A partire dal 9 febbraio 2012, la comunicazione obbligatoria denominata UNILAV sostituisce a tutti gli effetti il vecchio modello Q, che veniva inviato a mezzo raccomandata alla Prefettura di competenza, per segnalare il subentro di un datore di lavoro a quello precedente, nel rapporto di lavoro in essere con un lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno valido. L'art. 17 della legge 35/2012, inoltre, ha innovato l'art. 24 del Testo Unico Immigrazione, prevedendo, con riferimento al lavoro stagionale, un termine di silenzio assenso per la Prefettura dopo la comunicazione (rectius: richiesta) di nulla osta al lavoro stagionale: termine di 20 giorni, decorso il quale la richiesta si intende accolta se: - riguarda uno straniero già autorizzato per lavoro stagionale, con lo stesso datore, l'anno precedente; E - l'anno precedente il lavoratore sia poi stato assunto e abbia rispettato le prescrizioni legate alla validità del permesso di soggiorno. Si prevede inoltre che, ferma la durata massima di nove mesi in un anno del pds per lavoro stagionale, l'autorizzazione al lavoro viene prorogata e si può ottenere il corrispondente rinnovo del pds se vi è una nuova opportunità di lavoro stagionale, non necessariamente con lo stesso datore. L'autorizzazione al lavoro stagionale, fermi tali limiti, può essere data anche a più datori di lavoro rispetto allo stesso lavoratore, per rapporti di lavoro successivi al primo: in questo caso, il lavoratore non deve rientrare in patria per ottenere un ulteriore visto per lavoro, e il pds viene rinnovato, fino a scadenza del nuovo (o nuovi) rapporto di lavoro. Ed ancora, per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale successiva alla prima, esse possono provenire anche da datori di lavoro diversi dal primo, purchè quest'ultimo avesse ottenuto un nulla osta triennale.