In tema di recupero delle spese del processo penale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198 il D.M. Giustizia 10 giugno 2014, n. 124 per le spese, anticipate dall’erario, relative ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva. Già in data 4 ottobre 2013 il Regolamento del Ministero della Giustizia recante titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, ha disciplinato il recupero delle spese anticipate dall'erario nel processo penale ad esempio per una consulenza tecnica d'ufficio o per la demolizione di manufatti abusivi, ecc.. Gli importi sono predeterminati dall’Allegato A del citato decreto ministeriale; tali spese saranno poste a carico dell'imputato e in caso di pluralità di condannati non vi sarà vincolo di solidarietà e il recupero delle spese. Nell’articolo 3 di tale nuova disposizione del 2014 si precisa che il precedente decreto ministeriale n. 111/2013 continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del citato decreto e fino all’entrata in vigore del regolamento stesso. Come noto, nel giudizio penale opera il principio per cui le spese del processo penale sono anticipate dell’Erario. Nel decreto in commento, all’articolo 1, viene precisato che le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A allegata al regolamento del giugno 2014, parte integrante dello stesso, nei confronti di ogni condannato, senza il vincolo della solidarietà.