(1) Decreto abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998, fatta eccezione per gli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 2
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 3
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 4
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 5
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 6
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 7
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 8
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 9
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 10
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 11
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 391.
Articolo 12
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 13
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 14
Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie (1).
La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'art. 1 del citato decreto si verifica quando il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale brevettata in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale.
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 14 ottobre 1985, n. 620.
Articolo 15
Con le stesse modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, possono altresì, per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del brevetto, essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del brevetto, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di varietà vegetali brevettate che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
Articolo 16
Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto (1).
Il decreto di concessione della licenza può prevedere l'obbligo per il titolare del brevetto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione e/o di moltiplicazione necessario.
(1) Comma così sostituito dall'art. 78, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 17
Per gli accertamenti indispensabili ai fini dei pareri previsti nel presente decreto, il Ministero delle politiche agricole e forestali può disporre sperimentazioni nel territorio nazionale ed ispezioni nei luoghi di produzione.
Per gli stessi fini detto Ministero può valersi anche dell'opera di istituti di sperimentazione agraria, di istituti universitari e di istituti previsti in convenzioni internazionali od accordi alle quali l'Italia abbia aderito.
Articolo 18
Per i pareri che il Ministero delle politiche agricole e forestali deve esprimere in conformità delle disposizioni del presente decreto, è istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
La commissione è composta:
1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero delle politiche agricole e forestali;
3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero delle politiche agricole e forestali;
4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole e forestali;
5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;
6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
7) da un professore ordinario della facoltà di agraria di una Università, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;
10) da un funzionario del Ministero della sanità.
I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.
Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati.
In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.
La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 19
Ai componenti della commissione estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposto, ove competa, il trattamento di missione corrispondente a quello spettante al personale statale con qualifica di dirigente superiore.
Articolo 20
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 21
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 22
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 22/bis
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, l. 14 ottobre 1985, n. 620 e poi abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 23
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 24
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.
Articolo 25
(Omissis) (3).
(1) Articolo abrogato dall'art. 32, d.lg. 3 novembre 1998, n. 455, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del citato d.lg. 455/1998.