Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Disposizioni sul processo amministrativo.
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
4. (Omissis). (4)
(1) Sostituisce i commi dal primo al quinto dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2) Sostituisce il terzo comma dell'art. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
(3) Aggiunge, in fine, tre commi all'art. 23 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(4) Modifica l'art. 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.
Articolo 2
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.
1. (Omissis). (1)
(1) Inserisce l'art. 21-bis, dopo l'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 3
Disposizioni generali sul processo cautelare.
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
(1) Sostituisce il settimo comma, inserendone altri otto, dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 28 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 4
Disposizioni particolari sul processo in determinate materie.
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. Nei giudizi ai sensi dell'art. 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
(1) Inserisce l'art. 23-bis, dopo l'art. 23 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2) Abroga l'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, conv., con modificazioni, in l. 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'art. 1 della l. 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 5
Giudice unico delle pensioni.
1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
Articolo 6
Disposizioni in materia di giurisdizione.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
Articolo 7
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis). (1)
b) (Omissis). (2)
c) (Omissis). (3)
(1) Sostituisce l'art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
(2) Sostituisce l'art. 34 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
(3) Sostituisce l'art. 35 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80.
Articolo 8
Giurisdizione esclusiva.
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186- bis e 186- ter del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
Articolo 9
Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.
1. (Omissis). (1)
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e Ia perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. (Omissis). (2)
(1) Sostituisce l'ultimo comma, inserendone altri quattro, dell'art. 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(2) Sostituisce il quinto comma dell'art. 31 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 10
Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.
1. (Omissis). (1)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'art. 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. E' abrogato l'art. 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
(1) Aggiunge un comma all'art. 33 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 11
Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il quarto comma dell'art. 35 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Articolo 12
Mezzi per l'effettuazione delle notifiche.
1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile.
Articolo 13
Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali.
1. (Omissis). (1)
(1) Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 21 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo 14
Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella Aallegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1 (1).
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
(1) Per la ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo appartenente alla Giustizia amministrativa vedi il dec. 7 marzo 2003.
Articolo 15
Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato.
1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.
Articolo 16
Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica.
1. (Omissis). (1)
(1) Modifica il primo comma dell'art. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
Articolo 17
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce l'art. 4 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo 18
Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
1. (Omissis). (1)
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
(1) Sostituisce l'art. 7 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo 19
Carichi di lavoro dei magistrati.
1. (Omissis). (1)
(1) Aggiunge il numero 6-bis), primo comma, all'art. 13 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo 20
Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
1. (Omissis). (1)
(1) Inserisce l'art. 53-bis, dopo l'art. 53 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Articolo 21
Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario.
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
Articolo 22
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.