Vigente al: 3-6-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza". Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.