Il provvedimento 1 aprile 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2009, n. 98) sancisce l'Intesa 31 marzo 2009 firmata da Governo, Regioni ed Enti Locali sul c.d. piano casa.

Con il “piano casa”, le Regioni si impegnano ad approvare leggi volte a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari ed a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Gli interventi edilizi esclusi dal provvedimento sono quelli che si possano riferire ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.



CONFERENZA UNIFICATA, PROVVEDIMENTO 1 aprile 2009

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009). (09A04766)

(GU n. 98 del 29-4-2009)

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 1° aprile 2009;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e, in particolare, l'art. 8, comma 6, che prevede la possibilita', per il Governo, di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni statali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni»;

Visti gli esiti della Conferenza unificata, convocata in seduta straordinaria in data 25 marzo 2009, al fine di avviare un primo confronto con le regioni e gli enti locali in merito ad iniziative legislative finalizzate ad un rilancio dell'attivita' edilizia e del tessuto urbanistico;

Visti gli esiti del tavolo tecnico-politico riunitosi in data 26 marzo 2009 e successivamente in data 31 marzo per discutere le modalita' e i contenuti delle misure da adottare in questa materia, attraverso interventi legislativi coordinati per favorire lavori di modifica del patrimonio edilizio e forme di semplificazione degli adempimenti previsti;

Visto lo schema di intesa stipulato tra il Governo, le regioni e le autonomie locali per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);
Visti gli esiti favorevoli alla conclusione dell'intesa dell'odierna Conferenza unificata, in seduta straordinaria;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e autonomie locali sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia.

Roma, 1° aprile 2009

Il presidente: Fitto

Il segretario: Siniscalchi


Allegato Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali Intesa 31 marzo 2009

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede una possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in Conferenza Unificata dirette, tra l'altro, a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il conseguimento di obiettivi comuni;

RILEVATA l'esigenza, da parte del Governo, delle Regioni e degli Enti locali di individuare misure che contrastino la crisi economica in materie di legislazione concorrente con le Regioni, quale quella relativa al governo del territorio;

VISTO l'accordo delle Regioni e degli Enti Locali in ordine alle esigenze di fronteggiare la crisi mediante un riavvio dell'attività edilizia favorendo altresì lavori di modifica del patrimonio edilizio esistente nonché prevedendo forme di semplificazione dei relativi adempimenti secondo modalità utili ad esplicare effetti in tempi brevi nell'ambito della garanzia del governo del territorio;

RILEVATA l'esigenza di predisporre misure legislative coordinate tra Stato e Regioni nell'ambito delle rispettive competenze;

Governo, Regioni ed Enti Locali convengono la seguente intesa:

Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo.

Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;

b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;

c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Tali interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta. Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate. La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.

In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 131/2003.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Governo emanerà un decreto-legge i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia. Il Governo e le Regioni ribadiscono la necessità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri e la necessità di mettere a punto una procedura che garantisca trasparenza come, per esempio, quella utilizzata per lo sgravio Irpef del 36%.

Il Governo si impegna, inoltre, confermando integralmente gli impegni assunti con l'Accordo sottoscritto con le Regioni in merito al sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, ad avviare congiuntamente con le Regioni e le autonomie locali uno studio di fattibilità per un nuovo piano casa che individui, in aggiunta alle risorse dell'Accordo sopra indicato, e compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, risorse pubbliche e private per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione.

Viene fatta salva ogni prerogativa costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Roma, 31 marzo 2009