Allegato REQUISITI E CONDIZIONI 1. Visto per "adozione" (V.N.) Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale. Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.