IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle dogane;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla predetta Convenzione di Washington, così come modificata ed integrata dalla legge 13 febbraio 1993, n. 59, in materia di disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi in campo ambientale, nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, lettera b), sulle competenze del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Ministero del commercio internazionale;

Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla predetta Convenzione di Washington;

Visto il decreto 1° dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituisce ed attiva i Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e supporto specialistico all'autorità doganale presso gli Uffici delle dogane abilitati alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della predetta Convenzione di Washington;

Visto il decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

Considerato che l'art. 9-bis del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 15468 del 27 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2007, che ha definito l'elenco delle dogane abilitate, in via esclusiva, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche, ivi inclusi esemplari di legname, indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 601/UD del 9 maggio 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pescara e con la quale è stata soppressa la Dogana di Ortona, che comprendeva nel suo ambito la Sezione doganale di Vasto, anch'essa soppressa;

Vista l'istituzione della Sezione operativa territoriale di Vasto, ove venivano e vengono effettivamente svolte le operazioni di sdoganamento di esemplari di legname, inclusi negli elenchi della CITES e del regolamento (CE) n. 338/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 1919/UD del 20 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Roma 1 e l'Ufficio delle dogane di Roma 2;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 1952/UD del 23 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Malpensa;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2001/UD del 30 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 e l'Ufficio delle dogane di Milano 2;

Adotta

la seguente determinazione: 

Articolo 1 - [Disposizioni per l'importazione e l'esportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche]

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli Uffici doganali elencati nell'allegato 1.

Articolo 2 - [Disposizioni per l'importaqzione e l'esportazione degli esemplari di legname]

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli Uffici doganali elencati nell'allegato 2.

Articolo 3 - [Disposizioni finali]

I controlli doganali degli esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal decreto 8 luglio 2005, n. 176.

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.