Si pubblica il testo del Decreto limitatamente alle modifiche che riguardano la normativa in materia di immigrazione. Capo I  Disposizioni Generali  Art. 1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:  a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;  b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;  c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Art. 2. [omissis] Art. 3. (Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione). 1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile. 2. Quando la causa é giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando é competente la corte di appello in primo grado il procedimento é regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.