli utenti;
g) all'articolo 28, commi 1 e 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di riformulare gli articoli 2621 e 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali) nella parte in cui prevedendo, nei confronti di una persona fisica, anzichè la sanzione amministrativa pecuniaria «da dieci a cento quote», quella in misura fissa;
h) all'articolo 28, comma 2, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di specificare a quale fonte ed a quale anno debba essere fatto riferimento per la fissazione del prodotto interno lordo;
i) all'articolo 34, comma 1, capoverso «Art. 192-bis», primo comma, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire i criteri e le modalità d'imputazione delle spese di pubblicazione ivi previste;
j) all'articolo 35, comma 3, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire le parole:»indicate in misura fissa» con le seguenti: «indicate in una somma di denaro»;
k) All'articolo 36 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di chiarire se le sanzioni accessorie da introdurre nell'ordinamento si riferiscano ai soli illeciti penali o anche a quelli amministrativi.