Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39.

Epigrafe

L. 5 febbraio 1992, n. 102 (1).

Norme concernenti l'attività di acquacoltura (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 10 luglio 1997, n. 155; Circ. 23 settembre 1997, n. 196.

1.  1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

2.  1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine (3).

(3)  Comma così modificato dall'art. 9 L. 27 marzo 2001, n. 122.

3.  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

4.  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.