Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30


a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-
2005- Suppl. Ordinario n.28
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita',
topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.
Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano
mediante brevettazione, mediante registrazione o
negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli
di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i
modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e
modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i
segni distintivi diversi dal marchio registrato, le
informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di
registrazione ha natura di accertamento costitutivo e
da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di
nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.
Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della
Convenzione di Parigi per la protezione della
proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,
ovvero della Organizzazione mondiale del commercio
ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette
Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno
stabilimento industriale o commerciale effettivo sul
territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione
della proprieta' industriale, e' accordato, per le
materie di cui al presente codice, lo stesso
trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai
cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato
facente parte della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali UPOV, testo di
Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23
marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei
prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai
cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro
Stato solo se la protezione accordata da quello Stato
ai cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal
presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione
della proprieta' industriale, ne' della Organizzazione
mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle
nuove varieta' vegetali, della Convenzione
internazionale per la protezione delle novita' vegetali,
e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato
al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini
italiani reciprocita' di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali
sottoscritte e ratificate dall'italia riconoscono allo
straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui
al presente codice, si intendono automaticamente
estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni
internazionali la registrazione in Italia di un marchio
registrato precedentemente all'estero, al quale si fa
riferimento nella domanda di registrazione, spetta al
titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di
corrispondente nazionalita'.
Art. 4.
Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per
uno Stato facente parte di una convenzione
internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il
diritto di priorita', una domanda diretta ad ottenere un
titolo di proprieta' industriale o il suo avente causa,
fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla prima
domanda per effettuare il deposito di una domanda di
brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di privativa
di nuova varieta' vegetale, di registrazione di disegno
o modello e di registrazione di marchio, secondo le
disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti
d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta'
vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i
marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto
di priorita' qualsiasi deposito avente valore di
deposito nazionale regolare, cioe' idoneo a stabilire
la data alla quale la prima domanda e' stata
depositata, a norma della legislazione nazionale dello
Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi
bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte
ulteriore di tale domanda.
Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice
al titolare di un diritto di proprieta' industriale si
esauriscono una volta che i prodotti protetti da un
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diritto di proprieta' industriale siano stati messi in
commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato
membro della Comunita' europea o dello Spazio
economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia
non si applica, con riferimento al marchio, quando
sussistano motivi legittimi perche' il titolare stesso si
opponga all'ulteriore commercializzazione dei
prodotti, in particolare quando lo stato di questi e'
modificato o alterato dopo la loro immissione in
commercio.
3. Le facolta' esclusive attribuite al costitutore di una
varieta' protetta e delle varieta' essenzialmente
derivate dalla varieta' protetta quando questa non
sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente derivata,
al costitutore delle varieta' che non si distinguono
nettamente dalla varieta' protetta e al costitutore delle
varieta' la cui produzione necessita del ripetuto
impiego della varieta' protetta, non si estendono:
a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione
vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e
parti di esse;
c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a
partire dal prodotto della raccolta e, d) ad ogni altro
materiale derivato da quelli indicati che siano stati
venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o
con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunita' europea o dello
Spazio economico europeo, a meno che si tratti di
atti che implicano una nuova riproduzione o
moltiplicazione della varieta' protetta oppure
un'esportazione del materiale della varieta' stessa
che consenta di riprodurla in uno Stato che non
protegge la varieta' del genere o della specie
vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale
esportato sia destinato al consumo.
Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a
piu' soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice
civile relative alla comunione in quanto compatibili.
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO
E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione
di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 8.
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati
come marchi senza il consenso delle medesime e,
dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e
dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei
genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o
dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino
al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il
credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la
facolta' di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione
non impedira' a chi abbia diritto al nome di farne uso
nella ditta da lui prescelta.
3. Se notori, possono essere registrati come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o
dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i
segni usati in campo artistico, letterario, scientifico,
politico o sportivo, le denominazioni e sigle di
manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non
aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi
caratteristici di questi.
Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla
forma che da' un valore sostanziale al prodotto.
Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi
e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse,
nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi
che rivestano un interesse pubblico non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne
abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa
occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate,
o competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a
quanto e' disposto nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui
sussista dubbio che il marchio possa essere contrario
all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di
cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
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3
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.
Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire
l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per
appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la
facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi,
i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati
alla domanda di registrazione; le modificazioni
regolamentari devono essere comunicate a cura dei
titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili
anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese
di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio
collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che
nel commercio possono servire per designare la
provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal
caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione
quando i marchi richiesti possano creare situazioni di
ingiustificato privilegio o comunque recare
pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative
nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi
interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del
marchio collettivo costituito da nome geografico non
autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel
commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e
quindi limitato alla funzione di indicazione di
provenienza.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre
disposizioni del presente codice in quanto non
contrastino con la natura di essi.
Art. 12.
Novita'
1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che
alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti
del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno gia' noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai
sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a
Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto
presso il pubblico interessato, anche in forza della
notorieta' acquisita nello Stato attraverso la
promozione del marchio. L'uso precedente del
segno, quando non importi notorieta' di esso, o
importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei
limiti della diffusione locale, nonostante la
registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente
o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
c) siano identici o simili a un segno gia' noto come
ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a
causa della identita' o somiglianza fra i segni e
dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio
e' registrato possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta'
di esso o importi notorieta' puramente locale, non
toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte
del richiedente o dei suo dante causa non e' di
ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o
avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi anche non affini, quando il
marchio anteriore goda nella Comunita', se
comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando
l'uso di quello successivo senza giusto motivo
trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o
recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio gia'
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis
della Convenzione di Unione di Parigi per la
proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche non
affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera
g);
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la
novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre
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due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso
ai sensi dell'articolo 26 al momento della
proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le
domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.
Art. 13.
Capacita' distintiva
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni privi di carattere
distintivo e in particolare quelli costituiti
esclusivamente dalle denominazioni generiche di
prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad
essi si riferiscono, come i segni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualita', la
quantita', la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1,
lettera a), possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa i segni che prima della
domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne
sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato
nullo se prima della proposizione della domanda o
dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma
oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha
acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o
dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel
commercio denominazione generica del prodotto o
comunque servizio o abbia perduto la sua capacita'
distintiva.
Art. 14.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla natura
o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto
esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e
del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del
marchio collettivo.
Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla
data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di
scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera
c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai
prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed
ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data
di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua
annotazione nel registro dei marchi di impresa e di
essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo
stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso
genere di prodotti o di servizi secondo la
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del
13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982,
n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio
che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei
prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai
rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli
effetti della registrazione per i marchi registrati presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra.
Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi
presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti
ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di
Madrid, concernente la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al
relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno
1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui
si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti
previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame
dei marchi internazionali designanti l'Italia
conformemente alle disposizioni applicabili alle
domande di marchi nazionali.
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Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma
2, puo' essere accordata, mediante decreto del
Ministro delle attivita' produttive, una protezione
temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui
materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali,
ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel
territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi
reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita'
della registrazione, a favore del titolare o del suo
avente causa, al giorno della consegna del prodotto
o del materiale inerente alla prestazione del servizio
per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la
domanda di registrazione sia depositata entro sei
mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non
oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero,
se ivi e' stabilito un termine piu' breve, la domanda di
registrazione deve essere depositata entro questo
termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi
identici o affini presentati per l'esposizione nello
stesso giorno, la priorita' spetta al marchio per il
quale e' stata depositata prima la domanda di
registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere
indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di
registrazione, previa la loro verifica da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 19.
Diritto alla registrazione
1. Puo' ottenere una registrazione per marchio
d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo,
nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella
prestazione di servizi della propria impresa o di
imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di
impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni possono ottenere
registrazioni di marchio.
Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per
prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del
marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il
segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a
tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare
prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare
il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicita'.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio
alle merci che mette in vendita, ma non puo'
sopprimere il marchio del produttore o del
commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le
merci.
Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non
permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso
nell'attivita' economica:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla
provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione
del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza
professionale.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo
contrario alla legge, ne', in specie, in modo da
ingenerare un rischio di confusione sul mercato con
altri segni conosciuti come distintivi di imprese,
prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in
inganno il pubblico, in particolare circa la natura,
qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa
del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da
ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio
registrato dopo che la relativa registrazione e' stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta
la illiceita' dell'uso del marchio.
Art. 22.
Unitarieta' dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale
un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a
causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di
impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico che puo'
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consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione
come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale di un segno
uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, che goda nello Stato di
rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o
reca pregiudizio agli stessi.
Art. 23.
Trasferimento del marchio
1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o
per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato
registrato.
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche
non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o
dei servizi per i quali e' stato registrato e per la
totalita' o per parte del territorio dello Stato, a
condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il
marchio per contraddistinguere prodotti o servizi
eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o
prestati nel territorio dello Stato con lo stesso
marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il
diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il
licenziatario che violi le disposizioni del contratto di
licenza relativamente alla durata; al modo di
utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o
servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio
in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei
prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal
licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del
marchio non deve derivare inganno in quei caratteri
dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Art. 24.
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare
oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e'
stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione,
e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso
non sia giustificato da un motivo legittimo.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati
all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma
modificata che non ne alteri il carattere distintivo,
nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui
prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione
di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi
con il deposito o con l'uso, la decadenza non puo'
essere fatta valere qualora fra la scadenza del
quinquennio di non uso e la proposizione della
domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o
ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il
titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa
dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta
per essere proposta la domanda o eccezione di
decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in
considerazione se non effettuati almeno tre mesi
prima della proposizione della domanda o eccezione
di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo
solo se decorso successivamente alla scadenza del
quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non
uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in
vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva
utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti
o servizi.
Art. 25.
Nullita'
1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7
o se sussista uno degli impedimenti previsti
dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10,
13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
Art. 26.
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13,
comma 4;
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14,
comma 2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
Art. 27.
Decadenza e nullita' parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio
d'impresa sussistono soltanto per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato, la
decadenza o nullita' riguardano solo questa parte dei
prodotti o servizi.
Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che
importi notorieta' non puramente locale, i quali
abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato,
essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono
domandare la dichiarazione di nullita' del marchio
posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio
e' stato usato sulla base del proprio marchio
anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il
marchio posteriore sia stato domandato in mala fede.
Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi
all'uso di quello anteriore o alla continuazione del
preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso
di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14,
comma 1, lettera c).
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Sezione II
Indicazioni geografiche
Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine che identificano un paese,
una regione o una localita', quando siano adottate
per designare un prodotto che ne e' originario e le cui
qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente
geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali,
umani e di tradizione.
Art. 30.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve
le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti
di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e'
vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico,
l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di
origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che
indichino o suggeriscano che il prodotto stesso
proviene da una localita' diversa dal vero luogo di
origine, oppure che il prodotto presenta le qualita'
che sono proprie dei prodotti che provengono da una
localita' designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare
ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome
o del nome del proprio dante causa nell'attivita'
medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da
ingannare il pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come
disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto
industriale o artigianale, compresi tra l'altro i
componenti che devono essere assemblati per
formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,
esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto
formato da piu' componenti che possono essere
sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo
montaggio del prodotto.
Art. 32.
La novita'
1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno
o modello identico e' stato divulgato anteriormente
alla data di presentazione della domanda di
registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorita',
anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro
caratteristiche differiscono soltanto per dettagli
irrilevanti.
Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se
l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore
informato differisce dall'impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorita', prima della data di
quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al
comma 1, si prende in considerazione il margine di
liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il
disegno o modello.
Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il
disegno o modello si considera divulgato se e' stato
reso accessibile al pubblico per effetto di
registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato
esposto, messo in commercio o altrimenti reso
pubblico, a meno che tali eventi non potessero
ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti
specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunita', nel corso della normale attivita'
commerciale, prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso
accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato
rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito
di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o
modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa
oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o
di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di registrazione ovvero, quando si
rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la
data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini
dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il
disegno o modello sia stato reso accessibile al
pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorita', se
cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso
commesso nei confronti dell'autore o del suo avente
causa.
5. Non e' presa altresi' in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.
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Art. 35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel
componente di un prodotto complesso possiede i
requisiti della novita' e del carattere individuale
soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel
prodotto complesso, rimane visibile durante la
normale utilizzazione e cioe' durante l'utilizzazione da
parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di
manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente
possiedono di per se' i requisiti di novita' e di
individualita'.
Art. 36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come disegni o modelli quelle caratteristiche
dell'aspetto del prodotto che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per
disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del
prodotto che devono essere necessariamente
riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per
potere consentire al prodotto in cui il disegno o
modello e' incorporato o al quale e' applicato di
essere unito o connesso meccanicamente con altro
prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure
intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun
prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia
possono costituire oggetto di registrazione i disegni o
modelli che possiedono i requisiti della novita' e del
carattere individuale quando hanno lo scopo di
consentire l'unione o la connessione multipla di
prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Art. 37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura
cinque anni a decorrere dalla data di presentazione
della domanda. Il titolare puo' ottenere la proroga
della durata per uno o piu' periodi di cinque anni fino
ad un massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.
Art. 38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti
con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del
disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e
modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale
opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di
lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di
essere riconosciuto come autore del disegno o
modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di
registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data
in cui la domanda con la relativa documentazione e'
resa accessibile al pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a
disposizione del pubblico la domanda di registrazione
con le riproduzioni grafiche o i campioni e le
eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il
richiedente non abbia escluso nella domanda
l'accessibilita' per un periodo che non puo' essere
superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da
quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda
con la riproduzione del disegno o modello e
l'eventuale descrizione e' stata notificata a cura del
richiedente, gli effetti della registrazione decorrono
dalla data di tale notifica.
Art. 39.
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la
registrazione per piu disegni e modelli, purche'
destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti
inseriti nella medesima classe della classificazione
internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi
delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8
ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato
con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40,
non e' ammessa la domanda concernente piu'
registrazioni ovvero una sola registrazione per piu'
disegni e modelli. Se la domanda non e' ammissibile
l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla
parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i
rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che
avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni
puo' essere limitata su istanza del titolare ad uno o
piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un
disegno o modello che non presenta i requisiti di
validita', su istanza del titolare, puo' essere
mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno
o modello conserva la sua identita'. La modificazione
puo' risultare altresi' da parziale rinuncia da parte del
titolare o dalla annotazione sull'attestato di
registrazione di una sentenza che dichiari la parziale
nullita' della registrazione stessa.
Art. 40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di
registrabilita' ed al tempo stesso accresce l'utilita'
dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere
chiesti contemporaneamente il brevetto per modello
di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma
l'una e l'altra protezione non possono venire
cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un
oggetto la cui forma o disegno gli conferisca
carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne
accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando
le necessarie modifiche.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello
conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e
di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione,
l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un
prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al
quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un
disegno o modello si estendono a qualunque disegno
o modello che non produca nell'utilizzatore informato
una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si
tiene conto del margine di liberta' dell'autore nella
realizzazione del disegno o modello.
Art. 42.
Le limitazioni del diritto su disegno o modello
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non
commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o
per fini didattici, purche' siano compatibili con i
principi della correttezza professionale, non
pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale
del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del
disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di
locomozione navale e aerea immatricolati in altri
Paesi che entrano temporaneamente nel territorio
dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e
accessori destinati alla riparazione dei mezzi di
trasporto di cui alla lettera a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di
trasporto predetti.
Art. 43.
Nullita'
1. La registrazione e' nulla:
a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi
degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine
pubblico o al buon costume; il disegno o modello non
puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico
o al buon costume per il solo fatto di essere vietato
da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di
ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta'
accordategli dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un
disegno o modello precedente che sia stato reso
noto dopo la data di presentazione della domanda o,
quando si rivendichi la priorita', dopo la data di
quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una
data precedente per effetto di registrazione
comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per
effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso
costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero
di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo
6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e
stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo
e che rivestono un particolare interesse pubblico
nello Stato.
2. La nullita' della registrazione del disegno o modello
che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del
comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promosa
unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi
causa.
3. La nullita' della registrazione del disegno o modello
che costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione
di Unione di Parigi per la protezione industriale
ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
fatta valere unicamente dall'interessato alla
utilizzazione.
Art. 44.
Durata del diritto di utilizzazione economica per
diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e
modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2,
primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al
termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua
morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano
brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai
sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.
633, con riferimento al titolo, aula descrizione
dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del
titolare dei diritti, alla data della pubblicazione,
nonche' ad ogni altra annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di
cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai
sensi dell'articolo 189 del presente codice.
Sezione IV
Invenzioni
Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per
invenzione le invenzioni nuove che implicano
un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici;
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b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi
di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la
brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo
nella misura in cui la domanda di brevetto o il
brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni
considerati in quanto tali.
4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del
comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in
particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze,
per l'attuazione di uno dei metodi nominati;
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze
animali ed i procedimenti essenzialmente biologici
per l'ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi
procedimenti.
Art. 46.
La novita'
1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e'
compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che
e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello
Stato o all'estero prima della data del deposito della
domanda di brevetto, mediante una descrizione
scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato
della tecnica il contenuto di domande di brevetto
nazionale o di domande di brevetto europeo o
internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia,
cosi' come sono state depositate, che abbiano una
data di deposito anteriore a quella menzionata nel
comma 2 e che siano state pubblicate o rese
accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono
la brevettabilita' di una sostanza o di una
composizione di sostanze gia' compresa nello stato
della tecnica, purche' in funzione di una nuova
utilizzazione.
Art. 47.
Divulgazioni non opponibili
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione
dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e'
verificata nei sei mesi che precedono la data di
deposito della domanda di brevetto e risulta
direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la
divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione
concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la
priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, la
sussistenza del requisito della novita' deve valutarsi
con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
Art. 48.
Attivita' inventiva
1. Un'invenzione e' considerata come implicante
un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del
ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato
della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende
documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi
documenti non sono presi in considerazione per
l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
Art. 49.
Industrialita'
1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere
un'applicazione industriale se il suo oggetto puo'
essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di
industria, compresa quella agricola.
Art. 50.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine
pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere
considerata contraria all'ordine pubblico o al buon
costume per il solo fatto di essere vietata da una
disposizione di legge o amministrativa.
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per
invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e
i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo perche' ogni
persona esperta del ramo possa attuarla e deve
essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale
procedimento e implica l'utilizzazione di un
microrganismo non accessibile al pubblico e che non
puo' essere descritto in modo tale da permettere ad
ogni persona esperta del ramo di attuare
l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno
osservare, quanto alla descrizione, le norme previste
nel regolamento.
Art. 52.
Rivendicazioni
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che
ha solo fini di informazione tecnica e deve
concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia
indicato, specificamente, cio' che si intende debba
formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore
delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni
servono ad interpretare le rivendicazioni.
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3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa
in modo da garantire nel contempo un'equa
protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza
giuridica ai terzi.
Art. 53.
Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono
conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la
domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e'
resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di
deposito della domanda oppure dalla data di priorita',
ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito
della domanda se il richiedente ha dichiarato nella
domanda stessa di volerla rendere immediatamente
accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi pone a disposizione del pubblico la domanda
con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda
con la descrizione e gli eventuali disegni e' stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto
per invenzione industriale decorrono dalla data di tale
notifica.
Art. 54.
Effetti della domanda di brevetto europeo
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto
europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre
1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260,
decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia
resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana
delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti
della domanda di brevetto europeo sono considerati
nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta ovvero quando la designazione
dell'Italia sia stata ritirata.
Art. 55.
Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
equivale ad una domanda di brevetto europeo nella
quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli
effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26
maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione
dello stesso.
Art. 56.
Diritti conferiti dal brevetto europeo
1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce
gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei
brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e'
pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la
menzione della concessione del brevetto.
Qualora a seguito della procedura di opposizione
esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della
protezione stabiliti con la concessione e mantenuti
sono confermati a decorrere dalla data in cui e'
pubblicata la menzione della decisione concernente
l'opposizione.
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla
legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e
marchi una traduzione in lingua italiana del testo del
brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del
testo del brevetto mantenuto in forma modificata a
seguito della procedura di opposizione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme
al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal
suo mandatario, deve essere depositata entro tre
mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui
al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin
dall'origine, senza effetto in Italia.
Art. 57.
Testo della domanda o del brevetto europeo che
fa fede
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del
brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura
davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per
quanto concerne l'estensione della protezione, salvo
il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre
1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti
relativi al deposito della domanda ed alla
concessione del brevetto europeo e' considerata
facente fede nel territorio dello Stato, qualora
conferisca una protezione meno estesa di quella
conferita dal testo redatto nella lingua di procedura
dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
nel caso di azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata,
in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o
del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che
sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto
contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad
attuare in Italia un'invezione ovvero abbia fatto
effettivi preparativi a questo scopo senza che detta
attuazione costituisca contraffazione della domanda
o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente
presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo
sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i
bisogni di essa anche dopo che la traduzione
rettificata ha preso effetto.
Art. 58.
Trasformazione della domanda di brevetto
europeo
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia
stata designata l'italia, puo' essere trasformata in
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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domanda di brevetto italiano per invenzione
industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1,
lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo
del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio
1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui
all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul
brevetto europeo, quando la domanda sia stata
originariamente depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda
nazionale per modello di utilita' di una domanda di
brevetto europeo respinta, ritirata o considerata
ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla
legislazione italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al
comma 1 e' consentito chiedere
contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e'
considerata come depositata in Italia alla stessa data
di deposito della domanda di brevetto europeo; gli
atti annessi a detta domanda che sono stati
presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono
considerati come depositati in Italia alla stessa data.
Art. 59.
Preminenza del brevetto europeo in caso di
cumulo delle protezioni
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto
italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano
stati concessi allo stesso inventore o al suo avente
causa con la medesima data di deposito o di priorita',
il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di
produrre i suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto
europeo e' scaduto senza che sia stata fatta
opposizione;
b) la procedura di opposizione si e' definitivamente
conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto
europeo;
c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide
anche se, successivamente, il brevetto europeo
venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui
che ha promosso un azione a tutela del brevetto
italiano puo' chiederne la conversione nella
corrispondente azione a tutela del brevetto europeo,
fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.
Art. 60.
Durata
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti
anni a decorrere dalla data di deposito della
domanda e non puo' essere rinnovato, ne' puo'
esserne prorogata la durata.
Art. 61.
Certificato complementare
1. Ai certificati complementari di protezione concessi
ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si
applica il regime giuridico, con gli stessi diritti
esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato
complementare di protezione produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla
parte o alle parti di esso relative al medicamento
oggetto dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di
protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto
perviene al termine della sua durata legale e si
estendono per una durata pari al periodo intercorso
tra la data del deposito della domanda di brevetto e
la data del decreto con cui viene concessa la prima
autorizzazione all'immissione in commercio del
medicamento.
3. La durata del certificato complementare di
protezione, non puo' in ogni caso essere superiore a
diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto
perviene al termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata
della copertura brevettuale complementare a quella
prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni
di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del
Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione
attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare,
a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo
allineamento alla normativa europea.
5. Le aziende che intendono produrre specialita'
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale
possono avviare la procedura di registrazione del
prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un
anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo.
Art. 62.
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore
e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti
fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in
mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai
parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 63.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale
spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l'invenzione industriale e' fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita'
inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del
rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di
lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in
compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di
essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore
di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la
determinazione del quale si terra' conto
dell'importanza della protezione conferita
all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore, nonche'
del contributo che questi ha ricevuto
dall'orginizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od
acquistare, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero verso corresponsione del canone del
prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia
comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire
all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il
diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto
deposito della domanda di brevetto. I rapporti
costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di
diritto, ove non venga integralmente pagato alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore e' un dipendente di amminisirazione
statale, alla determinazione dell'ammontare provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri,
nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
Presidente della sezione specializzata del Tribunale
competente dove il prestatore d'opera esercita
abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto
compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del
codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche
in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua
decisione e' subordinata a quella della sentenza
sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione e' manifestamente iniqua od erronea
la determinazione e' fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta
durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la
quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando
l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita'
l'invenzione rientra.
Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli
enti pubblici di ricerca
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di
lavoro intercorre con un universita' o con una
pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori,
dipendenti delle universita', delle pubbliche
amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore presenta la domanda di
brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono
l'importo massimo del canone, relativo a licenze a
terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa
universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a
privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore
aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del
cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni
pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui
al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento
dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del
brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non
ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a
meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla
loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento
dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto
gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i
diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare
da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o
in parte, da soggetti privati ovvero realizzate
nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Art. 66.
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale
consistono nella facolta' esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello
Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal
presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i
seguenti diritti esclusivi:
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a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il
diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di
applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere
in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.
Art. 67.
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni
prodotto identico a quello ottenuto mediante il
procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo
prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e'
nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il
prodotto identico sia stato fabbricato mediante il
procedimento e se il titolare del brevetto non e'
riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il
procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del
legittimo interesse del convenuto in contraffazione
alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e
commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un
nuovo metodo o processo industriale somministra ad
altri i mezzi univocamente destinati ad attuare
l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche
dato licenza di fare uso di tale metodo o processo,
purche' non esistano patti contrari.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto
non si estende, quale che sia l'oggetto
dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche'
diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un
farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi
compresi la preparazione e l'utilizzazione delle
materie prime farmacologicamente attive a cio'
strettamente necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di
medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai
medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino
principi attivi realizzati industrialmente.
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui
attuazione implichi quella di invenzioni protette da
precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il
consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla
data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda
dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti
del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata.
La prova del preuso e della sua estensione e' a
carico del preutente.
Art. 69.
Onere di attuazione
1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di
brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato
in misura tale da non risultare in grave sproporzione
con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima
volta figurano in una esposizione ufficiale o
ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello
Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi
sono introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o,
in caso di esposizione di piu' breve durata, per tutto il
periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato
di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri
della Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione
mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione.
Art. 70.
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto
o quattro anni dalla data di deposito della domanda
se questo termine scade successivamente al
precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo
avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu'
licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,
producendo nel territorio dello Stato o importando
oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero in
uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del
Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a
favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo'
ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione
dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o
ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la
mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause
indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o
del suo avente causa. Non sono comprese fra tali
cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di
richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato
od ottenuto con il procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non
esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa
dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade,
qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due
anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in
grave sproporzione con i bisogni del Paese.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Art. 71.
Brevetto dipendente
1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se
l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere
utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un
brevetto concesso in base a domanda precedente. In
tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a
sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti,
rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un
importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non
unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il
titolare del brevetto sull'invenzione principale ha
diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza
obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.
Art. 72.
Disposizioni comuni
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza
obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve
provare di essersi preventivamente rivolto al titolare
del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi
una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa
soltanto contro corresponsione, da parte del
licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei
suoi aventi causa, di un equo compenso e purche' il
richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie
in ordine ad una soddisfacente attuazione
dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella
licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa
quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il
brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per
uno sfruttamento dell'invenzione diretto
prevalentemente all'approvvigionamento del mercato
interno.
5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non
superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo
che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del
suo avente causa, puo' essere trasferita soltanto con
l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di
questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non
pregiudica l'esercizio, anche da parte del
licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validita'
del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono
determinati l'ambito la durata, le modalita' per
l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali
e' subordinata la concessione in relazione allo scopo
della stessa, la misura e le modalita' di pagamento
del compenso. In caso di opposizione, la misura e le
modalita' di pagamento del compenso sono
determinate a norma dell'articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto
del Ministero delle attivita' produttive, essere variate
su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora
sussistano validi motivi al riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica
l'articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale
sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo
avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto
medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle
stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su
istanza del licenziatario.
Art. 73.
Revoca della licenza obbligatoria
1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del
Ministero delle attivita' produttive, qualora non
risultino adempiute le condizioni stabilite per
l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare
della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
2. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con
decreto del Ministero delle attivita' produttive se e
quando le circostanze che hanno determinato la
concessione cessino di esistere ed e' improbabile
che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde
delle parti.
3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del
brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, che ne da' pronta notizia mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, puo' opporsi motivatamente alla
revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano
brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la
licenza puo' attuare l'invenzione alle stesse
condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che
risultano da preparativi seri ed effettivi.
Art. 74.
Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione
delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non
si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti
all'amministrazione militare o a quelle sottoposte
dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
Art. 75.
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato
pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del
diritto annuale dovuto, subordinatamente
all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e
trascorsi altresi' inutilmente i successivi sei mesi nei
quali il pagamento e' ammesso con l'applicazione di
un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile
per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi notifica all'interessato, con comunicazione
raccomandata, che non risulta effettuato nel termine
prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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data di comunicazione anzidetta, da' atto nel registro
dei brevetti, con apposita annotazione, della
avvenuta decadenza del brevetto per mancato
pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel
Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere
tempestivamente effettuato il pagamento, puo'
chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta
annotazione di decadenza e la rettifica della
pubblicazione. La Commissione procede, udita la
parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti
le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della
presentazione del ricorso, quanto del dispositivo
della sentenza, deve essere presa nota nel registro
dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e
trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione,
ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si
intende decaduto nei confronti di chiunque dal
compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato
pagato utilmente il diritto.
Art. 76.
Nullita'
1. Il brevetto e' nullo:
a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli
articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e'
descritta in modo sufficientemente chiaro e completo
da consentire a persona esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il
contenuto della domanda iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di
ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle
facolta' accordategli dall'articolo 118.
2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente
il brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale
comporta una corrispondente limitazione del brevetto
stesso.
3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un
diverso brevetto del quale contenga i requisiti di
validita' e che sarebbe stato voluto dal richiedente,
qualora questi ne avesse conosciuto la nullita'. La
domanda di conversione puo' essere proposta in ogni
stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i
requisiti per la validita' dei diverso brevetto dispone la
conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto
convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza di conversione, presenta domanda di
correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende
accessibile al pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento
della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari
e coloro che in vista della prossima scadenza
avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva
per il periodo di maggior durata.
5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per
l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresi',
quando la protezione conferita dal brevetto e' stata
estesa.
Art. 77.
Effetti della nullita'
1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto
retroattivo, ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione
passate in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi
anteriormente al passaggio in giudicato della
sentenza che ha dichiarato la nullita' nella misura in
cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle
circostanze, puo' accordare un equo rimborso di
importi gia' versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e
65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
Art. 78.
Rinuncia
1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto
ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da
annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti
o sentenze che attribuiscano o accertino diritti
patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande
giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o
l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza effetto
se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi
medesimi.
Art. 79.
Limitazione
1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del
titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le
rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga
l'istanza, il richiedente dovra' provvedere a versare
nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa
della descrizione e dei disegni, qualora si fosse gia'
provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
3. L'istanza di limitazione non puo' essere accolta se
e' pendente un giudizio di nullita' del brevetto e
finche' non sia passata in giudicato la relativa
sentenza. Neppure puo' essere accolta in mancanza
del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti
patrimoniali o domande giudiziali con le quali si
chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul
Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.
Art. 80.
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella
domanda o con istanza anche del mandatario che
per-venga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
e' trascritta licenza esclusiva, puo' offrire al pubblico
licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
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2. Gli effetti della licenza decorrono dalla
notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta,
anche se non e' accettato il compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della
misura e delle modalita' di pagamento del compenso
provvede un collegio di arbitratori, composto di tre
membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il
terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal presidente della commissione dei ricorsi. Il
collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea oppure se una
delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la
determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi
modi prescritti nella determinazione di quello
originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che
fanno apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia
offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla
riduzione alla meta' dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma e' concessa
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione
di offerta viene annotata nel registro dei brevetti,
pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano
finche' non e' revocata.
Art. 81.
Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal
Ministro
1. E' consentito a soggetti terzi che intendano
produrre per l'esportazione principi attivi coperti da
certificati complementari di protezione concessi ai
sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare
con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero
delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso
nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque
valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei
quali la protezione brevettuale e del certificato
complementare di protezione non esiste, e' scaduta
ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non
costituisce contraffazione del relativo brevetto, in
conformita' alle normative vigenti nei Paesi di
destinazione.
3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del
certificato complementare a cui fa riferimento.
Sezione V
I modelli di utilita'
Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello
di utilita' i nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodita' di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non
comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si
estendono ai modelli che conseguono pari utilita',
purche' utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Art. 83.
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo
modello di utilita' ed ai suoi aventi causa.
Art. 84.
Brevettazione alternativa
1. E' consentito a chi chiede il brevetto per
invenzione industriale, ai sensi del presente codice,
di presentare contemporaneamente domanda di
brevetto per modello di utilita', da valere nel caso che
la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche'
un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine,
a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha
effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita'
contiene anche un'inverzione o viceversa, e'
applicabile l'articolo 161.
Art. 85.
Durata ed effetti della brevettazzione
1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni
dalla data di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del
brevetto sono regolati conformemente all'articolo 53.
Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni
industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto
anche nella materia dei modelli di utilita', in quanto
applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello
di utilita' le disposizioni in materia di invenzioni dei
dipendenti e licenze obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
Art. 87.
Oggetto della tutela
1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o
intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che
comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti
secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad
altre funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e'
una serie di disegni correlati, comunque fissati o
codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli
strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
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b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in
tutto o in parte una superficie del prodotto a
semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua
fabbricazione.
Art. 88.
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le
topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo
del loro autore che non siano comuni o familiari
nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche
le topografie risultanti dalla combinazione di elementi
comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai
requisiti di cui al comma 1.
Art. 89.
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori che presentano i requisiti di
proteggibilita' spettano all'autore e ai suoi aventi
causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di
un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si
applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione
o nell'adempimento di un contratto diverso da un
contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo
che il contratto stesso disponga diversamente, al
committente la topografia.
Art. 90.
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori consistono nella facolta' di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o
parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o
distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero
importare una topografia o un prodotto a
semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale e' costituito dalla
vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di
distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi.
Art. 91.
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a
semiconduttori non si estende ai concetti, processi,
sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati
nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si
estendono alle riproduzioni compiute in ambito
privato, in via sperimentale, a scopo di
insegnamento, di analisi o di valutazione della
topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi
o delle tecniche incluse nella topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei
confronti di topografie create da terzi sulla base di
un'analisi o valutazione effettuata in conformita' al
comma 2, qualora tali topografie rispondano ai
requisiti di proteggibilita'.
Art. 92.
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e'
proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero,
qualora la topografia sia stata oggetto di precedente
sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne
sia richiesta la registrazione entro il termine di due
anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche'
tale data sia precisata in apposita dichiarazione
scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non
comprende lo sfruttamento in condizioni di
riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna
ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo
sfruttamento della topografia non avvenga secondo
le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di
misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale e che si
riferiscono alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o
della richiesta di registrazione, il proprietario della
topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o,
se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati
nell'articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue
con il decorso di quindici anni dalla data della prima
fissazione o codificazione della topografia, ove essa
non abbia formato oggetto di sfruttamento
commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo
stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento
commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le
indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).
Art. 93.
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla
prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della
topografia in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui e' stata presentata nella debita
forma la domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono
dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle
seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata
per la prima volta sfruttata commercialmente in una
qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata
nella debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento
commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le
indicazioni contenute nell'articolo 92, comma 1,
lettera a).
Art. 94.
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo
involucro esterno possono recare una menzione
costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
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b) la data in cui per la prima volta la topografia e'
stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei
diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della
topografia, ovvero la rivendicazione della titolarita'
sulla topografia o l'intenzione di chiedere la
registrazione entro il termine di due anni dalla data
del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti
per i quali la domanda di registrazione non sia stata
presentata entro i due anni dalla data del primo
sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.
Art. 95.
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione
dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del
titolare, delle seguenti attivita', anche per interposta
persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi
mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia
in un prodotto a semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini
di commercializzazione, nonche' la
commercializzazione o distribuzione del prodotto a
semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione
l'importazione, la distribuzione, la
commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o
senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza
dei diritti esclusivi di cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la
prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei
contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il
titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla
corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento in cui abbia adeguatamente avvisato
l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata
riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le
parti, per la determinazione e le modalita' di
pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al
prezzo di mercato si applicano le disposizioni
previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
Art. 96.
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o
dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda
di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di
cui all'articolo 95, e' tenuto al risarcimento dei danni
ai sensi delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo
atto di sfruttamento commerciale del prodotto a
semiconduttori con menzione di riserva e la
registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto a corrispondere solo un equo compenso al
titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di
sfruttamento commerciale di un prodotto a
semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare
della topografia registrata ha diritto ad un equo
compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di
ottenere una licenza ad eque condizioni per
continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso
fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di
rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di
concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione
IV, incluse quelle relative alla determinazione della
misura e delle modalita' di pagamento del compenso
in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori
senza sapere o senza avere una ragione valida di
ritenere che il prodotto e' tutelato da registrazione, ha
diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del
prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il
prodotto a semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il
pagamento di un equo compenso. L'avente causa
dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli
stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento
commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo
le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.
Art. 97.
Nullita' della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione
giudiziale di nullita' della registrazione della
topografia puo' essere promossa in qualsiasi
momento e da chiunque vi abbia interesse, se e'
omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto
uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei
soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro
il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a)
e, qualora trattisi di topografie il cui sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18
marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta
entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di
sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione non presenta i
requisiti richiesti.
Sezione VII
Informazioni segrete
Art. 98.
Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:
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a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove
sostanze chimiche.
Art. 99.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e'
vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare
le informazioni e le esperienze aziendali di cui
all'articolo 98.
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova
varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon
botanico del grado piu' basso conosciuto che,
conformandosi integralmente o meno alle condizioni
previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo
genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entita rispetto alla sua
idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
Art. 101.
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per
costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e
messo a punto una varieta';
b) la persona che e' il datore di lavoro della persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati
nelle lettere a) e b).
Art. 102.
Requisiti
1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta'
e' nuova, distinta, omogenea e stabile.
Art. 103.
Novita'
1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di
deposito della domanda di costitutore, il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un
prodotto di raccolta della varieta' non e' stato
venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o
con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della
varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di
deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel
caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
Art. 104.
Distinzione
1. La varieta' si reputa distinta quando si
contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la
cui esistenza, alla data del deposito della domanda,
e' notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varieta' si reputa
notoriamente conosciuta quando:
a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese,
una domanda per il conferimento del diritto di
costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale,
purche' detta domanda abbia come effetto il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel
registro ufficiale delle varieta';
b) e' presente in collezioni pubbliche.
Art. 105.
Omogeneita'
1. La varieta' si reputa omogenea quando e'
sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti
e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della
variazione prevedibile in conseguenza delle
particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata
e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Art. 106.
Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri
pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono
invariati in seguito alle successive riproduzioni o
moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di
riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
Art. 107.
Contenuto del diritto del costitutore
1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i
seguenti atti compiuti in relazione al materiale di
riproduzione o di moltiplicazione della varieta'
protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o
moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di
commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli
atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al
prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti
di piante, ottenuto mediante utilizzazione non
autorizzata di materiali di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il
costitutore non abbia potuto esercitare
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ragionevolmente il proprio diritto in relazione al
suddetto materiale di riproduzione o di
moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo
prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta, quando questa non sia, a sua volta, una
varieta' essenzialmente derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente
dalla varieta' protetta conformemente al requisito
della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto
impiego della varieta' protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che
una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra
varieta', definita varieta' iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da
una varieta' che a sua volta e' prevalentemente
derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le
espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal
genotipo o dalla combinazione dei genotipi della
varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e,
salvo per quanto concerne le differenze generate
dalla derivazione, risulta conforme alla varieta'
iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che
risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono
essere ottenute, tra l'altro, mediante selezione di un
mutante naturale o indotto o da una variante
somaclonale, mediante selezione di una variante
individuale fra piante della varieta' iniziale, mediante
retroincroci o mediante trasformazione attraverso
l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione
della domanda e la concessione della privativa il
costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da
parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto
gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.
Art. 108.
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti
compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali;
ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti
allo scopo di creare altre varieta', nonche', ove non
siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107,
commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1,
chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in
vista della certificazione, di materiale proveniente da
varieta' oggetto di privativa per nuova varieta'
vegetale, e' tenuto a darne preventiva comunicazione
al titolare del diritto.
Art. 109.
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo
codice, dura venti anni a decorrere dalla data della
sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto
dura trent'anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui
la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e'
resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda,
corredata degli elementi descrittivi, e' stata notificata
a cura del costitutore, gli effetti della privativa
decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 110.
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova
varieta' vegetale puo' essere fatto valere dall'autore
stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai
discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza
o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri
ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche
di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 111.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta'
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto
autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata
nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di
impiego, si applica l'articolo 64.
Art. 112.
Nullita' del diritto
1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e
sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte
al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita'
e sulla stabilita' non sono state effettivamente
soddisfatte al momento del conferimento del diritto di
costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato
conferito essenzialmente sulla base di informazioni o
documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non
aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle
facolta' accordategli dall'articolo 118.
Art. 113.
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene
accertato che le condizioni relative alla omogeneita' e
alla stabilita' non sono piu' effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa
messa in mora da parte dell'amministrazione
competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti
necessari al controllo del mantenimento della
varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento
del proprio diritto;
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c) non propone, in caso di cancellazione della
denominazione della varieta' successivamente al
conferimento del diritto, un'altra denominazione
adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la
decadenza e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi, su proposta del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Art. 114.
Denominazione della varieta'
1. La varieta' deve essere designata con una
denominazione destinata ad essere la sua
designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare
la varieta'.
Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno
che non si tratti di una prassi stabilita per designare
talune varieta'. Essa non deve essere suscettibile di
indurre in errore o di creare confusione quanto alle
sue caratteristiche, al valore o alla identita' della
varieta' o alla identita' del costitutore. In particolare,
essa deve essere diversa da ogni altra
denominazione che designi, sul territorio di uno Stato
aderente all'Unione per la protezione delle nuove
varieta' vegetali (UPOV), una varieta' preesistente
della stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua
denominazione non abbia assunto alcuna importanza
particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono
pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella
gia' registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione
per la protezione delle nuove varieta' vegetali
(UPOV) per designare la stessa varieta'.
5. La denominazione depositata che risponde ai
requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 e' registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche'
le relative variazioni sono comunicate alle autorita'
competenti degli Stati aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata
per la varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di
costitutore, nella misura in cui, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti
anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
8. E' consentito associare alla denominazione
varietale un marchio d'impresa, un nome
commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione varietale risulti, in ogni caso,
facilmente riconoscibile.
Art. 115.
Licenze obbligatorie ed espropriazione
1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di
licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi
di interesse pubblico.
2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si
applicano, in quanto compatibili alle disposizioni
contenute in questa sezione, le norme in materia di
licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse
quelle relative alla determinazione della misura e
delle modalita' di pagamento del compenso in caso di
opposizione.
3. La mancanza, la sospensione o la riduzione
dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica
quando il titolare del diritto di costitutore o il suo
avente causa, direttamente o a mezzo di piu'
licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori,
nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione
e di moltiplicazione della varieta' vegetale protetta in
misura adeguata alle esigenze dell'economia
nazionale.
4. Con le stesse modalita' previste al comma 2,
possono altresi', indipendentemente dalla attuazione
dell'oggetto del diritto di costitutore, essere concesse
in qualunque momento mediante pagamento di equo
compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione
di nuove varieta' vegetali protette che possono
servire all'alimentazione umana o del bestiame,
nonche' per usi terapeutici o per la produzione di
medicinali.
5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
concesse su conforme parere del Ministero delle
politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle
condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
6. Il decreto di concessione della licenza puo'
prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere
a disposizione del licenziatario il materiale di
propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta'
vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le
disposizioni della sezione IV, in quanto non
contrastino con le disposizioni della presente
sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
Art. 117.
Validita' ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non
pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validita' e
l'appartenenza dei diritti di proprieta' industriale.
Art. 118.
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente
codice puo' presentare una domanda di registrazione
oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si
accerti che il diritto alla registrazione oppure al
brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi puo', se il titolo di
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto
o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli
effetti la qualita' di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure
di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
contenuto di essa non ecceda quello della prima
domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente
identico a quello della prima domanda, risale alla
data di deposito o di priorita' della domanda iniziale,
la quale cessa comunque di avere effetti; depositare,
nel caso del marchio, una nuova domanda di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
marchio contenuto in essa sia sostanzialmente
identico a quello della prima domanda, risale alla
data di deposito o di priorita' della domanda iniziale,
la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la
registrazione e' stata effettuata a nome di persona
diversa dall'avente diritto, questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome
del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a
far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della
registrazione concessi a nome di chi non ne aveva
diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di
pubblicazione della concessione del brevetto per
invenzione, per modello di utilita', per una nuova
varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della
concessione della registrazione della topografia dei
prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si
sia valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la
nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia
interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle
registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale concessa
in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede,
puo' essere, su domanda dell'avente diritto, revocata
oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di
registrazione.
Art. 119.
Paternita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica
l'esattezza della designazione dell'inventore o
dell'autore, ne' la legittimazione del richiedente, fatte
salve le verifiche previste dalla legge o dalle
convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano
brevetti e marchi si presume che il richiedente sia
titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto
e sia legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo'
essere rettificata solanto su istanza corredata da una
dichiarazione di consenso della persona
precedentemente designata e, qualora l'istanza non
sia presentata dal richiedente o dal titolare del
brevetto o della registrazione, anche da una
dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e
marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il
richiedente o il titolare del brevetto o della
registrazione e' tenuto a designarlo come inventore o
come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.
Art. 120.
Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui
titoli sono concessi o in corso di concessione si
propongono dinnanzi l'autorita' giudiziaria dello Stato,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la
residenza delle parti. Se l'azione di nullita' e' proposta
quando il titolo non e' stato ancora concesso, la
sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla
domanda, esaminandola con precedenza rispetto a
domande presentate in data anteriore.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono
davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il
convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi
sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la
dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio
ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono
proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in
cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e'
competente l'autorita' giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la
domanda di registrazione o di brevettazione e
annotata nel registro vale come elezione di domicilio
esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di
procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali
ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto
puo' essere modificato soltanto con apposita istanza
di sostituzione da annotarsi sul registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta'
industriale appartiene ai tribunali espressamente
indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli
comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento
(CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE)
n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell'attore possono essere proposte anche
dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata ci sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati
commessi.
Art. 121.
Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del
titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a
chi impugna il titolo.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della
decadenza del marchio per non uso puo' essere
fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni
semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della
fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini
di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti
implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti
o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di
proprieta' industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui
sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d'ufficio puo' ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non
ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le
parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un
consulente.
Art. 122.
Legittimazione all'azione di nullita' e di
decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 188, comma 4,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale puo' essere esercitata da chiunque vi
abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico
ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di
procedura civile, l'intervento del pubblico ministero
non e' obbligatorio.
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un marchio per la sussistenza di diritti
anteriori oppure perche' l'uso del marchio
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di
proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi,
oppure perche' il marchio costituisce violazione del
diritto al nome oppure al ritratto oppure perche' la
registrazione del marchio e' stata effettuata a nome
del non avente diritto, puo' essere esercitata soltanto
dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa
o dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
nullita' di un disegno o modello per la sussistenza dei
diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera
d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata
effettuata a nome del non avente diritto oppure
perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo
6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale - testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28
aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi
che rivestano un particolare interesse pubblico nello
Stato, puo' essere rispettivamente esercitata soltanto
dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa
o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse
all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale e' esercitata in contraddittorio di
tutti coloro che risultano annotati nel registro quali
aventi diritto.
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la
decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono
annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio
civile in materia di diritti di proprieta' industriale deve
essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e
marchi, a cura di chi promuove il giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia
provveduto, l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado
del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone
che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di
diritti di proprieta' industriale.
Art. 123.
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo
di proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti
di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata
in giudicato.
Art. 124.
Sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere disposta
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e
dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione.
Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e
l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei
danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio
all'economia nazionale. Nel caso della violazione di
diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio
ma puo' comprendere le confezioni e, quando
l'autorita' giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i
prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei
servizi, se cio' sia necessario per eliminare gli effetti
della violazione del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti
di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli
oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato
siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di
accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione
o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso
quando appartengono a chi ne fa uso personale o
domestico.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con
ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti,
assunte informazioni sommarie, il giudice che ha
emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 125.
Risarcimento del danno
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato
secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e
1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal
giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in
violazione del diritto e dei compensi che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse
ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei
danni puo' farne, ad istanza di parte, la liquidazione
in una somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano.
Art. 126.
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte
dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno
o piu' giornali da essa indicati, a spese del
soccombente.
Art. 127.
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517
del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone,
adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti
in violazione di un titolo di proprieta' industriale valido
ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a
querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o
indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far
credere che l'oggetto sia protetto da brevetto,
disegno o modello oppure topografia o a far credere
che il marchio che lo contraddistingue sia stato
registrato, e' punito con la sanzione amministrativa
da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche
quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia
uso di un marchio registrato, dopo che la relativa
registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del
marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le
merci a fini commerciali.
Art. 128.
Descrizione
1. Il titolare di un diritto industriale puo' chiedere che
sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla
produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entita'.
2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della
sezione specializzata del tribunale competente per il
giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.
3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con
decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del decreto.
4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte,
quando occorre, sommarie informazioni, provvede
con ordinanza non impugnabile e, se dispone la
descrizione, indica le misure necessarie da adottare
per garantire la tutela delle informazioni riservate e
autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli
oggetti di cui al comma 1.
Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento,
provvede sull'istanza con decreto, motivato, in
deroga a quanto previsto al comma 3.
5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia
stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
deve fissare un termine perentorio non superiore a
trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
6. Il provvedimento perde di efficacia se non e'
eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice
di procedura civile.
7. Si applica anche alla descrizione il disposto
dell'articolo 669-undicies del codice di procedura
civile.
Art. 129.
Sequestro
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti
costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi
di prova concernenti la denunciata violazione. Sono
adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il procedimento di sequestro e' disciplinato dalle
norme del codice di procedura civile, concernenti i
procedimenti cautelari.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non
possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli
oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di
proprieta' industriale, finche' figurino nel recinto di un
esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da
o per la medesima.
Art. 130.
Disposizioni comuni
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a
mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove
occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di
mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di loro
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le
operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate,
ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del
procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere
oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati
nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti,
importati, esportati o messi in commercio dalla parte
nei cui confronti siano stati emessi i suddetti
provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti
ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di
descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti
sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti,
entro quindici giorni dalla data di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 131.
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto
costituisce violazione del diritto, secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 132.
Anticipazione della tutela cautelare
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131
possono essere concessi anche in corso di
brevettazione o di registrazione, purche' la domanda
sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata
notificata.
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via
cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a
dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il
suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se
ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea
cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
Art. 134.
Norme di procedura
1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta'
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione
delle sole fattispecie che non interferiscono neppure
indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta'
industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81
e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice
ordinario, ed in generale in materie di competenza
delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che
presentano ragioni di connessione anche impropria si
applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle
del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme
suddette, si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni
caso l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5.
2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si
applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma
1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64
e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate previste
dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella
competenza delle sezioni specializzate anche le
controversie in materia di indennita' di espropriazione
dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il
giudice ordinario.
Art. 135.
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi che respingono totalmente o parzialmente
una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione
oppure che impediscono il riconoscimento di un
diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e'
ammesso ricorso entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri
scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, o tra i professori di materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori
dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni,
presiedute dal presidente e dal preidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, durano in carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono
essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i
professori delle universita' e degli istituti superiori e
tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti
all'Ordine aventi una comprovata esperienza come
consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole
questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non
hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione
anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su
funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a
riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali
la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo
stesso decreto di costituzione della Commissione, o
con decreto a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico
e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa,
regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva
del Ministero delle attivita' produttive nella materia
della proprieta' industriale. Tale funzione viene
esercitata su richiesta del Ministero delle attivita'
produttive. Le sedute della Commissione in sede
consultiva non sono valide se non sia presente la
maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto
deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i
componenti la segreteria della Commissione ed i
tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 136.
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio
italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati
ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine
di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto
conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia
prevista da disposizioni di legge o di regolamento,
salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche
agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla
Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle
avvenute notifiche, con copia del provvedimento
impugnato ove in possesso del ricorrente e con i
documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi in
giudizio, deve essere depositato, entro il termine di
trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui
all'articolo 147 o inviato direttamente, per
raccomandata postale, alla segreteria della
Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante
copie in carta libera quanti sono i componenti della
Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la
facolta' del Presidente della Commissione di
richiedere agli interessati un numero maggiore di
copie.
4. La mancata produzione della copia del
provvedimento impugnato e della documentazione a
sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine cli deposito del ricorso,
deve produrre, mediante inserimento in apposito
fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione,
l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti
ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato,
quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al
giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso
alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente
aggiunto nomina un relatore tra i componenti
assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di
natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu'
relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i
termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni,
per la presentazione delle memorie e delle repliche
delle controparti e per il deposito dei relativi
documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la
Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che
ritiene opportuni, stabilendo le modalita' della loro
assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire
le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori
non siano necessari, o, comunque, dopo
l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per
la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono
sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente
e di due membri aventi voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio
italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne
faccia domanda in tempo utile e comunque almeno
due giorni prima della discussione ha diritto di essere
ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il
ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico.
L'Ufficio puo' costituirsi in giudizio come
Amministrazione resistente con un proprio
funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati,
espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei
membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso
ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della
discussione del ricorso, puo' presentare alla
Commissione memorie esplicative. Se, durante la
discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
28
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i
mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresi'
facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono
allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga
irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con
sentenza; se riconosce che il ricorso e' infondato, lo
rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla
l'atto in tutto o in parte.
15. Il relatore, od un altro membro della
Commissione, e' incaricato di redigere la sentenza
esponendo i motivi della decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata
postale, a cura della segreteria della Commissione,
all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte
dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre che le sentenze vengano pubblicate
integralmente nel detto bollettino quando riguardino
questioni di massima e quando la pubblicazione non
possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto
impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo
necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l'emanazione di misure cautelari che
appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di
Consiglio. Prima della trattazione della domanda
cautelare, in caso di estrema gravita' e urgenza, tale
da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della Camera di Consiglio, il ricorrente puo',
contestualmente alla domanda cautelare o con
separata istanza notificata alle controparti, chiedere
al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla
sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure
cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con
decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del Collegio,
a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima
Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della
domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi,
accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il
giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle
misure cautelari concesse e la riproposizione della
domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia
prestato ottemperanza alle misure cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la
parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione
dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La
Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e dispone
l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Art. 137.
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di
proprieta' industriale
1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono
formare oggetto di esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal
codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni
mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si
esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di
proprieta' industriale, previa menzione degli elementi
atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma
esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del
creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume
gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di
proprieta' industriale, anche per quanto riguarda gli
eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della
notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del
diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il
ricavato della vendita, ai fini della successiva
attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione
dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel
codice di procedura civile per la notificazione delle
citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento
deve essere notificato non abbia domicilio o
residenza nello Stato, ne' abbia in questo eletto
domicilio, la notificazione e' eseguita presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia
dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel
Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta'
industriale deve essere trascritto, a pena di
inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la
trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di
proprieta' industriale, e finche' il pignoramento stesso
spiega effetto, i pignoramenti successivamente
trascritti valgono come opposizione sul prezzo di
vendita, quando siano notificati al creditore
procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti
norme stabilite dal codice di procedura civile in
quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del
presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non
puo' farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve
decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione
del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale, dispone le forme speciali che ritiene
opportune nei singoli casi, provvedendo altresi' per
l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga
alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il
giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei
locali della Camera di commercio ed in quelli
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel
Bollettino dei diritti di proprieta' industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli
estremi del diritto di proprieta' industriale giuste le
risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui
diritti di proprieta' industriale, deve notificare almeno
dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei
diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il
decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi
ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria
dell'autorita' giudiziaria competente, le loro domande
di collocazione con i documenti giustificativi entro
quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia
interesse puo' esaminare dette domande e i
documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel
comma 8, il giudice, su istanza di una delle parti,
fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di
graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla
vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza,
accertata l'osservanza delle disposizioni del comma
8, ove le parti non si siano accordate sulla
distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla
graduazione fra i creditori ed alla destribuzione di tale
ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme
stabilite nel codice di procedura civile per
l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o
condizionati, diventano esigibili secondo le norme del
codice civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale
ha diritto di ottenere che siano cancellate le
trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo
corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione
e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento
del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per
la cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso
di concessione o di registrazione, possono essere
oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le
disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite
dal presente articolo ed altresi' quelle sul sequestro,
stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata
e di sequestro dei diritti di proprieta' industriale si
propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato
competente a norma dell'articolo 120.
Art. 138.
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante
trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di
proprieta' industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti
di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140
concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita
forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei
diritti di proprieta' industriale pignorati per essere
restituiti al debitore, a norma del codice di procedura
civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica
utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti
indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non
siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze
che pronunciano la nullita', l'annullamento, la
risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto
trascritto devono essere annotate in margine alla
trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono
inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette
ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In
tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza
risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di
titoli di proprieta' industriale nulli e le relative
domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le
sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla
data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto
prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve
presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma
di domanda, allegando copia autentica dell'atto
pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della
scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la
regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo,
alla trascrizione con la data di presentazione della
domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine
di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano
incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere
o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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riferisce non comportano l'invalidita' della
trascrizione.
Art. 139.
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri
atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l)
dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non
hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo
hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul
titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di
proprieta' industriale dal medesimo titolare, e'
preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di
acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche'
dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze
anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno
dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,
purche' avvenga entro tre mesi dalla data della
aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta
legittima successione e le sentenze relative sono
trascritti solo per stabilire la continuita' dei
trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in
tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad
una domanda o ad un brevetto europeo, a
condizione che siano stati trascritti nel Registro
italiano dei brevetti europei.
Art. 140.
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di
garanzia e' eseguita in seguito alla produzione
dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione
autenticata ovvero quando la cancellazione sia
ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in
seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da
garanzia a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto
prescritto per la trascrizione.
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di
proprieta' industriale, ancorche' in corso di
registrazione o di brevettazione, possono essere
espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica
utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di
uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni
in materia di licenze obbligatorie in quanto
compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia
effettuata nell'interesse della difesa militare del
Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari
italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante
anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale
all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
competente, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa militare del Paese o, negli altri casi, la
Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della
difesa militare del Paese, quando viene emanato
prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di
registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la
durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta'
industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi
dell'articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita'
spettante al titolare del diritto di proprieta' industriale,
determinata sulla base del valore di mercato
dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di
pubblica utilita' e' ammesso il ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente per territorio il
quale provvede con giurisdizione esclusiva e con
applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-bis,
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 143.
Indennita' di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti
l'indennita' fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in
mancanza di accordo fra il titolare e
l'amministrazione procedente, l'indennita' e'
determinata da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere
perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della
decisione negativa del Ministero in merito
all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo,
osservate le norme relative all'indennita' di
espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati
nel Registro dei titoli di proprieta' industriale a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente
sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le
usurpazioni di altrui diritti di proprieta' industriale,
realizzate dolosamente in modo sistematico.
Art. 145.
Comitato Nazionale Anti contraffazione
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia
di violazione dei diritti di proprieta' industriale,
nonche' di proprieta' intellettuale limitatamente ai
disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle
misure volte ad contrastarli, nonche' di assistenza
alle imprese per la tutela contro le pratiche
commerciali sleali.
2. Le modalita' di composizione e di funzionamento
del Comitato di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita'
culturali, in modo da garantire la rappresentanza
degli interessi pubblici e privati.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1
non comporta oneri per la finanza pubblica.
Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica,
competente per territorio, per le iniziative di sua
competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione
della normativa nazionale e comunitaria vigente in
materia, di competenza dell'autorita' doganale, il
Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del
Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono
disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo
della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di cui al
comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del
contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare
i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il
presidente della sezione specializzata di cui
all'articolo 120, nel cui territorio e' compiuto l'atto di
pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o
comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di
distruzione di cui al comma 2 e' proposta nelle forme
di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine
per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE
PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
Art. 147.
Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e
i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono
depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
presso le Camere di commercio, industria e
artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono
determinate le modalita' di deposito, quivi comprese
quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di
comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto
deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme
indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa
attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono
tenuti ad adottare le misure necessarie per
assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da
quando abbiano cessato di appartenere al loro
ufficio.
Art. 148.
Ricevibilita' ed integrazione delle domande
1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui
all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il
richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile
e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda
non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco
dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevitilita', salvo
quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette
ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,
entro il termine di due mesi dalla data della
comunicazione se constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di
utilita' non e' allegato un documento che possa
essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi
parte della descrizione o un disegno in essa
richiamato ovvero la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una
domanda anteriore di cui non sono forniti il numero,
la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il
deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato
almeno un esemplare della descrizione con almeno
un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui
all'articolo 226.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio
entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione
richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
32
richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il
termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro
tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte
della descrizione o disegno mancanti di cui al comma
2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della
domanda ai sensi del comma 1.
4. Se il richiedente provvede spontaneamente
all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce
quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti,
quella di ricevimento dell'integrazione e ne da'
comunicazione al richiedente.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere
redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere
fornita la traduzione in lingua italiana. Se la
descrizione e' presentata in lingua diversa da quella
italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere
depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
Art. 149.
Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198,
commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, la domanda deve essere corredata da
una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni
redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali
disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa
immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti
dell'avvenuto deposito della domanda.
Art. 150.
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad
avviso del servizio militare brevetti del Ministero della
difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere
vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono
trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve
termine possibile e, comunque, entro sei settimane
dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si
considerano ritirate a norma dell'articolo 77,
paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo,
il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione
della comunicazione, ha facolta' di chiedere la
trasformazione della domanda in domanda di
brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle
invenzioni interessanti la difesa militare del Paese,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano
ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di
priorita', trasmette copia della richiesta di
trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali
degli altri Stati indicati nella richiesta medesima,
allegando una copia della domanda di brevetto
europeo prodotta dall'istante.
Art. 151.
Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle
che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono
depositare le domande internazionali per la
protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio
ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno
1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione; la data di
deposito della domanda viene determinata a norma
dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia
di brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata
anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua
qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre
1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e
presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente,
osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e
2.
Art. 152.
Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme
alle disposizioni del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con
legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento
di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi
1 e 2, la domanda deve essere corredata da una
copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua
italiana, nonche' degli eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei
documenti allegati, ad eccezione di quelli
comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere
depositati in un originale e due copie. Le copie
mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi a spese del richiedente.
Art. 153.
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso
del richiedente, rende accessibile al pubblico la
domanda solo dopo che abbia avuto luogo la
pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo
20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del
medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi
dalla data di priorita'.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare
comunicazione di essere stato designato, rivelando
unicamente il nome del richiedente, il titolo
dell'invenzione, la data del deposito e il numero della
domanda internazionale.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Art. 154.
Trasmissione della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette
all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che
viene incaricata della ricerca la domanda
internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e
23 del regolamento di esecuzione del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del
termine per la trasmissione dell'esemplare originale
della domanda internazionale, fissato dalla regola 22
del regolamento di esecuzione del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal
Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del
segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente,
diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione
di cui al comma 2, puo' essere chiesta la
trasformazione della domanda internazionale in una
domanda nazionale che assume la stessa data di
quella internazionale; se la trasformazione non viene
richiesta, la domanda si intende ritirata.
Art. 155.
Deposito di domande internazionali di disegni e
modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle
che abbiano il domicilio o una effettiva
organizzazione in Italia possono depositare le
domande internazionali per la protezione dei disegni
o modelli direttamente prezzo l'Ufficio internazionale
oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja
relativo al deposito internazionale dei disegni o
modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive
revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744,
e di seguito chiamato:
Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi puo' anche essere inviata in plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella
dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme
alle disposizioni dell'Accordo e del relativo
regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni
amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed
essere redatta in lingua francese o inglese su
formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
Art. 156.
Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve
contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda
in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria o di registrazione
internazionale ai sensi del protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e'
destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo
le classi della classificazione di cui all'Accordo di
Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con
legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve
essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
Art. 157.
Domanda di registrazione di marchio collettivo
1. Alla domanda di registrazione per marchio
collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui
all'articolo 156, comma 1, anche copia dei
regolamenti di cui all'articolo 11.
Art. 158.
Divisione della domanda di registrazione di
marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo
marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad
un solo marchio, con facolta' di presentare, per i
rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto
piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal
richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono
ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei
seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla
registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla
decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la
decisione di registrare il marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di
deposito della domanda iniziale e, se del caso, il
beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'ufficio.
Art. 159.
Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa
deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. La domanda, accompagnata dal versamento delle
tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi
dodici mesi precedenti alla data di scadenza del
decennio in corso. Trascorso tale periodo, la
domanda di rinnovazione puo' essere presentata nei
sei mesi successivi al mese di scadenza con
l'applicazione di una soprattassa.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve
essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda
di trasformazione di una domanda di marchio
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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comunitario o di un marchio comunitario, presentata
ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e
successive modificazioni, ovvero sulla base di una
domanda di trasformazione di una registrazione
internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-
quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid
sulla registrazione internazionale dei marchi del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.
169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della
rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di
deposito della domanda di marchio comunitario o
dalla data di registrazione internazionale.
5. Se il marchio precedente appartiene a piu'
persone, la domanda di rinnovazione puo' essere
fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate
si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei
servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la
registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o
i servizi di cui trattasi.
Art. 160.
Domanda di brevetto per invenzione e per
modello di utilita'
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario,
se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in
forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con
precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la
richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per
piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi
dell'articolo 51;
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti
relativi.
4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve
iniziare con un riassunto che ha solo fini di
informazione tecnica e deve concludersi con una o
piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente,
cio' che si intende debba formare oggetto del
brevetto.
Art. 161.
Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda
ad una sola invenzione, con facolta' di presentare,
per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'Ufficio.
Art. 162.
Procedimento microbiologico
1. Una domanda di brevetto riguardante un
procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto
secondo tale procedimento sara' considerata
descritta qualora:
a) una coltura del microrganismo sia stata depositata,
al piu' tardi il giorno stesso del deposito della
domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di
tali colture;
b) la domanda depositata contenga le informazioni
pertinenti di cui il richiedente dispone sulle
caratteristiche del microrganismo;
c) la domanda venga completata con l'indicazione di
un centro di raccolta di colture abilitato presso il
quale una coltura del microrganismo sia stata
depositata, nonche' con il numero e la data di
deposito di detta coltura, salva la facolta' per l'Ufficio
italiano brevetti e marchi di chiedere copia della
ricevuta di deposito.
2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai
fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un
autorita' internazionale riconosciuta in forza di
convenzione ratificata dall'Italia.
3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c),
possono essere comunicate entro un termine di due
mesi a decorrere dalla data del deposito della
domanda di brevetto. La comunicazione di questa
indicazione e' considerata quale consenso
irrevocabile e senza riserve del titolare della
domanda a mettere la coltura depositata a
disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla
data in cui la domanda di brevetto e' resa accessibile
al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta
presso il quale il microrganismo e' stato depositato.
4. La richiesta di cui al comma 3 dovra' essere
notificata al titolare della domanda o del brevetto e
dovra' essere completata dalle seguenti indicazioni:
a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti
del titolare del brevetto o della domanda di brevetto
di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi
terzo;
c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura
attraverso un esperto qualificato, nominativamente
indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla
data in cui la domanda di brevetto non venga
rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente
decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno
qualsiasi possibilita' di reintegrazione in forma
specifica a favore del richiedente o del titolare del
brevetto.
5. L'esperto designato per l'utilizzazione e'
responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal
richiedente.
Art. 163.
Domanda di certificato complementare per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha
rilasciato il brevetto di base con riferimento alla
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autorizzazione di immissione in commercio del
prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in
commercio nonche' indicazione del prodotto la cui
identita' risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima
autorizzazione di immissione in commercio nella
comunita'.
Art. 164.
Domanda di privativa per varieta' vegetale
1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve
contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o
della specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se
trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta'
vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di
varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le
informazioni relative ai componenti genealogici non
sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio
ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e
delle sue cartteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile
ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i
risultati degli esami in coltura eventualmente gia'
intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione
redatta in lingua straniera e' corredata da una
traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal
richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
g) il documento comprovante il pagamento della
tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico
o per la relativa autocertificazione.
3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed
e), possono essere depositati successivamente, ma
non oltre il termine di sei mesi dal deposito della
domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c)
e g), possono essere presentate successivamente
ma non oltre la data d'inizio delle prove di
coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere
chiaramente in evidenza in quale maniera essa e'
stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura
morfologica o fisiologica che la differenziano da altre
varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la
denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai
sensi del comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la
varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente
modificata sono indicati l'origine e la natura della
modifica genetica.
Art. 165.
Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a
sua conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai
sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della
suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre
nuove varieta' vegetali eventualmente occorrenti per
la produzione di quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti
organi del Ministero delle politiche agricole e forestali,
di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini
da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a
consentire l'esame della stessa;
d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda
di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente
utilizzato, qualora sia identico alla denominazione
proposta per la varieta'.
Art. 166.
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve essere conforme alle linee guida del
consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario
delle varieta' vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine
pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
Art. 167.
Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di
titolo ed eventualmente l'indicazione delle
caratteristiche dei prodotti che si intendono
rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la
riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui
fabbricazione deve formare oggetto del diritto
esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando
trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se
necessaria per l'intelligenza del disegno o modello
medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti
relativi.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Art. 168.
Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora
indichi una data di primo sfruttamento commerciale,
corrispondere alla topografia esistente in detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere
allegati:
a) una documentazione che consenta l'identificazione
della topografia, in conformita' alle prescrizioni del
regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto
di sfruttamento commerciale della topografia qualora
questa data sia anteriore a quella della domanda di
registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da
chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento
commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico
intercorso con quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai
sensi dell'articolo 201;
d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori
della topografia.
3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici
stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.
Art. 169.
Rivendicazione di priorita'
1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai
sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della
domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del
richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di
proprieta' industriale e la data in cui il deposito e'
avvenuto.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere
successore o avente causa del primo depositante.
3. Quando all'estero siano state depositate separate
domande, in date diverse, per le varie parti di uno
stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il
diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche'
costituiscano un tutto unico, deve depositarsi
separata domanda. Ove con una sola domanda
siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle
dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove
domande separate si applica l'articolo 158, commi 1,
e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande,
in date diverse, per le varie parti di una stessa
invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato
con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione.
Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati
piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle
nuove domande separate e' applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per
la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti
su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del
servizio, che hanno figurato in una esposizione e si
rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione
temporanea, il richiedente deve allegare alla
domanda di registrazione un certificato del comitato
esecutivo o direttivo o della presidenza
dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
6. La brevettazione o la registrazione vengono
effettuate senza menzione della priorita', qualora
entro sei mesi dalla data di deposito della domanda
non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i
modelli di utilita' il termine per deposito di tali
documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda
anteriore, di cui si rivendica la priorita', se tale
termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga
comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale
deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di
privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e'
effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di
deposito della prima domanda e se il richiedente non
ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne
fa menzione nella privativa.
Art. 170.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande, delle quali sia stata
riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad
accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo
11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola,
figura o segno possono essere registrati come
marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma
1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a)
e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto
della domanda sia conforme a quello previsto dagli
articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validita', fino a
quando non sara' disciplinata la ricerca delle
anteriorita' con decreto ministeriale a meno che la
loro assenza risulti assolutamente evidente sulla
base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del
richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda
sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del codice, nonche'
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114
della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e'
compiuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, il quale formula parere vincolante,
avvalendosi della commissione consultiva istituita
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione
opera osservando le norme di procedura dettate con
apposito regolamento di funzionamento. Al fine di
accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero
delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al
titolare o al suo avente causa il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione necessario per
effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che
l'oggetto della domanda sia conforme a quello
previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita'
fino a quando non si sia provveduto a disciplinare
l'esame con decreto ministeriale.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli
agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano
denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra
documentazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che esprime il parere di competenza entro
dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
Art. 171.
Esame dei marchi internazionali
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame
dei marchi internazionali designanti l'Italia
conformemente alle norme relative ai marchi
nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il
marchio non possa essere registrato in tutto o in
parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da
parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai
sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27
giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.
169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della
registrazione internazionale e ne da' comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e'
emesso entro un anno per le registrazioni
internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi e diciotto
mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I
termini decorrono dalle date rispettivamente indicate
nelle citate Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del
marchio e' la medesima di quella di una domanda di
marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una
registrazione internazionale, per la quale sia stato
comunicato all'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere
copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e'
stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso,
se il titolare della registrazione internazionale
richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio
comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178,
comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di
opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il
titolare della registrazione internazionale non presenti
le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia
dell'atto di opposizione secondo le modalita'
prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il
rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica
all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi
internazionali designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base
al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in
tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprieta'
industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare
una domanda di registrazione per lo stesso segno
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale
domanda ha effetto dalla data di registrazione
internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o
da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale
concernente l'Italia.
9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di
tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della
registrazione internazionale e puo' riguardare solo i
prodotti e servizi in essa compresi relativamente
all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti
per le domande nazionali.
Art. 172.
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda
durante la procedura di esame e nel caso dei marchi,
anche durante la procedura di opposizione, prima
che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e
marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o
deciso in merito ad una istanza o ad una
opposizione, o comunque prima che la Commissione
dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso
abbia provveduto, ha facolta' di correggere, negli
aspetti non sostanziali, la domanda originariamente
depositata o ogni altra istanza ad essa relativa,
nonche', nel caso di domanda di brevetto per
invenzione o modello di utilita', di integrare anche con
nuovi esempi o limitare la descrizione, le
rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e,
nel caso di domanda di marchio, di limitare o
precisare i prodotti e i servizi originariamente
elencati.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, deve completare o rettificare la
documentazione ove sia necessario per l'intelligenza
del diritto di proprieta' industriale o per meglio
determinare l'ambito della tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui
all'articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle
politiche agricole e forestali invita il richiedente a
presentare il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' e, nel caso di varieta'
ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la
consegna del materiale dei componenti genealogici.
Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti
rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se
il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o
qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti
anzidetti redigono apposito processo verbale da
trasmettere al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di
concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle
prove, puo', anche su richiesta del titolare della
domanda o di terzi, disporre che siano effettuate
visite presso i campi per fare prendere visione delle
prove agli interessati. Gli enti e gli organismi
responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario,
invitano il titolare della domanda a visitare i campi
prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al
termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti
al Ministero delle politiche agricole e forestali, il
quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, puo'
disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto
d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.
L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole
e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al
costitutore, assegnandogli un termine per le
osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare
la documentazione relativa alla domanda iniziale,
fare risultare la data di ricezione delle modifiche o
integrazioni ed adottare ogni altra opportuna
modalita' cautelare.
Art. 173.
Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e
delle istanze devono essere comunicati
all'interessato con l'assegnazione di un termine per la
risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia
luogo l'esame della domanda di privativa per nuova
varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con
l'assegnazione di un termine, non superiore a sei
mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi
la denominazione, la nuova proposta e' corredata da
una dichiarazione integrativa includente anche la
dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1,
dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali si comunicano reciprocamente le
osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le
risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento
del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato
adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle
domande e delle istanze connesse, il rilievo deve
essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia
pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e'
respinta con provvedimento, da notificare al titolare
della domanda stessa o dell'istanza con
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se
il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di
priorita', la mancata risposta comporta
esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale e' rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e
del Ministero delle politiche agricole e forestali nei
termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le
prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1,
lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa
da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti
dall'articolo 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta'
vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il
compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato
solo quando non siano gia' stati avviati i controlli
tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una
domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi
che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del
comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna
al richiedente il termine di due mesi per formulare
osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono
state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non
potere accogliere quelle presentate, la domanda o
l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di
cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con
legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad
effettuare le eventuali correzioni e a depositare i
disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non
superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del
termine per la trasmissione dell'esemplare originale
della domanda internazionale, previsto dalla regola
22 del regolamento di esecuzione del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano
brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende
ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle
domande di brevettazione o di registrazione sono
conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a
dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti.
Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo'
distruggere i fascicoli anche senza il parere
dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione
informatica su dispositivi non alterabili degli originali,
delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni
ad esse allegati.
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni
alla registrazione dei marchi
Art. 174.
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del
marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni
di marchio effettuate secondo la procedura di cui
all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali,
designanti l'Italia, possono essere oggetto di
osservazioni e di opposizioni in conformita' alle
norme di cui ai successivi articoli.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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Art. 175.
Deposito delle osservazioni dei terzi
1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio'
assumere la qualita' di parte nella procedura di
registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i
quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla
registrazione entro il termine perentorio di due mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di
registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo
170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile
in base a sentenza di accoglimento passata in
giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai
sensi dell'articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio
internazionale nella Gazette de l'Organisation
Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti,
sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate
al richiedente che puo' presentare le proprie
deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data
della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni
sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma
1, lettera a).
Art. 176.
Deposito dell'opposizione
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177
possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi opposizione la quale, a pena di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata, entro il termine perentorio di tre mesi
dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere
a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati.
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola
domanda o registrazione di marchio, deve contenere
a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data
della domanda della registrazione e i prodotti ed i
servizi contro cui e' proposta l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di
cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche'
dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione
oppure del diritto di cui all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e'
comprovato il pagamento dei diritti di opposizione
entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il
termine perentorio di due mesi dalla data di
scadenza del termine per il raggiungimento di un
accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma
1:
a) copia della domanda o del certificato di
registrazione del marchio su cui e' basata
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di
certificati nazionali e, se del caso, la documentazione
relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui
esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua
italiana; nel caso della preesistenza, questa deve
essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda
od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la
legittimazione a presentare opposizione, qualora il
marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro
tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e'
stato nominato un mandatario.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli
impedimenti alla registrazione del marchio previsti
dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o
per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata
chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso
alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all'articolo 8.
Art. 177.
Legittimazione all'opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda
di registrazione di un marchio in data anteriore o
avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di
un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui
all'articolo 8.
Art. 178.
Esame dell'opposizione e decisioni
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi
degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro
due mesi dalla data di scadenza del termine per il
pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, comunica
l'opposizione al richiedente la registrazione con
l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di
raggiungere un accordo di conciliazione entro due
mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su
istanza comune delle parti.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto .a documentazione di
cui all'articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,
invitare le parti a presentare nel termine da esso
fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni
in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia
titolare di marchio anteriore registrato da almeno
cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che
tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte
sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per
i quali e' stato registrato e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la
mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da
fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e'
provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai
soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera
registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova
dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata
non oltre la data di presentazione delle prime
deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
le opposizioni successive alla prima sono riunite a
questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie
l'opposizione stessa respingendo la domanda di
registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non puo' essere registrato per la totalita' o
per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati
nella domanda; in caso contrario respinge
l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero
respinge l'opposizione, dandone comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
Art. 179.
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione
del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
anche se e' gia' stata proposta un'opposizione,
procede alla registrazione ed effettua le relative
annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non
e' gia' stata pubblicata, la pubblicazione della
registrazione e' accompagnata, in tale caso,
dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale
per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione
determina la radiazione totale o parziale del marchio.
Art. 180.
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di
marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i
termini per il rifiuto o la presentazione di un
opposizione avverso la registrazione di tale marchio,
ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di
esame o di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio
nazionale oggetto di riesame in seguito ad
osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a
quando si sia concluso il relativo procedimento di
riesame;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di
decadenza del marchio sul quale si fonda
l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla
registrazione a norma dell'articolo 118, fino al
passaggio in giudicato della sentenza, laddove il
richiedente la registrazione depositi apposita istanza.
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la
sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo'
essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1,
lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi
esamina con precedenza la domanda di marchio o la
registrazione del marchio internazionale.
Art. 181.
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo
178, comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o
rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere
legittimato a norma dell'articolo 177.
Art. 182.
Ricorso
1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti
e marchi dichiara inammissibile o respinge
l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro
trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno
facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei
ricorsi, di cui all'articolo 135.
Art. 183.
Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati
per un periodo di due anni con decreto del direttore
generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o
dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e
muniti di laurea in giurisprudenza.
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di
cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con
compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro
che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
hanno frequentato con esito favorevole, apposito
corso di formazione da organizzarsi da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei
commi 1 e 2 e' inadeguato in relazione alle
opposizioni depositate, possono essere nominati
anche funzionari scelti fra il personale del Ministero
delle attivita' produttive, a parita' di requisiti e
formazione, oppure esperti con notoria conoscenza
della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per
l'esame delle opposizioni non puo' superare le trenta
unita'.
Art. 184.
Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano
in vigore con il successivo decreto del Ministro delle
attivita' produttive che ne stabilisce le modalita' di
applicazione.
Sezione III
Pubblicita'
Art. 185.
Raccolta dei titoli di proprieta' industriale
1. I titoli originali di proprieta' industriale devono
essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o
da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprieta' industriale, contrassegnati da un
numero progressivo, secondo la data di concessione,
contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel
caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione
ovvero la denominazione sociale e la sede, se
trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se
vi sia;
d) il cognome ed il nome dell'autore;
e) gli estremi della priorita' rivendicata;
f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie
di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la
relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono
raccolti in registri.
4. Una copia certificata conforme del titolo di
proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso
delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il
MIPAF della concessione.
Art. 186.
Visioni e pubblicazioni
1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la
raccolta delle domande possono essere consultate
dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, in seguito a domanda.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai
termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle
domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico,
perche' possano essere consultate, le domande di
brevettazione o di registrazione. Il pubblico puo' pure
consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i
disegni relativi ai titoli di proprieta' industriale e gli
allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la
priorita' di precedenti depositi.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire
che si estragga copia delle domande, delle
descrizioni e dei disegni, nonche' degli altri
documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a
chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle
cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni
guasto o deterioramento dei documenti a
disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di
conformita' all'esemplare messo a disposizione del
pubblico devono essere in regola con l'imposta di
bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia
stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei
documenti anzidetti provveda esclusivamente
l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale
e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla
relativa documentazione, nonche' i duplicati degli
originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia
indicato il numero d'ordine del titolo del quale si
chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticita' delle copie e'
soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti
di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano
brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di
disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e'
stabilita con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo,
le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di
riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, e
le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno
mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per
ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190.
La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali
comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle
domande di trascrizione. Il Bollettino potra'
contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di
proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari
ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle
descrizioni.
9. Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente
alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati
in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle
attivita' produttive.
Art. 187.
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno
le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo
170, comma 1, lettera a), con l'indicazione
dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di
trasformazione di marchio comunitario con
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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l'indicazione della data di deposito della relativa
domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui
all'articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo
codice e trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi delle domande e delle
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici,
almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 188.
Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali
1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo
30 della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di
Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23
marzo 1998, n. 110, si effettua mediante
pubblicazione di un
«Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali»
edito a cura dell'Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e
contiene:
a) l'elenco delle domande di privative, distinte per
specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito
della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed
il nome dell'autore se persona diversa dal
richiedente, la denominazione proposta ed una
descrizione succinta della varieta' vegetale della
quale e' richiesta la protezione;
b) l'elenco delle privative concesse, per genere e
specie, indicante il numero e la data di deposito della
corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del
titolare e la denominazione varietale definitivamente
attribuita;
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai
competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union
pour la protection des obtentions vegetales
(U.P.O.V.)
Art. 189.
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e
modelli d'utilita', registrazioni di disegni e
modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e
modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli,
topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi
con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con
l'indicazione dell'eventuale priorita' o richiesta di
differimento dell'accessibilita' al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato
pagamento delle tasse previste per il mantenimento
annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di
espropriazione o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo
138 e trascrizioni avvenute.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e
registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono
quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1,
168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici,
almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 190.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari
per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati
complementari per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno
mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
contiene almeno le notizie previste dall'articolo 11 dei
regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18
giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.
Sezione IV
Termini
Art. 191.
Scadenza dei termini
1. I termini previsti nel presente codice sono
prorogabili su istanza presentata prima della loro
scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo
che il termine sia indicato come improrogabile.
2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere
concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data
di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.
Art. 192.
Continuazione della procedura
1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di
proprieta' industriale non abbia osservato un termine
fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi,
relativamente ad una procedura di fronte allo stesso
Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o
istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e'
ripresa su richiesta del richiedente o titolare
accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza
di quanto era richiesto entro il termine
precedentemente scaduto.
2. La richiesta deve essere presentata entro due
mesi dal termine non osservato.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e'
applicabile ai termini riguardanti la procedura di
opposizione.
Art. 193.
Reintegrazione
1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta'
industriale che, pur avendo usato la diligenza
richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare
un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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marchi o della Commissione dei ricorsi, e' reintegrato
nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza
diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad
essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di
proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro
diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione
dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso
e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione
con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con
la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile
se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato. Nel caso di mancato
pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo,
detto periodo di un anno decorre dal giorno di
scadenza del termine comunque utile stabilito per il
versamento del diritto. In questo caso deve anche
allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del
diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il
titolare del diritto di proprieta' industriale puo', entro il
termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie
argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono
applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine
assegnato per la divisione delle domande di
brevettazione e di registrazione, nonche' per la
presentazione della domanda divisionale e per la
presentazione degli atti di opposizione alla
registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur
avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze,
non ha potuto osservare il termine per la
rivendicazione del diritto di priorita', e' reintegrato nel
suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro due mesi
dalla data di scadenza di tale termine. Questa
disposizione si applica, altresi', in caso di mancato
rispetto del termine per produrre il documento di
priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri
ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto
dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo
compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di
acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1,
puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita',
disegno o modello, nuova varieta' vegetale o
topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo
gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai
preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere
reintegrato delle spese sostenute.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
Art. 194.
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia
all'Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle
forme previste per la notificazione degli atti
processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato
oggetto della espropriazione vengono acquisiti
dall'amministrazione espropriante, che ha, senz'altro,
facolta' di avvalersene. All'amministrazione stessa e'
anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei
diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto
di proprieta' industriale. Salvo il caso che la
pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di
espropriazione e di quelli che modificano o revocano
i precedenti decreti, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel
titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola
utilizzazione del diritto di proprieta' industriale deve
essere indicata la durata dell'utilizzazione
espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la
sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la
brevettazione e la registrazione, nonche' la
pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo
la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondersi per l'espropriazione, se non si
raggiunge l'accordo circa l'ammontare della stessa,
provvede un Collegio di arbitratori composto di tre
membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di
disaccordo, dal presidente della sezione
specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori
devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalita' ed esperienza nel settore della
proprieta' industriale. Si applicano in quanto
compatibili le norme dell'articolo 806 e seguenti del
codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con
equo apprezzamento tenendo conto della perdita del
vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal
brevetto espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli
arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati
nel lodo, che stabilisce altresi' su chi ed in quale
misura debba gravare l'onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato
quando l'indennita' venga liquidata in misura inferiore
a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari puo' essere
impugnata davanti alla sezione specializzata del
Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione
dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e' di
sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la
determinazione dell'indennita' viene comunicata alle
parti.
Art. 195.
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte
in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al
richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta
trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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b) il cognome e nome del titolare del diritto di
proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la
trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale
oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello
Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il
nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il
nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.
Art. 196.
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2,
debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di
titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o
estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia
dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate le norme della legge sul registro ove
occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure
nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal
Registro delle imprese o da altra autorita'
competente, oppure, nel caso di cessione, una
dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione
firmata dal cedente e dal cessionario con
l'elencazione dei diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di
rinunzia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano
brevetti e marchi puo' richiedere che la copia dell'atto
o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da
un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica
competente.
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti
prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la
trascrizione riguarda piu' diritti di proprieta' industriale
sia allo stato di domanda che concessi alla stessa
persona, a condizione che il beneficiario del
cambiamento di titolarita' o dei diritti di godimento o
garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti
i titoli in questione siano indicati nella richiesta
medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche
l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e'
quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o
la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di
ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio
del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si
riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la
trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni
debbono essere fatte nelle stesse forme e con le
stesse modalita' stabilite per le domande di
trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia,
sia necessario convertire l'ammontare del credito in
moneta nazionale, tale conversione sara' fatta in
base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia
e' stata concessa.
Art. 197.
Annotazioni
1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in
ciascuna domanda indicare o eleggere il suo
domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del presente codice.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare
del diritto di proprieta' industriale o del suo
mandatario, se vi sia, devono essere portati a
conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro
di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di
nome o indirizzo deve essere redatta in unico
esemplare secondo le prescrizioni di cui al
regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica
riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo
stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario
di cui all'articolo 201.
6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la
decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenuti
all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere
annotate sul registro e di esse deve essere data
notizia nel Bollettino ufficiale.
Art. 198.
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non
possono, senza autorizzazione del Ministero delle
attivita' produttive, depositare esclusivamente presso
uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o
l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale
della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto
per invenzione, modello di utilita' o di topografia, ne'
depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da
quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della
difesa.
Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia
intervenuto un provvedimento di rifiuto,
l'autorizzazione deve intendersi concessa.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
violazione delle disposizioni del comma 1 e' punita
con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con
l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto
in misura non inferiore ad un anno.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
45
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con
immediatezza a disposizione del servizio militare
brevetti del Ministero della difesa le domande di
brevetto per invenzioni industriali, per modelli di
utilita' e per topografie di prodotti a semiconduttori ad
esso pervenute.
4. Qualora la sezione predetta ritenga che le
domande riguardino invenzioni o modelli utili alla
difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei
alla sezione stessa espressamente delegati dal
Ministro della difesa possono prendere visione, nella
sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni
allegati alle domande.
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e
di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto
notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del
segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del
deposito delle domande, il Ministero della difesa puo'
chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il
differimento della concessione del titolo di proprieta'
industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da' comunicazione della richiesta all'interessato,
diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della
domanda, il Ministero competente non ha inviato
all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia
indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di
voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura ordinaria per la concessione del titolo di
proprieta' industriale. Nel termine predetto, il
Ministero della difesa puo' chiedere che sia
ulteriormente differito, per un tempo non superiore a
tre anni dalla data di deposito della domanda, la
concessione del titolo di proprieta' industriale ed ogni
pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo
avente causa ha diritto ad un'indennita' per la
determinazione della quale si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento
previsto nel comma 7 puo' essere chiesto per un
tempo non superiore a un anno dalla data di deposito
della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il
trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa
puo' richiedere, per un tempo anche superiore a tre
anni, il differimento della concessione del brevetto e
di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per
domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi
assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato
estero richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la
comunicazione della richiesta di differimento e per
tutta la durata del differimento stesso, nonche'
durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il
relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta
nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata
comunicata all'interessato la determinazione di
promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero
della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini
dell'articolo 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le
domande di brevetto per le invenzioni industriali di
organismi dipendenti o vigilati siano mantenute
segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa
militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o,
nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6,
consenta la concessione del brevetto, la procedura
relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna
pubblicazione e non si consentono le visioni nel
presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio
dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta',
mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a
particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati
consegnati per l'esposizione che possano ritenersi
utili alla difesa militare del Paese ed ha facolta'
altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti
sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono
consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad
invenzioni industriali non protette ai sensi del
presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17
possono imporre all'ente stesso il divieto di
esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del
Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla
presidenza dell'esposizione e agli interessati del
divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del
segreto. La presidenza dell'esposizione deve
conservare gli oggetti sottoposti al divieto di
esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga
imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli
oggetti stessi devono essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del
Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono
ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del
Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti
derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute nel presente codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di
esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione
sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00
euro a 13.000,00 euro.
Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di
cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per
l'uso non esclusivo di invenzione industriale o di
modello di utilita' deve presentare istanza motivata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura e le modalita' di pagamento del compenso
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
46
offerto. L'Ufficio da' pronta notizia dell'istanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o
annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti
coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o
annotati possono opporsi all'accoglimento dell'istanza
ovvero dichiarare di non accettare la misura e le
modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione
deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che
hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L'atto
di convocazione e' inviato ai soggetti suddetti
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite altri mezzi, anche informatici, purche' siffatte
modalita' garantiscano una sufficiente certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e
marchi deve comunicare e trasmettere all'istante
copia delle opposizioni presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto
giorno antecedente alla data di svolgimento della
riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data
della riunione per il tentativo di conciliazione, il
Ministero delle attivita' produttive concede la licenza
o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di
centottanta giorni, decorrenti dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui
principi attivi, corredata dell'attestazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella
misura stabilita dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale
del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del
certificato complementare di protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana,
regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai
sensi di legge, ove si intende produrre il principio
attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri
mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della
comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi
(UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua
inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma
8.
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che
garantiscano l'avvenuto ricevimento della
comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a
coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto
ovvero sul certificato complementare di protezione in
base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le
parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di
una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere trasmessa, con analoghe modalita', al
Ministero delle attivita' produttive - UIBM. Se nei
trenta giorni successivi l'Ufficio non comunica rilievi
alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende
perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che
non e' stato possibile raggiungere un accordo,
l'Ufficio da' inizio alla procedura di conciliazione di cui
al comma 15.
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con
proprio decreto, una commissione avente il compito
di valutare le richieste di licenza volontaria per le
quali non e' stato possibile raggiungere un accordo
tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e
da altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita'
produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del
farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su
proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi
farmaceutici, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM
del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede
alla loro convocazione, al fine di individuare
un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le
esigenze delle parti medesime, garantendo,
comunque, un'equa remunerazione del soggetto che
rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di
una royalty contenuta, stabilita con criteri che
tengono conto delle necessita' di competizione
internazionale dei produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale,
l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero
delle attivita' produttive, ove ne ravvisi i presupposti
giuridici, dispone la trasmissione degli atti del
procedimento all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
47
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 201.
Rappresentanza
1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un
mandatario abilitato nelle procedure di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche
e giuridiche possono agire per mezzo di un loro
dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
dipendente di altra societa' collegata ai sensi
dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia
fatta nella domanda, oppure con separato atto,
autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera
d'incarico, soggetta al pagamento della tassa
prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo'
riguardare una o piu' domande o in generale la
rappresentanza professionale per ogni procedura di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei ricorsi con esclusione delle
procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale
caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso,
il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o
lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a
mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale.
5. Il mandato puo' anche essere conferito a cittadini
dell'Unione europea in possesso di una qualifica
corrispondente a quella dei mandatari abilitati in
materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano
dei consulenti in proprieta' industriale, riconosciuta
ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea
ove essi hanno il loro domicilio professionale, a
condizione che nell'attivita' svolta il mandatario utilizzi
esclusivamente il titolo professionale dello Stato
membro in cui risiede, espresso nella lingua
originale, e che l'attivita' di rappresentanza dei propri
mandanti sia prestata esclusivamente a titolo
temporaneo. Il mandatario invia la documentazione,
comprovante il possesso della qualifica nel proprio
Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui
spetta l'attivita' di controllo del rispetto delle
condizioni per l'esercizio dell'attivita' di
rappresentanza professionale previste in questo
articolo.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un
avvocato iscritto nel suo albo professionale.
Art. 202.
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la
rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi ed alla commissione dei ricorsi puo' essere
assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in
un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e
denominato Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti
negli albi degli avvocati.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate
rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi,
riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di
brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e
modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei
prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti
abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi
ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene
esercitata dal Ministero delle attivita' produttive,
tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione
1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in
proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica
che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e
morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati
esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia la residenza ovvero un domicilio
professionale in Italia o nell'Unione europea se si
tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il
requisito della residenza in Italia non e' richiesto se si
tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che
consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a
corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui
all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprieta' industriale al
comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su
presentazione di una istanza accompagnata dai
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui
al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni
previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che
esercitano l'attivita' di rappresentanza a titolo
temporaneo si considerano automaticamente inseriti
all'albo dei consulenti in proprieta' industriale ai fini
dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli
obblighi previsti nell'ordinamento professionale in
quanto compatibili, ma non partecipano
all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono
essere eletti quali componenti del Consiglio
dell'ordine.
4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano
residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato
membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere
domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo
120, comma 3, del presente codice.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
48
Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell'attivita'
1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e'
riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti
abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti
devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in
brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi
devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in
marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni
possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta'
industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per
conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli
adempimenti previsti dalle norme che regolano i
servizi attinenti rispettivamente alla materia dei
brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per
topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla
materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle
indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza
degli interessati, possono svolgere ogni altra
funzione che sia affine, connessa, conseguente a
quanto previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati,
essi, salva diversa disposizione, possono agire
anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu'
consulenti abilitati, costituiti in associazione o
societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno di
essi in quanto agisca in seno a detta associazione o
societa'.
Art. 205.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati e l'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale sono incompatibili
con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad
eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in
materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di
enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in
qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del
commercio, con la professione di notaio, di
giornalista professionista, di mediatore, di agente di
cambio o di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati e l'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se
non previsto altrimenti e fermo restando il disposto
del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali
e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che
esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati
nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di
consorzi o gruppi di imprese, possono operare
esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo
nella cui organizzazione essi sono stabilmente
inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese
o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente
abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi
compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi
tecnologici.
Art. 206.
Obbligo del segreto professionale
1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo
del segreto professionale e nei suoi confronti si
applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.
Art. 207.
Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di
un esame sostenuto davanti ad una commissione
composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o
da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi,
designato dal presidente della stessa con funzione di
vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di
materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro
delle attivita' produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215,
di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e
due che esercitano la professione in modo
autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli
di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi
persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese
membro dell'Unione europea includenti l'attestazione
che il candidato abbia seguito con successo un ciclo
di studi post-secondari di durata minima di tre anni o
di durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o
in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a
condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnicoprofessionale
attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di brevetti
d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e
disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi
specializzati in proprieta' industriale almeno due anni
di tirocinio professionale effettivo, documentato in
modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona
che abbia superato l'esame di qualificazione come
consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il
candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver
frequentato con profitto un corso qualificato di
formazione per consulenti abilitati in materia di
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti e rispettivamente nella sezione
marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad
accertare la preparazione teorico-pratica del
candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta'
industriale, cosi' come a livello della cultura tecnica,
giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione
interessata, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento da emanarsi con decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella
sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto
del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 208.
Esonero dall'esame di abilitazione
1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro
che, gia' dipendenti del Ministero delle attivita'
produttive, abbiano prestato servizio, per almeno
cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella
sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve
contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di
iscrizione, il domicilio professionale o i domicili
professionali oppure la sede dell'ente o impresa da
cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro
che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti
all'albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima
iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 210.
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
a) quando e' venuto meno uno dei requisiti
dell'iscrizione, di cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita'
previsti dall'articolo 205;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione
nell'albo quando sono cessate le cause della
cancellazione senza necessita' di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di
diritto dall'esercizio professionale dal momento della
sottoposizione alle misure coercitive o interdittive
previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice
di procedura penale sino a quello della revoca delle
misure stesse, nonche' in caso di mancato
pagamento entro il termine fissato, del contributo
annuo, fino alla data dell'accertato adempimento.
Art. 211.
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in
caso di abusi e mancanze di lieve entita', alla
sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi
gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia
compromesso gravemente la reputazione e la dignita'
professionale.
Art. 212.
Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su
delibera del Consiglio dell'ordine. Essa e'
regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo
stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di
almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e
rappresentati raggiungono la presenza di almeno un
quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto
all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante
non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento
dell'assemblea sono determinate con decreto del
Ministro delle attivita' produttive.
Art. 213.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno
entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo, per la
determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che deve essere uguale per tutti gli iscritti e,
occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine,
nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno
un mese prima della data della sua scadenza.
2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il
Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonche'
quando ne sia fatta domanda per iscritto con
indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.
Art. 214.
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui
all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice
dei voti segreti validamente espressi per mezzo di
schede contenenti un numero di nomi non superiore
alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere.
Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il
candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano
di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano
la professione in forma autonoma, sia
individualmente che nell'ambito di societa', uffici o
servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che
esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di
enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3,
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
50
dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al
Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti.
Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu'
di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni
per delega. E' ammessa la votazione mediante
lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita'
produttive.
Art. 215.
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta'
industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e'
retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed e'
composto da dieci membri con non meno di tre anni
di anzianita' eletti dall'assemblea. A sostituire i
componenti cessati per qualsiasi causa prima della
scadenza sono chiamati i candidati compresi nella
graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il
maggior numero di voti, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio
dell'ordine continua a funzionare sino alla nomina del
nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con
la presenza della maggioranza dei componenti e
delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. In
materia disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera
con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.
Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio
dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi
componenti un presidente, il quale ne ha la
rappresentanza: adotta in casi urgenti i
provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio
nella prima seduta successiva, ed esercita le
rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente
codice.
2. Il presidente puo' delegare a componenti il
Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un
vice presidente, il quale sostituisce il presidente in
sua assenza o impedimento oppure su delega dello
stesso per singoli atti.
Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti
relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle
cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone
immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e
marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di
consulente in proprieta' industriale e propone
all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per
comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti
all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente
abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze
dovute ai consulenti in proprieta' industriale per le
prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di
esame di cui all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il
miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello
svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi
necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli
iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto
consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di
abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la
rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e
le istituzioni che operano nel settore della proprieta'
industriale o che svolgono attivita' aventi attinenza
con essa, formulando ove opportuno proposte o
pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del
Ministro delle attivita' produttive che abbiano
carattere di strumentalita' necessaria rispetto a quelli
previsti dal presente codice.
Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il
Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata
costituzione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non
intervengono per tre volte consecutive alle sedute del
Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati
decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle
attivita' produttive, se non e' in grado di funzionare ed
in ogni caso se sono cessati o decaduti piu' di quattro
degli originari componenti ovvero nel caso che siano
accertate gravi irregolarita'.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue
funzioni sono assunte da un commissario nominato
dal Ministro delle attivita' produttive. Il commissario
provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove
elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea
deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre
sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.
Art. 219.
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente
almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene
opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
51
Consiglio sono verbalizzate da un componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Art. 220.
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono
condurre all'applicazione di una delle sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina
tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che
preceda almeno di 10 giorni l'audizione
dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e
documenti, delibera a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione
piu' favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire
alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza
a meno che non sia dimostrato un legittimo
impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei
fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della
decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando
ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo
comma, del codice di procedura civile in quanto
applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi
motivi con istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza i membri possono richiedere al
presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione
ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei
ricorsi.
Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla
commissione dei ricorsi.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita'
del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita'
constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta
giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 222.
Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con
proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti
della tariffa professionale proposti dal Consiglio
dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera
d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative
all'ordinamento professionale non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal
presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del
Ministero degli affari esteri in materia di proprieta'
industriale e l'attivita' di coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi del Ministero delle attivita'
produttive promuove e mantiene relazioni con le
istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali
competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali
della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede
alla trattazione delle relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi'
ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione
delle informazioni brevettuali con particolare
riferimento all'aggiornamento sullo stato della
tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica
del personale della pubblica amministrazione
operante nel campo della proprieta' industriale e della
innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o
intendono svolgere la professione di consulente in
proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta'
industriale presso i potenziali utenti, in particolare
presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo
di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e
pubblicazioni correlate alla materia della proprieta'
industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per
l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in
collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di
servizi non istituzionali a richiesta di privati, a
condizione che siano compatibili con la funzione e il
ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare
convenzioni con regioni, camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e
privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
all'assolvimento dei propri compiti ed al
finanziamento della ricerca di anteriorita' con le
risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i
corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in
materia di proprieta' industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a
corrispondere annualmente il cinquanta per cento
dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1
all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
52
dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5
ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978,
n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede
all'assolvimento dei propri compiti anche con i
versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da
organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento
derivante dalla sua attivita'.
Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle
attivita' produttive al fine dell'ottenimento di titoli di
proprieta' industriale, per le concessioni, le
opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il
pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse
di concessione governativa e dei diritti la cui
determinazione, in relazione a ciascun titolo o
domanda ed all'intervallo di tempo al quale si
riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella
domanda di registrazione internazionale di marchio,
nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo
applicabile ai marchi internazionali esteri che
chiedono la protezione sul territorio italiano tramite
l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata
nella misura del novanta per cento dei diritti previsti
per il deposito della concessione di un marchio
nazionale ovvero della rinnovazione.
Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei
termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle
attivita' produttive, con proprio decreto.
Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di
proprieta' industriale
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei
titoli di proprieta' industriale devono essere pagati
anticipatamente, entro il mese corrispondente a
quello in cui e' stata depositata la domanda,
trascorso il periodo coperto dal precedente
pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con
l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e'
determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale
dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti
annuali.
4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i
soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei
diritti di mantenimento.
Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei
diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in
condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita'
produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di
concessione e la sospensione dal pagamento dei
diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del
quinto anno l'inventore che intende mantenere in
vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale
per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso
contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto
al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla
medesima, prima che la registrazione sia stata
effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono
rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di
domanda. Il diritto previste per il deposito di
opposizione e' rimborsato in caso di estinzione
dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1,
lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero
delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene
disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si
riferiscono ad una domanda di registrazione o di
brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato
su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al
Ministero delle attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei
brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o
respinte, vengono annotati nel registro delle
domande.
Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi,
un diritto venga pagato incompletamente o
comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi di cui all'articolo 223 puo' ammettere come
utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva
del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell'interessato. Se l'istanza viene respinta,
l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei
mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta'
industriale.
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
53
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
Art. 231.
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le
domande di trascrizione depositate prima della data
di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in
esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme
preesistenti.
Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio
registrato prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che
goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno
identico o simile al marchio per prodotti o servizi non
affini a quelli per cui esso e' stato registrato.
Art. 233.
Nullita'
1. I marchi di impresa registrati prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di
nullita', alle norme di legge anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio
se anteriormente alla proposizione della domanda
principale o riconvenzionale di nullita', il segno, a
seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia
acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio
se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni
ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa
considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla
proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio
decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine
di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore
dello stesso.
Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza
del marchio si applicano anche ai marchi gia'
concessi, ma non ai contratti conclusi prima della
data di entrata in vigore del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 480.
Art. 235.
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si
applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata
in vigore dello stesso decreto legislativo, purche' non
ancora decaduti a tale data.
Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio
per uso ingannevole dello stesso si applicano ai
marchi gia' concessi alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in
vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
Art. 237.
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello
ornamentale e le domande di trascrizione depositate
prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse
domande sono soggette alle norme precedenti
relativamente alla regolarita' formale.
Art. 238.
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale
concessi prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purche'
non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo citato, possono essere
prorogati fino al termine massimo di venticinque anni
dalla data di deposito della domanda di brevetto. I
licenziatari e coloro che in vista della prossima
scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno
diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non
esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa
facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti non
ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica
soluzione valgono per le prime due proroghe. Le
tasse sulle concessioni governative relative al quarto
e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001,
sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero
2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 239.
Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore
1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data
del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni
e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non
opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente
alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione,
l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati
in conformita' con disegni o modelli che erano oppure
erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
54
fabbricazione, di offerta e di commercializzazione
non possono essere trasferiti separatamente
dall'azienda.
Art. 240.
Nullita'
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali
concessi prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono
soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di
legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria
di nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente
codice.
Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto
complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla
protezione giuridica dei disegni e modelli non sara'
modificata su proposta della commissione a norma
dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti
esclusivi sui componenti di un prodotto complesso
non possono essere fatti valere per impedire la
fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per
la riparazione del prodotto complesso, al fine di
ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente
codice si applicano ai brevetti per nuove varieta'
vegetali concessi conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974,
non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n.
455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per
l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal
diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di
maggior durata. Questa facolta' non si applica ai
contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
Sezione IV
Invenzioni
Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli
enti pubblici di ricerca
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente
codice si applica alle invenzioni conseguite
successivamente alla data di entrata in vigore
dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonche' a quelle conseguite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente codice,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
Sezione V
Domande anteriori
Art. 244.
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle
di trascrizione e annotazione, anche se gia'
depositate al momento della data di entrata in vigore
del presente codice, sono trattate secondo le
disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al
capo IV, sezione I, sono soggette alle norme
preesistenti relativamente alle condizioni di
ricevibilita'.
Sezione VI
Norme di Procedura
Art. 245.
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo
III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si
applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati
che siano iniziati con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore
del codice.
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le
controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata
in vigore del codice anche se il giudizio di primo
grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono
svolti secondo le norme precedentemente in vigore.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate le procedure di reclamo e le cause di
merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice
anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136
concernenti la funzione giurisdizionale della
commissione dei ricorsi si applicano a partire da un
anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146,
194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con
l'entrata in vigore del codice.
Sezione VII
Abrogazioni
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1948, n. 795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 540;
Camera di Commercio I.A.A. di Prato D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
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i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del
15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 1979, n.
32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1979, n.
338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del
7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio
1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1993, n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il
decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il
decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3
della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n.
273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli