Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della
capacita' lavorativa siano stati :
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di
imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
((b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro,
inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;))
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad
opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
((d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a
scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la
partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero)).
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche
ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.
Art. 2.
Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure
attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo
prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.
Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti
in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.
Art. 3.
((ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284))
Art. 4.
Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle
circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno
di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'.(7)((8))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 aprile 2003, n. 92 ha disposto (con l'articolo unico) che
"L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia' sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e' sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla
L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha disposto (con l'art. 39-decies) che "Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno"".
Art. 5.
((Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.
E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da
accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8.
Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure
previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.))
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre
1965, n. 1424 ha disposto (con l'art. 3) che "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".
Art. 6.
La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di
antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.
Art. 7.
La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene
disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
((I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma
della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermita', ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648)).
Art. 8.
Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge
verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;
b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati
politici italiani antifascisti.
La composizione della commissione e' integrata con l'inclusione di
un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta
spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta
la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.
A parita' di voti prevale quello del presidente.((6))
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 17 luglio 1998 n. 268 ( in
G.U. 1a s.s. 22.07.1998 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) - nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 - nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunita' ebraiche
italiane."
Art. 8-bis.
((Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente
articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, e' ammesso ricorso alla Corte dei conti)).
Art. 8-ter.
Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di
benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, e' riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
((Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di
benemerenza e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra)).
Art. 9.
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli
importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO
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